Conti Correnti. Senntenze a confronto in tema di di interessi, valuta, massimo scoperto e altro – Tribunale Civile di Bari, Sentenza n. 90/2005; Tribunale Civile di Lecce, Sentenze 11/02/2005 e 11/03/2005

di
Antonio Tanza *

I tribunali di Bari e di Lecce (le sentenze sono nei correlati) hanno
affrontato ancora una volta le note tematiche relative ai conti correnti
stipulati ante legge 154/92, tematiche tutt’altro che assopite. Infatti, dopo
la mitica sentenza 21095/04 emessa dalle Su della Corte di Cassazione, decine
di utenti hanno chiesto alla propria banca la restituzione del maltolto,
ottenendo un secco rifiuto: la reazione di moltissimi è stata quella di citare
in giudizio la banca chiedendo la ripetizione delle somme indebitamente
percepite sia a titolo di anatocismo trimestrale che per altre motivazioni
collegate ad altre nullità parziali. Nelle sentenze in commento, anche se con
diverse motivazioni si sono affermati alcuni principali concetti sottolineati
anche in numerose sentenze del 2004 (per una rassegna di giurisprudenza cfr.
www.studiotanza.it ) che di seguito riportiamo.
1) La clausola di determinazione dell’interesse ultralegale mediante
riferimento al c.d. "uso di piazza" è invero nulla e improduttiva di
ogni effetto per violazione del disposto di cui agli articoli12843 Cc, 1346 e
14182 Cc – Dall’evidente nullità del riferimento alle "condizioni
praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza" ne consegue
che, in via suppletiva (ex articolo 1284, ultimo comma, Cc), deve applicarsi
l’interesse legale annuale, sia sui saldi attivi che passivi (cfr. anche
articolo 1370 Cc sull’interpretazione contro l’autore della clausola). Il
metodo legale di calcolo della maturazione dei frutti civili (cfr. articolo
8202 Cc) è, poi, dettato dall’articolo 8213 Cc: in mancanza di diversa
pattuizione delle parti gli interessi ed i frutti civili si acquistano giorno
per giorno in ragione dell’intera durata del diritto e vanno calcolati al tasso
legale vigente nel periodo di durata dell’intero rapporto (cioè dall’apertura
alla chiusura del rapporto). 2) La pattuizione che prevede la capitalizzazione
trimestrale dell’interesse (c.d. capitalizzazione composta) è nulla e
improduttiva di ogni effetto per violazione del disposto di cui agli articoli
1283 Cc, e 14182 Cc. 3) Nulla è dovuto a titolo di commissione di massimo
scoperto trimestrale, poichè nulla è stato convenuto contrattualmente. 4)
Nulla è dovuto per il c.d. gioco delle valute poichè nel contratto in esame
nulla è previsto circa l’antergazione e/o postergazione dei c.d. "giorni
di valuta" a danno dell’utente. 5) Nulla è dovuto per spese forfettarie,
poichè contrattualmente indeterminate. 6) L’approvazione del conto ex articolo
1832 Cc (applicabile al conto corrente bancario in forza del richiamo operato
dall’articolo1857 Cc) rende incontestabili le annotazioni in conto, derivanti
dalla mancata impugnazione, nella loro realtà effettuale, ma non comporta la
decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia dei
rapporti obbligatori (contratto ed altre pattuizioni) da cui dette annotazioni
derivano. 7) La prescrizione per l’esercizio dell’azione di ripetizione delle
somme indebitamente trattenute o addebitate dalla banca a titolo di interessi
decorre solo dalla data di chiusura definitiva del rapporto di conto corrente:
cio’ significa che l’utente potrà ripetere le somme trattenute o addebitate
nell’arco di durata dell’intero rapporto (durata che potrà essere anche
superiore ai dieci anni). 8) Non puo’ invece essere applicato, quale tasso
sostitutivo rispetto al saggio illegittimo c. d. "uso piazza", quello
previsto dall’articolo 117 comma 7 del D. Lgs 385/93: trattasi, infatti, di
norma priva di effetti retroattivi, come stabilisce espressamente l’articolo
161 comma 6 s. 1., secondo cui "i contratti già conclusi ed i
procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori" (cfr., a conforto
della tesi qui seguita dell’irretroattività del c.d. tasso sostitutivo,
Cassazione, civile, Sezione terza, 5675/01).
Una carrellata, dunque, di principi che regolano in maniera chiara questi
vecchi rapporti, spesso ancora in piedi, e che costituiscono veri e propri
tesori in favore dell’utente che viene a scoprirsi creditore della propria
banca che, ora, alla luce delle ultime sentenze non ha più alcuna
giustificazione soggettiva per evitare quell’appropriazione indebita che per
anni ha perpetrato ai danni dei propri clienti con varie scuse, ma che oggi,
grazie alla Giurisprudenza consolidata in materia, è diventata cosciente e
perseguibile anche in campo penale.
*Avvocato, presidente Adusbef


Fonte:
www.dirittoegiustizia.it

 

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