religione dell’imputato non può essere motivo di rinvio – Cassazione Penale, Sezione V, Sentenza n. 12823 del 05/04/2005
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Respinto il ricorso di un
ebreo ortodosso che aveva comunicato al tribunale la sua assenza all’udienza per
la partecipazione alle funzioni della Pasqua ebraica
Non tocca ai giudici farsi carico della religiosità degli imputati e rinviare,
d’ufficio, le udienze che si svolgono in giorni considerati festivi dal
calendario delle varie religioni. In pratica, è assente non giustificato
l’imputato che non partecipa al suo processo nel giorno in cui il suo credo
religioso gli impone l’astensione dalle occupazioni.
Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 12823/05 della V sezione penale. Con
questa decisione i Supremi giudici hanno reso definitiva la condanna, per
bancarotta per sottrazione di beni vari, nei confronti di un imprenditore di
fede ebraica, osservante, che aveva comunicato l’assenza dal dibattimento
durante il secondo giorno del periodo di Omer, durante le celebrazioni della
Pasqua ebraica. L’imputato si aspettava che i giudici di merito, venuti a
conoscenza in anticipo delle ragioni del suo impedimento, avrebbero rinviato
l’udienza. Invece la Corte d’appello di Trieste – innanzi alla quale si svolgeva
il procedimento – il sette aprile 2004, data importante per gli ebrei ortodossi,
confermo’ (riducendo la pena di primo grado) la condanna nei confronti di Josza
R., commerciante fallito, processato per aver sottratto beni della sua attività
che dovevano rimanere a disposizione dei creditori.
L’imputato ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che il verdetto, in quanto
pronunciato in un giorno di festa ebraica, violava diversi principi della
Costituzione: quello sull’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge
(articolo 3), quello sulla libertà delle confessioni religiose (articolo 8) e
quello sulla libera professione della propria fede (articolo 19). Ma la Suprema
corte non ha accolto l’obiezione e gli ha risposto che il Codice di procedura
penale – in particolare l’articolo 420 cpp – "non prevede alcuna particolare
posizione di privilegio, o di menomazione del diritto di difesa, dell’imputato
in ragione della sua fede religiosa". Per Piazza Cavour è "paradossale" che
qualcuno si attenda che "il giudice possa accertare la reale disponibilità
dell’imputato all’osservanza dei precetti della sua religione". Rilevano gli
"ermellini" della quinta sezione penale che il credo professato "è e resta
interiore all’uomo che, proprio in ragione della sua fede è l’unico a poter
stabilire quale, tra le sue personali esigenze, possa e debba prevalere, non
potendo affidarne la risoluzione allo Stato, e meno che mai lamentarsi a
posteriori della scelta da lui stesso effettuata". Insomma, chi dà la
precedenza alle scelte dettate da motivi di coscienza piuttosto che da esigenze
di giustizia, è inutile che poi tenti di reclamare invocando un inesistente e
automatico diritto ad ottenere lo slittamento della data del processo. Se vuole
provare a chiedere un rinvio, puo’ farlo, ma non puo’ pretendere che i giudici –
di proprio impulso – accertino il suo livello di ortodossia. Il sostituto
procuratore generale, Santi Consolo, aveva chiesto il rigetto del ricorso di
Josza R. ma la quinta sezione è stata più severa e lo ha dichiarato
"inammissibile" condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese
processuali e a versare 500 euro alla Cassa delle ammende.
Fonte:
www.dirittoegiustizia.it



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