Incorre in un compotamento disciplinarmente censurabile l’avvocato che pubblicizza l’applicazione di tariffe a fortait – Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 6213 del 23/03/2005

Opuscoli diffusi in
ampie zone da un avvocato: questa è la forma di pubblicità condannata dalla
sentenza della Corte di Cassazione n. 6213 del 23 marzo 2005.
Non è la forma editoriale a essere stata punita, ma la violazione di principi
di dignità e decoro della professione. Nel caso specifico, il professionista
si era rivolto a un pubblico indeterminato ( e numeroso), comunicando l’entrata
in vigore di nuove regole imposte dall’Unione europea sulla pubblicità
professionale. Norme che ” a dire dell’avvocato ” consentivano una gestione
della professione legale simile all’impresa di servizi. La conseguenza, si
leggeva nell’opuscolo, era la possibilità di offrire, finalmente, libera
concorrenza e tariffe accessibili. Queste tariffe erano poi indicate esponendo
compensi fissi per specifiche e astratte prestazioni.
Dinanzi a un opuscolo del genere v’è stata la reazione dell’Ordine
professionale, che ha censurato
il legale per violazione dell’obbligo di
correttezza: infatti, la tariffa professionale impone di tenere conto della
complessità e durata dell’incarico, senza possibilità di stabilire cifre
forfettarie e fisse per prestazioni astratte ( una lettera, una citazione, una
denuncia). Inoltre, non è apparso decoroso offrire servizi legali allo stesso
modo in cui si pongono in vendita merci, poichè cosi’ si realizza una forma di
pubblicità vietata e si accaparra la clientela con mezzi scorretti.
Le sanzioni irrogate dall’Ordine locale al professionista, e soprattutto la
condanna del metodo e dell’opuscolo utilizzati, sono state confermate dalla
Cassazione sottolineando alcuni punti cardine della materia.
Innanzitutto, la tariffa professionale degli avvocati puo’ stabilire minimi e
massimi inderogabili, in quanto frutto di una volontà sia degli ordini
professionali che dello Stato. La clausola di inderogabilità non è comune a
tutte le professioni: è presente per quelle tecniche ( ingegneri ed
architetti), ma non per altre, come i chimici: questi ultimi, quindi, possono
concordare una retribuzione inferiore ai minimi tariffari ( Tar dell’Aquila, 21
marzo 2005 n. 126). Quindi, da un lato l’attività professionale dell’avvocato è
equiparata a quella d’impresa, ma dall’altro le tariffe professionali non sono
libere come i prezzi dei beni prodotti dalle imprese, dovendo subire la
clausola dell’inderogabilità.
La Cassazione, nel confermare la censura irrogata all’avvocato, ribadisce che
l’informazione pubblicitaria professionale è legittima, al punto tale da
essere dettagliatamente regolata per adeguarla alle nuove regole comunitarie su
concorrenza e tutela del consumatore. Tuttavia, esiste un limite rappresentato
dal decoro e dalla dignità della professione, valori che possono far
condannare una pubblicità espressa in modo non corretto. Quale sia il giusto
peso del decoro, è poi chiarito dalla stessa Cassazione, che ritiene illecite
le affermazioni di inesistenti innovazioni normative, citate solo per
richiamare l’attenzione del potenziale cliente, aggiungendovi poi un tariffario
di prestazioni a misura fissa che pone la professione forense sullo stesso
piano della gestione di un’impresa di servizi di stampo mercantilistico.
La sentenza è quindi severa nei confronti del professionista, ma lascia spazi
a una pubblicità più seria: ad esempio, l’invio di opuscoli risulta legittima
( a norma dell’articolo 17 del codice deontologico), ma è anche legittimo
l’invio a tappeto di opuscoli, a mezzo posta e a tutti i cittadini di un
comune.
Ancora, non si possono elencare prestazioni a misura fissa, ma è consentito
illustrare i propri onorari purchè all’interno dei minimi e massimi tariffari;
infine, non è corretto fare affermazioni esplosive relative alla generica
entrata in vigore di nuove norme che consentirebbero un nuovo modello di
gestione della professione ( con offerta di tariffe fisse), ma viceversa si puo’
approfittare dell’entrata in vigore di innovazioni legislative ( effettive),
indicando un proprio ramo di specializzazione che coincide con il nuovo settore

Guglielmo Saporito, Il
Sole 24 ore

 

La Sentenza:

( ) Quanto
all’inderogabilità della tariffa, la Corte di giustizia delle Comunità
europee, istituzione comunitaria competente, ex articolo 136, ad assicurare il
rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del Trattato, si è
già pronunciata, con la sentenza del 19 febbario ‘ 02 resa in causa C 35/ 99,
vincolante ultra partes ed erga omnes anche per ogni organo giurisdizionale
degli Stati membri, dichiarando che gli ” articoli 5 e 85 del Trattato Cee (
divenuti articolo 10 Ce e 81 Ce) non ostano all’adozione, da parte d’uno Stato
membro, d’una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base d’un
progetto stabilito da un Ordine professionale, una tariffa che fissi dei minimi
e dei massimi per gli onorari dei membri dell’Ordine, qualora tale misura
statuale sia adottata nell’ambito d’un procedimento quale quello previsto dal
Rdl 27 novembre ‘ 33, n. 1578 (…) E’ appena il caso di sottolineare come
l’apprezzamento in fatto del Consiglio nazionale forense circa l’idoneità d’un
determinato comportamento posto in essere da un avvocato a ledere il decoro e
la dignità professionale della categoria, valori tutelati dall’articolo 38 del
Rdl 27 novembre 33, n. 1578, abbia carattere d’esclusività e sia, pertanto,
incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da una motivazione idonea e
sufficiente. ( )

(Cassazione, Sezioni unite civili 6213/ 05)

 

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