Il requisito della moralità professionale è richiesto anche per gli appalti – TAR TOSCANA, Sezione II, Sentenza n. 1240 del 17/03/2005

Il requisito della
moralità professionale è richiesto anche per gli appalti. Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Toscana ha cosi’ accolto il ricorso di una
cooperativa contro il Comune di Impruneta che aveva affidato attraverso una
gara per pubblico incanto il servizio di trasporto scolastico locale ad una
ditta individuale il cui titolare era stato sanzionato per guida in stato di
ebbrezza. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto, a
tutela dell’interesse pubblico, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto
considerare l’impresa non idonea a partecipare alla gara vista la connessione
tra la condotta sanzionata all’imprenditore, cioè la guida in stato di
ebbrezza, e l’attività oggetto dell’appalto riguardante il trasporto di
persone, per di più bambini.

 

Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana, Sezione II, sentenza n. 1240/2005

IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA

– SEZIONE II –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1561/2004, proposto da

SOC C.A.P. – Cooperativa Autotrasporti Pratese
e A.T.I.

rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Luigi
Santoro e Riccardo Farnetani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del
primo in Firenze, Via dei Conti
n. 3;

c o n t r o

COMUNE DI IMPRUNETA ( PROV. DI FIRENZE)

costituitasi in giudizio, rappresentato e
difeso dall’Avv. Maria Giulia Giannoni ed elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Firenze, Via dei Servi n. 38;

e nei confronti di

Ditta X.

costituitasi in giudizio, ANCHE RICORRENTE
INCIDENTALE rappresentata e difesa dall’Avv. Piera Tonelli ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via dei Servi n. 38;

per l’annullamento

– della determinazione del Dirigente del
Servizio Affari Generali n. 382 del 07.06.04 con il quale veniva affidato il
servizio di trasporto scolastico comunale per un periodo di tre anni alla ditta
individuale X di Sant’Angelo dei Lombardi (AV), nonchè di ogni altro atto
presupposto, connesso e consequenziale, e segnatamente dei verbali della
Commissione di gara 17.05.04 e 29.03.04 e del contratto di affidamento in data
28.6.2004 per atto rogato dal Segretario Generale – Direttore Generale del
Comune di rep. 3928.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio
delle parti intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle proprie difese:

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 25 GENNAIO
2005, designato relatore il Consigliere dott. Raffaele Potenza e gli avv.ti F.
Farnetani, L. Gracili per M. Giannoni e Tonelli Piera;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto
quanto segue:

FATTO

Il ricorso espone quanto segue.

Con bando del 17.2.2004 il Comune di Impruneta
indisse una gara per pubblico incanto per l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico comunale per il periodo 1.3.2004 – 28.2.2007.

Presentarono offerta due imprese ed l’A.T.I.
ricorrente. Nella seduta del 29.3.2004 il servizio fu provvisoriamente
aggiudicato alla Ditta Individuale X di
S. Angelo dei Lombardi.

Il Comune di Impruneta procedette poi alla
verifica delle dichiarazioni allegate all’offerta e, con nota 29.4.2004, invito’
l’impresa aggiudicataria a fornire la necessaria documentazione.

La ricorrente, classificatasi seconda nella
graduatoria di gara, chiedeva documenti sul possesso dei requisiti
dell’aggiudicataria.

Con nota in data 29.4.2004 il Comune avviava
un controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata dalla
ditta X ai sensi degli art. 46, 47 e 71 del dpr n. 445/2000; la ditta
rispondeva esibendo i certificati del casellario e dei carichi pendenti,
recanti la dicitura "nulla".

Avverso la aggiudicazione del servizio alla
ditta X, la società C.A.P. ha adito questo Tribunale (con atto notificato in
data 20.7.04), domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi cosi’
riassumibili:

– Violazione e falsa applicazione del bando di
gara, e segnatamente del punto 15. Condizioni e prescrizioni, nonchè dello
schema di istanza di ammissione costituente parte integrante del bando;

– Violazione e falsa applicazione dell’art. 12
del D.lgs. n. 157 del 17.3.1995;

– Violazione e falsa applicazione degli artt.
46. 47 e 71 del D.P0.R. n. 445/2000;

– Eccesso di potere per difetto di
motivazione.

Successivamente il dirigente del Comune ha
affidato il servizio (delib. n. 382 del 7.6.04) ed avverso tale provvedimento la ricorrente ha
proposto un motivo aggiunto (atto notificato alle controparti il 16.9.2004 e
depositato il 25.9.04).

A sostegno di tali deduzioni principali ed
aggiuntive sono state svolte censure e considerazioni che si intendono qui
richiamate.

Si sono costituite in giudizio
l’Amministrazione e l’impresa controinteressata, resistendo al ricorso ed
esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive.

Con atto notificato e depositato in data
25.11.04, la ditta aggiudicataria ha altresi’ proposto ricorso incidentale,
deducendo a motivo la violazione del bando di gara, per i profili ivi
specificati (ammissione alla gara della impresa ricorrente nonostante la falsa
dichiarazione su possesso di automezzo debitamente autorizzato alla
circolazione).

Alla Camera di consiglio fissata per la
trattazione dell’istanza cautelare il Tribunale ha accolto l’istanza di
sospensione del provvedimento impugnato (ord. n. 1078/2004).

La ricorrente e la controinteressata hanno
riassunto in varie memorie le proprie tesi ed alla pubblica udienza del 25
gennaio 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione nel merito.

DIRITTO

– Precede la trattazione del merito del
ricorso principale l’esame del ricorso incidentale proposto dalla
aggiudicataria ditta X, (che deduce la carenza in capo alla ricorrente del
requisito in fatto specificato), il quale, se fondato, renderebbe carente di
interesse al ricorso principale da parte della società CAP (non avendo in tal
caso titolo a partecipare alla procedura conclusasi con la censurata
aggiudicazione); il ricorso è tuttavia tardivo.

Prescrive l’art. 37 del t.u. n. 1054 del 1924
che il termine per la proposizione del ricorso incidentale è di trenta giorni
dalla scadenza di quello del deposito del ricorso principale; poichè questo
scadeva a sua volta il 19 settembre 2004 (essendo stato il ricorso principale
notificato il 20.7.04 ed applicandosi la sospensione feriale
ed il dimezzamento del termine di
deposito ordinario di trenta giorni, a sensi ai dell’art.23 bis, commi primo e
secondo, della legge n. 1034/71, introdotti dall’art. 4 della legge n.
205/2000), il ricorso incidentale doveva essere notificato entro il 19 ottobre
2004, mentre nel caso in esame è stato proposto con notifica in data 25
novembre 2004.

– Passando all’esame del ricorso principale,
il primo ordine di censure lamenta, quale unico motivo di legittimità, il
fatto che il titolare della ditta aggiudicataria sia stato condannato per reato
attinente la moralità professionale e che pertanto, in base al punto 15 del
bando di gara, la ditta individuale X. avrebbe dovuto essere esclusa dalla
procedura; nel motivo aggiunto la società CAP deduce altresi’ la violazione
del bando di gara ove preclude l’aggiudicazione per dichiarazioni mendaci in
sede di offerta, per avere nella specie taciuto, in sede di autocertificazione,
sulla menzionata condanna).

Il Collegio ritiene fondata la censura di
violazione dell’art.12 deldecreto leg.vo n. 157 del 1995 [1]
e che stabilisce l’applicabilità anche ai servizi di trasporto delle
disposizioni dell’art. 11 deL decreto leg.vo n.358/1992[2],
ove si prevede (fra le altre ipotesi) l’esclusione dalle procedure di quei
soggetti che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per
qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale. E’ innanzi tutto
pacifico in atti (per ammissione dello stesso ricorrente, per irrilevanza dei
certificati negativi rilasciati non a richiesta di pubblica amministrazione e
per accertamento della stessa amministrazione nella nota n. 9925 del 29/4/04)
che il ricorrente è stato condannato per guida in stato di ebbrezza. Il
Collegio è chiamato dunque a verificare se tale fatto, alla stregua della
legge invocata dalla ricorrente, consentiva la partecipazione della ditta X
alla procedura in argomento. A tale questione deve darsi esito negativo.

Il riferirsi della norma alla incidenza del
reato sulla moralità professionale comporta che nel procedere alle valutazioni
di propria competenza l’Amministrazione appaltante faccia stretto riferimento
non solo alla astratta tipologia dell’attività svolta ma anche alle
circostanze e modalità del suo svo

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