La causa di non punibilità deve passare attraverso l’udienza preliminare – Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 12283 del 30/03/2005
Il Gip non puo’ pronunciare
direttamente sentenza di non luogo a procedere. Le sezioni unite risolvono il
contrasto
Le Sezioni unite penali della Cassazione – interpellate per contrasto
giurisprudenziale interno al Palazzaccio – hanno dato risposta negativa al
quesito: "se il giudice per le indagini preliminari, investito della
richiesta del Pm di rinvio a giudizio, possa in applicazione dell’articolo 129
Cpp immediatamente pronunciare, in presenza di una causa di non punibilità,
sentenza di non luogo a procedere senza fissare l’udienza preliminare". Lo
spunto per affrontare la questione è stato offerto, agli
"ermellini", dal ricorso del Procuratore generale della Corte
d’appello di Napoli contro la sentenza del Gup, emessa de plano, con la quale
si dichiarava il non doversi procedere nei confronti di un imputato – accusato
di possedere una macchina, e i relativi documenti, di provenienza furtiva – per
non aver commesso il fatto, in base agli atti dai quali risultava la sua completa
estraneità. Secondo il Pm ricorrente, in questo modo, non c’era stato il pieno
rispetto del principio del contraddittorio per essere stato il provvedimento
adottato de plano e non in sede di udienza preliminare.
Le Sezioni unite – con la sentenza 12283/05, depositata ieri – hanno accolto il
reclamo e hanno annullato senza rinvio il provvedimento impugnato disponendo la
trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso. In tal
senso si era espresso anche il Sostituto procuratore generale della Cassazione
Francesco Mauro
Iacoviello.
Ecco i principi di diritto enunciati dai Supremi giudici: "L’articolo 129
Cpp non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo
rispetto a quello già riconosciutagli dalle specifiche norme che regolano
l’epilogo proscioglitivo delle varie fasi e dei diversi gradi del processo
(artt. 425, 469, 529, 530, 531 Cpp), ma enuncia una regola di condotta rivolta
al giudice, il quale, di fronte ad una riconosciuta causa di non punibilità,
deve adottare la corrispondente decisione allo stato degli atti, senza che
possa trovare spazio una qualsiasi altra attività non essenziale".
Inoltre, secondo le Sezioni unite "la regola di cui all’articolo 129 Cpp,
operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della
giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio tra le parti e trova
attuazione secondo le forme e i tempi di volta in volta previsti dal codice per
la fase del ricorso". Infine, "nella fase interinale che va dalla
ricezione della richiesta di rinvio a giudizio allo svolgimento dell’udienza
preliminare, non puo’ il giudice adottare con provvedimento de plano
l’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex articolo
129 Cpp, ma deve dare impulso al rito tipico della fase in corso che è quello
camerale dell’udienza preliminare e solo nell’ambito di questa puo’ emettere,
ricorrendone le condizioni, la detta declaratoria".
Fonte:
www.dirittoegiustizia.it



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