La banca paga il danno morale per l’assegno illecitamente protestato – Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 6732 del 30/03/2005

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Riconosciuto il
risarcimento anche se non è stato accertato alcun reato nella girata del titolo

Scatta il danno morale per il correntista-imprenditore leso nella sua
reputazione da un protesto illegittimo. La responsabilità risarcitoria della
Banca, per i danni non patrimoniali procurati ad un cliente, sussiste infatti
anche in mancanza di un fatto reato. Pure in questo caso, quindi, si applica la
giurisprudenza evolutiva della Cassazione che, con le sentenze 8827 8828 del
2003, sganciando il danno non patrimoniale dall’articolo 185 del Codice penale,
ha ritenuto risarcibile il danno morale anche quando non c’è un reato, a
condizione pero’ che il diritto leso sia costituzionalmente garantito.
Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 6732/05, depositata il 30 marzo e
qui integralmente leggibile tra i documenti correlati. In particolare, la III
sezione civile ha confermato il verdetto di secondo grado che, in parziale
riforma di quello del Tribunale di Roma, condannava la Banca nazionale del
lavoro al pagamento in favore di un imprenditore romano della somma di 3.
500.000 delle vecchie lire, per i danni morali conseguiti dall’illecito protesto
di tre assegni bancari. All’insaputa del correntista, infatti, un persona
sconosciuta aveva richiesto, ritirato e firmato falsamente a nome
dell’imprenditore un carnet di assegni. Utilizzati, poi, dopo la chiusura del
conto e protestati.
I giudici di Piazza Cavour, pur riconoscendo la grave negligenza della Banca nei
confronti del cliente, non ha tuttavia accolto il suo ricorso per la "iniquità
della liquidazione" riconosciutagli dai colleghi di merito. "Il dimensionamento
del danno è obiettivamente grave", dice la Corte: dal proteso degli assegni,
infatti, è derivato un danno all’immagine e all’affidabilità
dell’imprenditore. Tuttavia, la valutazione del giudice di merito è stata
equitativa, e quindi espressione di un apprezzamento discrezionale non
sindacabile dalla Cassazione.

 


Fonte:
www.dirittoegiustizia.it

 

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