Farmaci (ma non solo): se l’inattività della commissione favorisce qualcuno il giudice non può archiviare – Cassazione Penale, Sezione VI, Sentenza n. 9968 del 14/03/2005
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Il fatto che formalmente
non sia stato commesso un reato non basta. La persistente mancanza del numero
legale in un organo consultivo puo’ anzi essere motivo di indagini approfondite
Il mancato raggiungimento del numero legale, in un organismo come quello della
Commissione farmaceutica della Asl, è una circostanza che richiede indagini
approfondite quando si ripete fino a paralizzare l’attività consultiva. In
pratica se un ente – incaricato di controllare che non vengano assegnati soldi
pubblici a chi non ha le carte in regola – non si riunisce perchè i suoi
membri, a turno, danno forfait e tra loro vi è chi trae vantaggio da questa
situazione di stallo, il giudice che riceve la denuncia sul disservizio che si
viene a creare non puo’ archiviare la vicenda sostenendo che – formalmente – non
è stato compiuto alcun reato.
Lo sottolinea la VI sezione penale della Cassazione con la sentenza 9968/05,
depositata il 14 marzo.
Con questa decisione i
Supremi giudici hanno accolto il ricorso presentato dal pubblico ministero del
Tribunale di Vibo Valentia contro l’ordinanza con la quale, lo stesso Tribunale,
aveva disposto la restituzione delle prescrizioni mediche in giacenza presso la
Federfarma e i verbali di riunione della Commissione farmaceutica della Asl di
Vibo, che non si riuniva dal 2002. Il materiale sequestrato veniva cosi’
restituito ai membri della Commissione che erano stati indagati per abuso di
ufficio e omissione in quanto facevano saltare il numero legale e non
conducevano – compito al quale erano delegati per legge – il vaglio delle
ricette mediche irregolari che le farmacie avevano lo stesso addebitato al
servizio sanitario nazionale. Tra i membri della Commissione vi erano anche
farmacisti direttamente interessati alla vicenda. Secondo il Tribunale – che
richiamava l’informativa di polizia giudiziaria che segnalava come la
Commissione non si riunisse dal 2002 per disservizi di varia natura connessi
alla difficoltà di raggiungere il numero legale – non era configurabile a
carico dei componenti la Commissione nè l’abuso di ufficio, nè l’omissione
poichè "non emergeva alcun elemento specifico, da cui desumere la violazione di
specifiche disposizioni normative, finalizzata da parte dei componenti ad
arrecare nocumento all’ente pubblico, se non quella del generale principio del
buon andamento della pubblica amministrazione".
Nel suo reclamo alla Suprema corte, il Pm ha fatto presente di non condividere
la conclusione in base alla quale la mancanza del numero legale era la causa del
non funzionamento della Commissione. A suo avviso era doveroso, invece,
accertare "le cause di tale disservizio e l’astratta configurabilità penale di
condotte, che dovevano concretamente essere valutate attraverso gli accertamenti
delegati".
La VI sezione penale di Piazza Cavour ha dato ragione alla protesta del Pm e ha
sottolineato che il giudice del merito ha confuso la "valutazione in tema di
astratta configurabilità del reato con il merito dei fatti, oggetto di indagini
e con i profili oggettivi del reato". Aggiungono gli "ermellini" che, "cosi’
operando, il Tribunale ha impedito all’autorità inquirente i doverosi
accertamenti in ordine alle cause dei denunciati disservizi della Commissione, e
al profilo di un eventuale conflitto di interessi tra controllori (i membri
della Commissione) e controllati (le farmacie interessate), avuto riguardo alla
presenza di farmacisti all’interno dell’organo collegiale". Per questo
l’ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio, con l’indicazione di
compiere valutazioni più attente in presenza di un conflitto di interesse.
Fonte:
www.dirittoegiustizia.it



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