Litigare con i benefattori (soprattutto se sono i genitori) non annulla la donazione – Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza n. 7033 del 05/04/2005
Un singolo episodio di ostilità
e discussione causato da diversità di vedute sullo stile di vita non configura
l’ingratitudine necessaria alla revoca
La donazione non puo’ essere revocata solo per un episodio di ostilità tra
donante e donatario, soprattutto se il litigio è caratterizzato da reciproche
offese che attengono scelte personali di vita.
Lo sottolinea la II sezione civile della Cassazione con la sentenza 7033/05,
depositata il cinque aprile. Con questo verdetto la Suprema corte ha respinto
il ricorso di una coppia di genitori che chiedeva la revoca della donazione
effettuata, nel 1985, a
favore del figlio e consistente in terreni e nella costruzione di una azienda
agrituristica montana. A sostegno della richiesta – già bocciata in primo
grado e in appello – i genitori adducevano un episodio di dissapori conclusosi
con due schiaffi tirati dal figlio alla madre che aveva offeso la nuora e i
nipoti. La scelta del figlio di sposarsi con una ragazza madre, di adottare la
figlia di lei, e di avere con lei altri figli non era mai stata condivisa dai
genitori. Nel diverbio in questione la madre – spalleggiata dai parenti –
rivolse parole molto pesanti nei confronti della moglie del figlio e della loro
prole. Il figlio fu denunciato e condannato per percosse. Tuttavia l’episodio
degli schiaffi, ad avviso della Cassazione, "attribuibile ad uno scatto
d’ira provocato da una serie di atti lesivi dei più profondi sentimenti di
amore verso i figli e verso il coniuge, non poteva essere configurato quale
evento idoneo a disvelare un radicato senso di ostilità sufficiente ad
interrompere ogni legame tra donante e donatario ai sensi dell’articolo 801
Cc". In poche parole, ad avviso degli "ermellini" il gesto del
figlio "di per sè sicuramente censurabile" deve, comunque, essere
valutato nel contesto di "aspri contrasti esistenti tra le parti" che
nulla hanno a che fare con l’ingratitudine, che è l’unico vero motivo in forza
del quale avanzare la pretesa di veder revocata la donazione.
Fonte:
www.dirittoegiustizia.it



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