Il Pm che ha esercitato le funzioni dell’accusa nei confronti di un imputato non può mai svolgere in seguito quelle di giudice nello stesso procedimento – Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza n. 12304 del 30/03/2005
Il Pm che ha
esercitato le funzioni dell’accusa nei confronti di un imputato non puo’ mai
svolgere in seguito quelle di giudice nello stesso procedimento. Neanche se si
è limitato a presenziare a una sola udienza, dove peraltro è stato solo deciso
il rinvio del processo.
La terza sezione penale della Cassazione, nella sentenza 12304 depositata ieri,
interpreta nel modo più garantista le norme sull’incompatibilità dettate
dall’articolo 34 del Codice di procedura penale. La pronuncia accoglie il
ricorso di un imputato contro l’ordinanza della corte d’appello di Catania, che
ne aveva rigettato l’istanza di ricusazione di uno dei giudici di secondo grado.
Il magistrato aveva appunto partecipato a una sola udienza del I grado come Pm,
durante la quale il processo era stato rinviato.
Secondo la Cassazione tanto basta a giustificare l’incompatibilità. Per la
terza sezione, infatti, è indubbio che ” il pubblico ministero formalmente
esercita le funzioni attribuitegli dalla legge in dibattimento in relazione ad
un determinato procedimento anche se si provvede al mero rinvio della causa ” .
Questa interpretazione è necessaria in quanto il pubblico ministero ha ” la
cognizione di tutti gli atti di indagine che la pubblica accusa ha acquisito,
nel caso di specie, in funzione del dibattimento, e quindi anche di altri non
destinati a entrare a far parte del fascicolo processuale di cui prende
cognizione il giudice ” . Inoltre, bisogna tenere presente la ” finalità
accusatoria in funzione della quale detta cognizione è stata acquisita ” dal
magistrato.
Di conseguenza con l’esercizio delle funzioni di Pm, anche per una sola udienza
di rinvio, ” non puo’ che ritenersi venuta meno (…) la garanzia di terzietà e
imparzialità dell’organo giudicante, imposta dall’articolo 111, comma 2, della
Costituzione ” , come modificato dalla riforma del giusto processo.
Ecco allora che l’articolo 34, comma 3, del Codice di procedura penale deve
essere necessariamente interpretato in senso ampio ed estensivo e quindi scatta
l’incompatibilità nei confronti del magistrato che ha esercitato le funzioni di
pubblico ministero ad assumere quelle di giudice nel medesimo procedimento,
anche se l’esercizio delle funzioni di Pm ha avuto carattere occasionale e non
si è risolto nella richiesta di provvedimenti specifici.



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