SENATO DELLA REPUBBLICA- DELIBERAZIONE 23 marzo 2005 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche».
Il Senato ha istituito una Commissione d’inchiesta che dovrà far
luce sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e, soprattutto, sulle cosiddette
morti bianche. La Commissione – la cui costituzione era stata richiesta nel
mese di ottobre 2004 da decine di senatori di maggioranza e di opposizione
-procederà alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell’autorità giudiziaria, conformemente a quanto previsto dalla Costituzione,
al fine di accertare non solo la dimensione e le cause del fenomeno, ma anche
l’entità della presenza dei minori e il livello di applicazione delle leggi
antinfortunistiche, anche nel caso di lavoro flessibile o precario. Oggetto
delle indagini, inoltre, sarà l’incidenza nel fenomeno della presenza di
imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità
organizzata. La Commissione, composta da venti senatori, dovrà concludere i
lavori nel termine di sei mesi dal suo insediamento, mentre sono previsti
ulteriori trenta giorni di tempo per la presentazione al Senato della relazione
sulle risultanze. (31 marzo 2005)
SENATO
DELLA REPUBBLICA- DELIBERAZIONE 23 marzo 2005 Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo
alle cosiddette «morti bianche».
Articolo 1.
1.
E’ istituita, ai sensi dell’art. 82 della Costituzione [1] e
dell’art.
162 del Regolamento del Senato [2], una Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, di seguito denominata
"Commissione".
Articolo 2.
1.
La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del
Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari. Il
Presidente del Senato nomina il Presidente scegliendolo al di fuori dei
predetti componenti, e convoca la Commissione affinchè proceda all’elezione di
due vicepresidenti e di due segretari.
Articolo 3.
1.
La Commissione accerta:
a)
la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo
al numero delle cosiddette "morti bianche", alle malattie, alle
invalidità e all’assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresi’
le aree in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;
b)
l’entità della presenza dei minori con particolare riguardo al minori
provenienti dall’estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;
c)
le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro entità
nell’ambito del lavoro nero o sommerso e al doppio lavoro;
d) il livello di applicazione delle
leggi antinfortunistiche e l’efficacia della legislazione vigente per la
prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi
del lavoro flessibile o precario;
e)
idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti alla applicazione delle
norme antinfortunistiche;
f)
quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine
della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro;
g)
l’incidenza nel fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o
indirettamente dalla criminalità organizzata.
Articolo 4.
1.
La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria e puo’ avvalersi delle
collaborazioni che ritenga necessarie.
2.
Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti a carico del
bilancio del Senato.
Articolo 5.
1.
Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga
diversamente. L’attività e il funzionamento sono disciplinati da un
regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell’inizio dei lavori.
Articolo 6.
1.
La Commissione conclude i lavori nel termine di sei mesi dal suo insediamento.
Entro i successivi trenta giorni la Commissione presenta al Senato una
relazione sulle risultanze delle indagini.
Roma,
23 marzo 2005
Il
presidente: Pera
LAVORI PREPARATORI
(Documento
XXII, n. 28):
Presentato
dai senatori Salvi, Baratella, Basso, Battafarano, Battaglia Giovanni, Bedin,
Bettoni Brandani, Boco, Bonavita, Bonfietti, Brunale, Brutti Paolo, Calvi,
Cambursano, Castagnetti, Castellani, Chiusoli, Cortiana, Coviello, Curto, Cutrufo,
Dato, De Paoli, De Petris, De Zulueta, Dentamaro, Dettori, Di Girolamo, Di
Siena, Donati, Falomi, Fassone, Filippelli, Flammia, Florino, Forcieri,
Formisano, Gaglione, Garraffa, Giovanelli, Guerzoni, Liguori, Longhi, Maconi,
Magnalbo’, Malabarba, Marino, Maritati, Ascioni, Michelini, Montagnino,
Monticone, Muzio, Pascarella, Pedrini, Pessina, Peterlini, Petruccioli, Piatti,
Piloni, Pizzinato, Ripamonti, Rollandin, Rotondo, Scalera, Sodano Tommaso,
Stanisci, Thaler Ausserhofer, Togni, Veraldi, Vicini, Villone, Vitali e Zancan
il 20 ottobre 2004.
Assegnato
alla 11ª commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), in sede
referente, il 10 novembre 2004, previ pareri della 1ª, 2ª e 12ª commissione
permanente, nonchè della commissione speciale in materia d’infanzia e di
minori.
Esaminato
dalla 11ª commissione permanente nelle sedute del 16 dicembre 2004 e del 19 e
26 gennaio 2005.
Relazione
scritta comunicata alla Presidenza
il 28 gennaio 2005 (Doc. XXII, n. 28-A – relatore senatore
Zanoletti).
Esaminato
dall’assemblea nelle sedute pomeridiana del 17 e antimeridiana del 21 marzo
2005 e approvato nella seduta del 23 marzo 2005.
[1]
L’articolo 82 dispone che sia la Camera sia il Senato possano disporre
inchieste su materie di pubblico interesse, nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
Molto importante l’ultimo comma, in base al quale "la commissione di
inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell’autorità giudiziaria".
[2] Il regolamento del Senato, oltre a ribadire alcuni principi
posti dalla Costituzione, prevede che "Quando una proposta di inchiesta
parlamentare è sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato, è
posta all’ordine del giorno della competente Commissione, che deve riunirsi
entro i cinque giorni successivi al deferimento. Il Presidente del Senato
assegna alla Commissione un termine inderogabile per riferire all’Assemblea.
Decorso tale termine, la proposta è comunque iscritta all’ordine del giorno
dell’Assemblea nella prima seduta successiva alla scadenza del termine
medesimo, ovvero in una seduta supplementare da tenersi nello stesso giorno di
questa o in quello successivo, per essere discussa nel testo dei proponenti".



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