Delitti contro ignoti e prosecuzione delle indagini . Il Gip può negare l’archiviazione – Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza n. 11205 del 22/03/2005
D i fronte alla
richiesta di archiviazione del Pm, perchè gli autori del reato sono ignoti, il
Gip puo’ rigettare l’istanza e chiedere di continuare le indagini.
L’orientamento della Cassazione che giudica " abnormi" provvedimenti
del genere non va infatti accolto. Lo afferma la IV sezione penale della
Suprema corte, nella sentenza 11205 depositata il 22 marzo.
I giudici di legittimità hanno bocciato il ricorso presentato contro
un’ordinanza del Gip di Milano, che aveva a sua volta rigettato la richiesta di
archiviazione avanzata dal Pm, ordinandogli di indagare per omicidio colposo
aggravato, dopo l’identificazione dei responsabili.
La giurisprudenza della Cassazione non è unanime nel considerare questi
provvedimenti abnormi e infatti i ricorrenti si sono basati proprio su sentenze
( 2592/ 1997 e 3252/ 2000) della Suprema corte. Ma la IV sezione richiama
l’orientamento opposto ( espresso nelle sentenze 34717/ 04; 39340/ 03; 35209/
01; 5050/ 99; 1640/ 04), ritenendolo più vicino alla giurisprudenza della Corte
costituzionale ( 409/ 90; 176/ 99; 263/ 91; 349/ 02), secondo la quale: ” la
natura sostanziale e non formale del principio costituzionale
dell’obbligatorietà dell’azione penale (…) esige che l’inazione del pubblico
ministero, manifestata con la richiesta di archiviazione, sia sottoposta a un
penetrante controllo da parte del giudice ” .
Inoltre, i ricorrenti non hanno il
diritto di contestare l’irritualità del provvedimento del
Gip, nonostante sia stato adottato senza contraddittorio con gli indagati. Nè
serve l’autorizzazione alla riapertura delle indagini ( benchè anche in tal
caso esista un precedente, isolato, che lo sostiene ” sentenza 1295/ 03).
Questa infatti serve a tutelare la persona già individuata come sospetta e
sottoposta alle indagini.
Cosa che non puo’ accadere nel procedimento contro ignoti. Di conseguenza, una
volta che il Pm ha recepito l’indicazione del Gip, ha svolto nuove indagini e
ha esercitato l’azione penale contro persone identificate, l’incriminato non ha
subito nessuna violazione del proprio diritto alla difesa e puo’ solo
contestare l’accusa che gli viene rivolta. Non ha invece la facoltà di
obiettare per l’abnormità del provvedimento che ha sollecitato l’azione
penale, il cui titolare è il pubblico ministero, unico legittimato a
contestare l’eventuale invasione dei propri poteri esclusivi.
Inoltre, conclude la IV sezione, il provvedimento del Gip potrebbe anche essere
inteso come una denuncia, che puo’ essere fatta da chiunque e non solo dalla
vittima del reato.



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