Legge Pinto: la richiesta di rinvio non basta ad escludere l’indennizzo – Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 6713 e 6714 del 30/03/2005

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L’imputato non puo’ essere
obbligato ad essere sempre presente. Se la nuova udienza viene fissata dopo mesi
la colpa non è sua. E anche sul danno non patrimoniale è necessario
argomentare: la liquidazione non è automatica. Bacchettato l’avvocato.

La Cassazione ritorna sulla legge "Pinto" – quella che riconosce un’equa
riparazione a chi ha subito lungaggini processuali – per precisare due cose: da
un lato, che i rinvii non pretestuosi delle udienze, che fanno prolungare i
tempi del processo, non vanno tutti addebitati al comportamento della parte che
li ha chiesti. Ma il giudice, in sede di equa riparazione, deve verificare se il
ritardo è attribuibile anche a carenze dell’organizzazione giudiziaria.
Dall’altro, che l’esistenza del danno morale deve comunque essere argomentata.
In sostanza, deve escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in
re ipsa, ossia "di un danno automaticamente e necessariamente insito
nell’accertamento della violazione" del termine ragionevole.
E’ quanto emerge dalle sentenze 6713/05 e 6714/05 della I sezione civile della
Cassazione, depositate il 30 marzo..
Ecco le massime ufficiali redatte dall’Ufficio del Massimario civile della
Cassazione:
Sentenza 6713/05: Con riferimento al prolungarsi del processo a seguito delle
richieste di rinvio, avanzate dalle parti, anche per il processo penale vale la
regola già precisata, con riguardo ai giudizi civili ed amministrativi,
regolati dal principio dispositivo, in base alla quale non tutto il lasso di
tempo intercorso tra un’udienza e l’altra puo’ essere imputato al comportamento
della parte che abbia chiesto un rinvio, dovendo il giudice adito in sede di
equa riparazione verificare se l’entità del rinvio sia ascrivibile anche a
concorrenti carenze dell’organizzazione giudiziaria. Infatti, tali principi,
riguardanti i procedimenti non regolati dall’impulso ufficioso, sono ancor di
più applicabili ai processi che, come quello penale, hanno ad oggetto
l’esercizio della pretesa punitiva da parte dello Stato, e sono imperniati
sull’esercizio dell’azione penale obbligatoria e sulla verifica dell’ipotesi
accusatoria nelle sedi giudiziali stabilite dal codice di rito penale, e che,
per l’indisponibilità dei beni sui quali incidono (onore e libertà personale,
da un canto, potestà punitiva dello Stato, da un altro), devono ispirarsi ai
principi della concentrazione e della celerità, specificazioni del principio
costituzionale della ragionevole durata del processo.
Sentenza 6714/05: Se è vero che il giudice, una volta accertata e determinata
l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo
le norme della legge 89/2001, deve ritenere sussistente il danno non
patrimoniale, e che tale conclusione esso puo’ (e deve normalmente) trarre
ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che
facciano positivamente escludere che il danno sia stato subito dal ricorrente,
tuttavia tale principio non arriva fino al punto di travolgere quello
dispositivo, che costituisce il nerbo del processo civile nazionale, atteso che
è imperativo primario della parte l’onere di allegazione dell’esistenza del
danno, della sua natura e dei fattori della sua causazione efficiente.

 


Fonte:
www.dirittoegiustizia.it

 

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