I l permesso di soggiorno concesso per motivi familiari può essere revocato se la coppia si divide – CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, Sentenza n. 467 del 28/02/2005
l permesso di
soggiorno concesso per motivi familiari puo’ essere revocato se la coppia si
divide. Lo sostiene il Consiglio di Stato con la sentenza n. 767 del 28 febbraio
2005, su un ricorso presentato da una cittadina straniera contro la questura di
Aosta che, in seguito alla separazione legale tra la signora e il marito
italiano, ha annullato la licenza ed emesso un provvedimento di espulsione.
Secondo i giudici amministrativi la normativa riguardante i permessi di
soggiorno concessi dopo matrimoni contratti con cittadini italiani, come è
appunto il caso all’esame del collegio, presuppone che i coniugi convivano:
venendo meno l’unione, la revoca del permesso è giustificata.
La ratio alla base di questa regola si ritrova non nel semplice fatto del
matrimonio, bensi’ nella convivenza familiare che caratterizza lo stato
coniugale, altrimenti il permesso sarebbe stato rilasciato per altri motivi (
studio, lavoro, turismo, affari).
La sentenza ripercorre brevemente le disposizioni emanate nel corso degli anni e
nonostante le molte modifiche e integrazioni che hanno caratterizzato la materia
dell’immigrazione, su questo specifico argomento l’orientamento del legislatore
non è mai cambiato.
Il decreto legge n. 416 del 1989, ad esempio, prevede la durata illimitata del
permesso di soggiorno degli stranieri sposati con un cittadino italiano e
residenti sotto lo stesso tetto: cio’ lascia intendere che il presupposto per la
residenza sia il rapporto coniugale, nel senso che i coniugi devono vivere
insieme. Anche la normativa successiva, il Testo unico del ‘ 98 sulle
disposizioni concernenti gli stranieri, continua ad assumere la convivenza come
giustificazione del soggiorno: in un articolo si parla infatti di diritto
all’unità familiare, comprensivo delle fattispecie sia del ricongiungimento
familiare sia del permesso per motivi familiari, che presuppone sempre la
convivenza effettiva dei coniugi.
La decisione del Consiglio è dunque netta ma non chiude del tutto la porta alla
ricorrente. L’appellata, infatti, sostiene che il permesso di soggiorno comunque
non poteva essere cancellato automaticamente dal momento che è possibile
convertirlo con un altro, rilasciato per motivi di lavoro.
La tesi è corretta, ma i giudici la non considerano idonea a fondare il ricorso
originario. La conversione della licenza deve essere infatti chiesta
dall’interessata, visto che non è possibile trasformare d’ufficio il titolo del
soggiorno, e solo la mancata presentazione di questa nuova richiesta,
sollecitata dall’amministrazione, potrebbe giustificare l’atto di espulsione dal
territorio nazionale.
Per il collegio infine la condotta della questura è legittimo, tuttavia i
magistrati amministrativi invitano l’amministrazione a mettere l’interessata
nella condizione di presentare un’istanza di permesso di soggiorno sorretta da
un altro titolo e a valutare la sussistenza o meno dei relativi motivi.
Simona Gatti, Il Sole 24 Ore
R E P U B B
L I C A I T A L I A N A
N.767/2005
Reg.
Dec.
N. 461
Reg. Ric.
Anno 1995
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in
appello n. 461/1997 proposto dal Ministero dell’interno, in persona del Ministro
in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n.12;
c o n t r o
El Idrissi
Jamila, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Parini e Vincenzo
D’Onofrio, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio del secondo, via
Bassano del Grappa 4
per
l’annullamento
della sentenza
del Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d’Aosta 4 ottobre 1994 n.
133
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Relatore,
alla pubblica udienza del 14 dicembre 2004, il Consigliere Filippo
Patroni Griffi; Udito l’Avvocato dello Stato Giordano;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O e D I
R I T T O
1. La signora Jamila El Idrissi ha impugnato innanzi al Tribunale
amministrativo regionale per la Valle d’Aosta il provvedimento di revoca del
permesso di soggiorno 27 agosto 1993, emesso dal Questore di Aosta, e il
provvedimento di convocazione per l’espulsione dal territorio nazionale 9
settembre 1993.
Il Tribunale amministrativo, con la sentenza indicata in
epigrafe, ha annullato i detti provvedimenti.
Propone appello il Ministero dell’interno.
Resiste, con memoria, l’appellata.
All’udienza del 14 dicembre 2004, la causa è stata trattenuta in
decisione.
2. L’appello è fondato.
La signora El Idrissi, originaria ricorrente, ha ottenuto il
permesso di soggiorno in conseguenza del matrimonio contratto con un cittadino
italiano ; la contestata revoca è stata disposta dall’Amministrazione sul
rilievo dell’intervenuta separazione legale tra i coniugi e del conseguente
venir meno della ” coesione familiare ” tra gli stessi.
La questione da risolvere in diritto, pertanto, è se la
separazione legale fra i coniugi faccia venir meno il presupposto del permesso
di soggiorno ottenuto in conseguenza del matrimonio.
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto illegittima la revoca del
permesso di soggiorno, sul rilievo che la separazione legale dei coniugi non fa
venir meno gli effetti del matrimonio e anzi li presuppone in vita, anche in
vista di una possibile riconciliazione cui è anzi in primo luogo preordinato il
periodo di separazione, come sottolinea anche l’appellata.
La tesi non puo’ essere condivisa.
Non è in discussione che la separazione legale non faccia venir
meno gli effetti del matrimonio, che cessa solo con la pronuncia di divorzio.
E’ pero’ incontestabile che la separazione legale fa venir meno
la convivenza tra i coniugi, il cui protrarsi è anzi inconciliabile con lo
stato di separati e costituisce fatto idoneo a farne cessare gli effetti nel
senso della riconciliazione dei coniugi.
La ratio della normativa concernente il permesso di
soggiorno relativo allo straniero che sia coniugato con cittadino italiano è da
individuare “ad avviso della Sezione- non già nel semplice fatto del
matrimonio, bensi’ nella convivenza familiare che normalmente caratterizza lo
stato coniugale. Altrimenti il permesso sarebbe stato rilasciato per altro
legittimo motivo (studio, lavoro, turismo, affari, etc.).
Il permesso di soggiorno è stato rilasciata all’appellata ” per
motivi di famiglia, poichè coniuge di cittadino italiano ” (v. relazione 4-8
novembre 1993, all.1 al fascicolo di primo grado dell’Amministrazione ; v. anche
annotazione di proroga al 26 agosto 1993 sul permesso di soggiorno, nello stesso
fascicolo).
Già l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39, al comma 7, prevede la
durata illimitata del permesso di soggiorno degli stranieri ” coniugati col
cittadino italiano e residenti, in stato di coniugi ” : il che lascia intendere
che la residenza assunta dalla norma a presupposto di fatto sia quella
coniugale, nel senso che i coniugi risiedono insieme.
E anche la normativa successiva (d.lg. n. 286 del 1998), avente
valenza di testo unico delle disposizioni concernenti lo straniero, continua ad
assumere la convivenza tra i coniugi a presupposto giustificativo del
soggiorno.
L’articolo 19, lett. c), infatti, preclude l’espulsione degli
stranieri conviventi con il coniuge di nazionalità italiana. L’articolo
28, che prende in considerazione il “diritto all’unità familiare”, comprensivo
delle fattispecie sia del ricongiungimento familiare (art. 29) sia del permesso
di soggiorno per motivi familiari (art. 30), presuppone pur sempre la convivenza
effettiva dei coniugi (Cass. 22 maggio 2003 n. 8034; v. pure Cass. 20 agosto
2003, n. 12226).
Più in generale, sia la Corte costituzionale (sent. 6 luglio
2001, n. 232), sia la Corte di giustizia della Comunità europea (sent. 11
luglio 2002, n. 60, ric. Carpenter) hanno sempre individuato nella tutela
dell’unità familiare il presupposto della normativa in materia di soggiorno dei
coniugi del cittadino italiano o comunitario.
Deve, in definitiva ritenersi, che la normativa concernente il
permesso di soggiorno per motivi familiari, consistenti nel rapporto di
coniugio, presuppone che tale rapporto sia in atto nel senso della convivenza
tra i coniugi. Ne deriva pertanto che è enucleabile il principio secondo cui,
venendo meno tale convivenza a seguito della separazione legale, in tale caso si
giustifica la revoca del permesso di soggiorno.
3. L’appellata sostiene che il permesso di soggiorno comunque non
avrebbe potuto essere revocato essendone possibile la conversione in permesso
per motivi di lavoro.
La tesi è esatta, ma ne va precisato il senso, perchè essa è
inidonea a fondare il ricorso originario. L’Amministrazione dovrà nondimeno
tener conto delle considerazioni che seguono, perchè, pur essendo il mezzo di
gravame infondato con riferimento al provvedimento impugnato, tali
considerazioni dovranno nondimeno conformare l’ulteriore attività
amministrativa.
Se è vero, infatti, che normalmente il cd. effetto conformativo
della sentenza amministrativa spiega rilevanza riguardo a decisioni di
annullamento, non puo’ essere escluso in linea di principio, che, in fattispecie
particolari come quella in esame, l’Amministrazione possa essere tenuta a
conformare la propria ulteriore attività a quelle ragioni contenute in un
giudicato, pur di rigetto, che, peraltro, di quel rigetto costituiscano il
necessario presupposto logico-argomentativo, si’ da non potersi tollerare che
l’ulteriore attività amministrativa,
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