Diritto di accesso esercitabile anche nei confronti dei gestori di servizi pubblici – TAR VENETO, Sezione I, Sentenza n. 975 del 14/03/2005

La
Massima:


Ai fni dell’esercizio del diritto di accesso, non
rileva la natura giuridica assunta dalle aziende esercenti la gestione di
servizi bubblici e neppure la circostanza che l’interesse sottostante all’azione
riguardi diritti inerenti la sfera privata


 

TAR VENETO, Sezione I,
Sentenza n. 975 del 14/03/2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti                     
Presidente f.f., relatore

Italo
Franco                             Consigliere

Marco Buricelli                     
Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

sul ricorso n. 3621/2004

proposto dalla società
S.I.E.T. di PERALE FERDINANDO & C. S.a.s. in persona del legale rappresentante
pro tempore,
 

 rappresentato 

 e difeso
dagli avv. Ferdinando Checchin e Francesca Checchin
 

, con elezione di domicilio
presso lo studio de
 

gli stessi in Mestre-Venezia,
via Lazzari 8/4;

contro

la TELECOM ITALIA S.p.a. in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.
Giorgio Orsoni e Mariagrazia Romeo, con elezione di domicilio presso lo studio
del primo in Venezia, S. Croce 205;
 

per


l’esibizione dei documenti richiesti dalla società ricorrente con lettera
raccomandata a.r. motivata in data 18.10.2004.
 

Visto il ricorso, notificato il
14.12.2004

  e
depositato presso la segreteria il 30.12.2004

con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione di
Telecom Italia S.p.a.
 

, depositato in Segreteria il

  
 19.1.2005
con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della
causa;

uditi all’udienza camerale del
16 febbraio 2005

  (relatore
il Presidente f.f. Angelo De Zotti
 

) gli avvocati 

: F. Checchin per la parte
ricorrente e M. G. Romeo per Telecom Italia S.p.a.;

ritenuto e considerato in fatto
e in diritto quanto segue:

Fatto e diritto

Il sig. Ferdinando Perale , titolare della ditta
ricorrente, espone:

di aver acquistato da fallimento un immobile sul
quale ha rilevato l’esistenza di un armadietto per impianto di telecomunicazioni
Telecom Italia s.p.a  S.I.P. del quale ignorava l’esistenza, non essendo tale
impianto menzionato nella relazione depositata presso il Tribunale di Venezia,
che ha ne ha autorizzato la vendita;

che sull’immobile sono stati eseguiti lavori di
ristrutturazione e che proprio nel punto ove è posizionato l’armadietto è
prevista la collocazione dell’accesso carraio,

che in data 29 marzo 2004 e con successive diffide
chiedeva a Telecom di rimuovere o di spostare l’armadietto e che dopo diversi
solleciti la società telefonica gli comunicava di essere disponibile a
provvedere, con oneri a carico del richiedente, per un preventivo di spesa di
pari ad € 15.900;

che in seguito a tale comunicazione il ricorrente
ha verificato se esisteva un titolo che legittimasse la presenza dell’impianto,
senza reperirlo;

che successivamente ha inoltrato, allo scopo di
ottenerne copia di detto titolo, domanda di accesso ai sensi dell’art. 22 della
legge 241/90 e che a tale richiesta la Telecom non ha fornito alcun riscontro,
donde di fatto il rigetto dell’istanza;

che pertanto, essendo decorsi 30 giorni dalla
presentazione dell’istanza, chiede che il Tribunale accerti la sussistenza e la
violazione da parte di Telecom del diritto di accesso alla documentazione
richiesta e che ordini alla società intimata l’esibizione dei documenti
richiesti dalla S.I.E.T. e concernenti il titolo relativo alla messa in sito
dell’impianto di telecomunicazioni sull’immobile di sua proprietà individuato
in premessa;

che la società Telecom si è costituita in
giudizio ed ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ed il proprio difetto di
legittimazione passiva in quanto l’istanza di accesso non coinvolge la società
come gestore di servizio pubblico ma ha come oggetto “la posizione di diritto
privato del proprietario di un armadietto sito nell’area di proprietà di
altri”;

che Telecom eccepisce inoltre che l’istanza di
accesso andrebbe rivolta comunque all’amministrazione che ha formato il
documento e che comunque lo detiene;

che nel merito Telecom sostiene che la domanda è
infondata in quanto le norme in base alle quali è possibile la collocazione di
impianti di telefonia prevedono la costituzione coattiva di servitù funzionale
al passaggio di cavi, fili ed impianti connessi,

che tale servitù, pur in assenza di un titolo
formale potrebbe essere stata acquisita per usucapione ventennale  e che nel
caso di specie l’armadietto è stato installato sull’area da tempo immemorabile,
sufficiente a determinare l’usucapione ventennale, posto che dai rilievi dei
propri tecnici è emerso che l’impianto era già in sito sin dal dicembre
dell’anno 1986, essendo funzionale al servizio delle utenze telefoniche presenti
nella zona (160);

che pertanto non sussiste alcun interesse ad
esercitare il diritto di accesso per l’esibizione di un titolo formale che
legittima l’installazione, trovando questa comunque il suo titolo privilegiato
se non esclusivo nella predetta servitù ampiamente usucapita;

Cio’ premesso in fatto il tribunale ritiene:

che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per
difetto di legittimazione passiva di Telecom s,p,a è infondata;

che è pacifico, infatti, che l’azione
diretta all’esercizio del diritto di accesso è proponibile anche nei confronti
dei gestori di servizi pubblici (cfr., C.d.S.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI ” Sentenza 5 marzo 2002 n. 1303)
atteso che l’art. 23 della L. n. 241/1990, include nel novero dei soggetti
passivi dell’accesso anche i "gestori" di pubblici servizi, anche se operanti in
regime privatistico e  quale che sia la natura giuridica assunta;

che parimenti non rileva
la circostanza che l’interesse sottostante all’azione sia correlato
all’esercizio di diritti inerenti la sfera privata del richiedente o  del
gestore (la posizione di diritto privato come la definisce Telecom nelle sue
difese) giacchè il diritto di accesso puo’ inerire per definizione a

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