Riscossioni.Se non è contestato il potere autoritativo ma solo il pagamento coattivo, il processo non va al giudice amministrativo – Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 5332 del 11/03/2005

La
Massima:

Ogni qual volta, salve
le ipotesi di giurisdizione esclusiva espressamente previste e diversamente
disciplinate dall’ordinamento, la pubblica amministrazione introduca una
procedura esecutiva per la realizzazione di un credito da sanzione ed accessori
precedentemente determinato in sede autoritativa
ed il privato vi resiste
proponendo opposizioni esecutive intese a contestare non l’esercizio del potere
ed il
provvedimento sanzionatorio nel quale si è tradotto ma la persistenza del
diritto a procedere ed esecuzione forzata per la riscossione coattiva di quel
credito e/ o le modalità del suo esercizio. Ond’è che, nella materia in
discussione, adottatasi dal Sindaco ordinanza ingiunzione nei confronti del
trasgressore per il pagamento di contributi e/ o sanzioni pecuniarie e/ o spese
(…) devesi ritenere che (…), ove l’intimato proponga opposizione, debba
essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo per tutte le
controversie nelle quali venga in contestazione il momento autoritativo del
rapporto tra pubblica amministrazione e privato, richiedendosi al giudice di
valutare la ricorrenza o meno dei presupposti legittimanti l’adozione dell’ordinanza
ingiunzione, id est la correttezza dell’attività d’accertamento della
sussistenza dell’illecito ( an) e la determinazione dell’entità delle
prestazioni economiche consequenziali


Quando il Comune
chiede il pagamento di una sanzione edilizia o di somme dovute per condono, si
puo’ contestare la pretesa con un’azione giudiziaria.
Se poi è passato più di un quinquennio dal momento in cui è sorto il debito,
vi sono concrete speranze di potere ottenere l’annullamento del debito in
quanto prescritto.
Tutto cio’ peraltro va chiesto al giudice competente, che varia a seconda del
tipo di pretesa cui si resiste. Questo argomento riveste una particolare
attualità dal momento che si è appena concluso, nei primi gironi di dicembre 2004, l’ultimo condono
edilizio mentre il 31 gennaio 2005 è svanita la possibilità di chiedere un
ulteriore condono su aree di pregio paesaggistico. Le Sezioni unite della
Cassazione ( sentenza 5332 dell’ 11 marzo 2005) mettono adesso ordine nel
settore giudicando di vecchi condoni del 1985, ma con principi che si possono
considerare validi anche per le sanzioni più recenti.
Il giudice competente.
Spetta al giudice amministrativo la tutela di ogni situazione di interesse del
privato correlata al potere della pubblica amministrazione di accertare la
violazione e applicare ( quantificare) la sanzione. Dopo che il potere è stato
esercitato, inizia la riscossione, che è soggetta a regole e giudici diversi.
Il privato puo’ reagire al provvedimento che applica la sanzione quando il
Comune decide tra demolizione o sanzione pecuniaria, oppure quando quantifica
l’abuso edilizio o il danno all’ambiente: tale contestazione deve avvenire
dinanzi al giudice amministrativo ed entro 60 giorni. Se invece, anche a
distanza di anni dal provvedimento che quantifica l’abuso, il privato vuole
reagire alla riscossione, senza mettere in discussione sotto alcun profilo le
scelte fatte dall’amministrazione, occorre rivolgersi al giudice ordinario.
Si distingue quindi tra chi contesta
il diritto della pubblica amministrazione a
percepire la somma corrispondente alla sanzione applicata ( opposizione
all’esecuzione, di competenza del Tar) e contestazioni sui procedimenti
mediante i quali la pubblica amministrazione, sulla base di quella situazione
di diritto, se non se ne sia nel frattempo verificata una causa di estinzione, è
autorizzata a riscuotere coattivamente il credito ( opposizione di competenza
del Tribunale civile). Sarà quindi davanti al Tar che potrà dedursi un’errata
quantificazione in metri quadrati o un’eccessiva valutazione del valore venale
della costruzione abusiva. E’ invece competente il Tribunale civile per le
contestazioni sul diritto delle pubbliche amministrazioni a riscuotere le somme
dovute, ad esempio per il sopravvenire di una prescrizione, per mancanza di
indicazioni ( indispensabili) sul termine per opporsi o sul giudice cui
rivolgersi) o infine in caso di errore sulla persona del debitore.
Il regime attuale. La novità della sentenza delle Sezioni unite consiste nel
riordino di un settore che di recente, con il decreto legislativo 80 del 1988 e
la legge 205 del 2000, sembrava orientarsi verso una competenza esclusiva del
solo giudice amminstrativo. Sull’argomento, tuttavia, è sopravvenuta una
sentenza della Corte costituzionale ( 281 del 2004) che ha ridefinito i confini
delle competenze dei Tar rispetto al Tribunale civile, assegnando nuovamente a
questi ultimi giudici tutte le controversie che non riguardassero direttamente i
provvedimenti amministrativi. Appunto nel caso di errori nella riscossone, è
ora chiaro che occorre rivolgersi al giudice civile, poichè i crediti della
pubblica amministrazione sono trattati allo stesso modo dei crediti dei
cittadini ed ogni procedura di riscossione deve rispettare regole minime ( nei
termini, nella forma) sui quali giudica la magistratura ordinaria.
La prescrizione. Problema solo sfiorato dalle Sezioni unite è quello del
termine di prescrizione delle sanzioni. In materia, opera la legge 689 del
1981, che pone un limite quinquennale: quindi, se l’amministrazione che deve
esigere l’importo tace per più di cinque anni, perde
il diritto a riscuotere
propri crediti ( Cassazione n. 8180 del 1997). Se il privato si libera del
debito grazie alla prescrizione, dopo cinque anni, non puo’ gioire il pubblico
dipendente, perchè ogni mancata causa un danno erariale di cui si risponde e
che si prescrive nei cinque anni successivi.


Guglielmo Saporito, Il Sole 24 Ore

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