L’inadempimento verso la banca non basta per entrare nella “lista nera” della centrale rischi – Tribunale Napoli, Sezione X Civile, Ordinanza 18/03/2005

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La segnalazione deve essere
subordinata al requisito dell’insolvenza. Importante sentenza del tribunale di
Napoli

Con l’ordinanza in rassegna il Tribunale di Napoli torna su un argomento che, in
special modo negli ultimi tempi, appare di sempre maggiore attualità : la
segnalazione dei (presunti) debitori in sofferenza alla Centrale dei rischi
presso la Banca d’Italia. Nella fattispecie concreta, con motivazione
assolutamente condivisibile, il Giudice partenopeo sottolinea che la "presenza
di un mero inadempimento del debito verso la banca, eventualmente anche
accompagnato da un esplicito rifiuto di adempiere, non comporta la
qualificazione della posizione del credito come "in sofferenza"" con la
conseguenza che, secondo l’esplicita previsione delle norme sul punto, la
segnalazione alla Centrale dei rischi deve ritenersi subordinata al requisito,
in capo al debitore, dell’insolvenza, intesa come incapacità di far fronte
regolarmente alle proprie obbligazioni con il suo patrimonio ovvero a
"situazioni equiparabili". In conseguenza, prosegue lo stesso Tribunale di
Napoli, "non è corretto ritenere che la segnalazione sia un fatto automatico e
non implichi, invece, una valutazione della banca o degli intermediari creditizi
in ordine alla insolvenza del cliente. Tutte le posizioni di sofferenza, a
prescindere dalla loro entità, vanno segnalate, ma è la banca che deve
decidere se lo stato di insolvenza del cliente è tale che non vi sono più
possibilità, rectius, vi sono rilevantissime difficoltà di recuperare il
credito".
Appare indubbio, del resto, che proprio in considerazione delle gravi
conseguenze pratiche che derivano dalla segnalazione a sofferenza e, comunque,
della circostanza che la procedura attraverso la quale si arriva alla
segnalazione si svolge senza contraddittorio, che per l’intera procedura, come
sottolineato dal Giudice partenopeo, devono essere richiamati i "generalissimi
principi di correttezza e buona fede ma anche delle cautele ritenute in via
generale necessarie, per la stessa natura professionale dell’esercizio del
credito (richiamati in diversa fattispecie da Cassazione civile, Sezione prima,
343/93, Cassa Risparmio Livorno C. Banco Sardegna Cassa Risp. Modena e altri in
Giur. It. 1993, I, 2129) deve, percio’, richiedersi al segnalante una più che
attenta diligenza nella istruttoria e nella conseguente, eventuale,
segnalazione". In particolare, con riferimento che puo’ dirsi di carattere
generale, a prescindere dalla fattispecie concreta, il Tribunale di Napoli
osserva come "il soggetto segnalante debba verificare, sulla base di qualche
elemento oggettivo a sua disposizione, se il proprio debitore si trovi in una
situazione che induca a ritenere la riscossione del credito "a rischio", ossia
delle probabilità di successo non elevate. E nel fare cio’ il segnalante dovrà,
quindi, tener conto di elementi quali la liquidità del soggetto, la sua
capacità produttiva e/o reddituale, la situazione contingente di mercato in cui
opera, l’ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o
finanziario, ovvero di altri dati indicativi, riferiti al caso concreto, fermo
restando che la esigenza oggettiva del credito insoddisfatto o la sussistenza
della pendenza di un giudizio per l’accertamento del credito non possono
integrare da sole i presupposti per effettuare la segnalazione de qua laddove la
concreta situazione del cliente non crei alcun allarme quanto alla sua generale
solvibilità.". Da segnalare, infine, che contrariamente a quanto da ultimo
affermato dal Tribunale di Patti, sez. S. Agata Militello (cfr. Ordinanza del
17.9.2004 in Diritto e Giustizia, 2004, 47, pag. 88 e ss. ed ivi nota di
Rossetti), per il Giudice partenopeo la Banca d’Italia risulta carente di
legittimazione passiva, atteso il "ruolo di mero esecutore materiale assunto
dalla Banca d’Italia, nonchè dell’obbligo espressamente posto a carico del
segnalante di provvedere alla rettifica delle segnalazioni senza che la Banca
d’Italia possa di propria iniziativa apportare variazioni". (Lu. Gia.)

 


Fonte:
www.dirittoegiustizia.it

 

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