Sul beneficio assistenziale decide lo Stato- CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 106 del 18/03/2005

Sono state parzialmente accolte le osservazioni sollevate
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dinanzi alla Corte Costituzionale,
a proposito della Legge della Provincia autonoma di Bolzano n.15, del 3 ottobre
2003, in
tema di mantenimento e tutela del minore. Tale norma prevedeva fondamentalmente
la possibilità, da parte dell’amministrazione provinciale, di anticipare al
genitore o al diverso soggetto affidatario di minori quelle somme destinate,
"nei termini e alle condizioni stabilite dall’autorità giudiziaria",
al mantenimento degli stessi minori. Tale erogazione risultava subordinata alla
sussistenza di determinate condizioni, comprovanti una effettiva situazione di
"disagio economico", e la "formazione di un titolo esecutivo
rimasto non eseguito", in virtù delle quali si sarebbe previsto
l’intervento pubblico sopra descritto. Ora, ai Giudici della Consulta non è
affatto parso che tale disposizione arrivasse a ledere i principi generali
dell’ordinamento civile, cosi’ come sostenuto da parte ricorrente. Al
contrario, la Provincia di Bolzano avrebbe agito nell’ambito delle prerogative
di "assistenza pubblica", che le sono riservate dallo statuto
speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige. Questo, almeno, con riguardo
allo spirito complessivo della Legge. Gli stessi Giudici hanno invece rilevato
che la Provincia avrebbe superato il limite di competenza, nella lettera
dell’art. 12, contenuto dalla medesima norma. Quivi, si prevedeva che
l’Amministrazione provinciale potesse surrogarsi nel credito di mantenimento, a
fronte del pagamento effettuato in favore del minore. Il problema sarebbe
sorto, dunque, in contrasto con l’art. 1203 del codice civile, il quale
stabilisce che i casi di surrogazione legale siano tassativamente previsti
dalla legge statale. Lo scoglio si è dimostrato insormontabile e la disciplina
provinciale dovrà recedere, a seguito di una dichiarazione d’illegittimità
costituzionale, sul punto che consentiva all’Amministrazione erogatrice del
beneficio assistenziale un percorso preferenziale per rientrare delle somme
esborsate. (30 marzo 2005)

 

CORTE
COSTITUZIONALE, Sentenza n. 106 del 18/03/2005

LA
CORTE COSTITUZIONALE

composta
dai signori:


Fernanda CONTRI Presidente


Guido NEPPI MODONA Giudice


Piero Alberto CAPOTOSTI "


Annibale MARINI "


Franco BILE "


Giovanni Maria
FLICK "


Francesco AMIRANTE "


Ugo DE SIERVO "


Romano VACCARELLA "


Paolo MADDALENA "


Alfio FINOCCHIARO "


Alfonso QUARANTA "


Franco GALLO
"

ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel
giudizio di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di
Bolzano del 3 ottobre 2003, n. 15, recante: "Anticipazioni dell’assegno di
mantenimento a tutela dei minori", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 23 gennaio 2004, depositato in
Cancelleria il 2 febbraio 2004 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2004.

Visti l’atto di
costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell’udienza pubblica
del 14 dicembre 2004 il Giudice relatore Fernanda Contri;

udito l’avvocato dello
Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli
avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

1.
– Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia
autonoma di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15 (Anticipazione dell’assegno di
mantenimento a tutela del minore), per violazione dell’art. 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione.

Secondo
quanto espone il ricorrente, la legge impugnata ha dettato disposizioni in tema
di anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore,
disciplinando in tal modo l’erogazione anticipata, al genitore o al diverso
soggetto affidatario, delle somme stabilite dal provvedimento del giudice,
quando queste non vengano corrisposte dall’obbligato nei termini ed alle condizioni
stabiliti dall’autorità giudiziaria.

Ad
avviso del ricorrente, la legge impugnata ha per oggetto una disciplina che
deve farsi rientrare nella competenza statale esclusiva concernente l’
"ordinamento civile" e non riconducibile alla diversa materia della
"assistenza e beneficenza pubblica" di esclusiva competenza
provinciale in forza dello statuto speciale di autonomia riconosciuto al
Trentino-Alto Adige, ed ha percio’ ecceduto i limiti della potestà legislativa
esclusiva spettante alla Provincia autonoma di Bolzano, andando a disciplinare
la materia della tutela del minore e dei rapporti familiari in genere,
attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Sempre
secondo il ricorso, questa conclusione sarebbe obbligata anche applicando il
criterio di "prevalenza della materia" di cui alla sentenza di questa
Corte n. 370 del 2003 concernente gli asili nido, materia che è stata ritenuta
estranea alla categoria dell’assistenza pubblica e compresa invece in quelle
dell’istruzione e della tutela del lavoro.

Ad
avviso dell’Avvocatura la tutela del minore e la disciplina dei rapporti di
famiglia, anche nei loro aspetti patrimoniali, sono sempre state considerate
come una parte del diritto civile e dovrebbe essere evitata la loro
"atomizzazione" a livello regionale o provinciale, atteso che esse si
riferiscono a valori essenziali della persona che debbono essere uniformi
su tutto il territorio
nazionale.

Sempre
secondo l’Avvocatura, proprio la particolare delicatezza degli istituti che
disciplinano la fondamentale necessità di provvedere al pagamento dell’assegno
di mantenimento da parte dei soggetti obbligati impone che tale beneficio non
possa essere rimesso alle specifiche discipline delle Regioni e delle Province
autonome, in quanto norme eterogenee introdurrebbero inevitabili
differenziazioni tra i soggetti, se non vere e proprie disparità di
trattamento, e cio’ in relazione ai mezzi finanziari a disposizione.

Nel
caso in esame ” secondo il ricorso ” va inoltre considerato che si tratta di un
credito coercibile il cui inadempimento è penalmente sanzionato e che manca
quindi il connotato della gratuità della prestazione che deve caratterizzare
in senso assoluto l’assistenza pubblica.

Il
ricorso indica quindi uno specifico motivo di illegittimità costituzionale
nella disposizione di cui all’art. 12 della legge provinciale impugnata, che
modifica la disciplina civilistica della surrogazione legale di cui all’art.
1203, numero 5, del codice civile, un istituto che deve certamente essere
ricondotto alla nozione di ordinamento civile e che non rientra percio’
nell’autonomia legislativa della Provincia.

2.
– Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo a
questa Corte di dichiarare il ricorso inammissibile o infondato.

Preliminarmente
la Provincia rileva che il ricorso, pur in presenza di una legge che detta una
disciplina articolata, composta da una serie di disposizioni eterogenee e di
contenuto fra loro diverso, svolge un’unica e generica censura nei confronti di
tutto il testo normativo e non ne impugna specifiche disposizioni, ad eccezione
dell’art. 12; cio’ che non consente di comprendere quali aspetti della
disciplina siano considerati invasivi di competenze statali.

Prosegue
la Provincia autonoma osservando che la legge impugnata si inquadra nella
materia "assistenza e beneficenza pubblica", di esclusiva competenza
provinciale ai sensi dell’art. 8, numero 25, dello statuto speciale di
autonomia per il Trentino-Alto Adige; una competenza che, secondo l’art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001, non incontra più neppure i limiti del
rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della
Repubblica e dei principà® generali dell’ordinamento che non abbiano rango
costituzionale.

La
legge provinciale impugnata si interessa dei minori che si trovano in
condizioni di effettivo disagio economico nei casi nei quali il genitore
obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento resti inadempiente a
tale obbligo, e prevede che, una volta accertata una situazione di bisogno, sia
la Provincia stessa ad anticipare tali somme, erogandole al soggetto
affidatario e col conseguente ovvio diritto di recuperarle surrogandosi nel
credito.

Si
tratta quindi di una forma di intervento assistenziale che presuppone l’esistenza
di una situazione caratter

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