L’attività degli ausiliari del traffico deve essere limitata alle aree in concessione – Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 7336 del 07/04/2005
Nuova pagina 7
Nuovo altolà della
Cassazione – dopo quello del 1998 sugli ausiliari del traffico – all’abuso del
"potere di multa" da parte dei "vigilini" privati.
Gli ausiliari della sosta – ossia i dipendenti di società private che hanno
ricevuto dai Comuni, in concessione, le aree di parcheggio a pagamento – non
possono più, infatti, fare le multe ai motorini, alle moto e agli scooter
posteggiati sui marciapiedi "limitrofi" ai parcheggi in fascia blu. Il parere è
espresso dalla Prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 7336,
depositata il sette aprile.
Con questa decisione ha ottenuto ragione il ricorso di un motociclista
fiorentino che sosteneva che il personale di tali imprese private – assunto per
controllare la circolazione nelle aree urbane con ticket orario – non ha alcun
potere di accertamento di violazioni, al codice della strada, avvenute sui
marciapiedi.
In particolare, la Prima sezione, ha accolto il reclamo presentato da Piero P.
contro il Comune di Firenze, rappresentato dal sindaco Leonardo Domenici. Il
motociclista fiorentino, multato dal personale della "Società Firenze
Parcheggi" per aver lasciato la moto sul marciapiede di via Benedetto Varchi, si
era rivolto al Giudice di Pace dicendo "che l’infrazione non poteva essere
accertata dai dipendenti della succitata società". Il Comune di Firenze
resisteva in giudizio. La sanzione venne confermata: per il giudice di merito
gli ausiliari della sosta potevano fare le multe ai motorini sui marciapiedi
limitrofi ai parcheggi a pagamento.
La Cassazione, pero’, non ha assolutamente condiviso tale punto di vista e ha
spiegato che gli ausiliari della sosta non possono fare queste multe, a meno che
il marciapiede non sia compreso tra le fasce blu o sia una zona di transito per
i veicoli in sosta a pagamento. Questi, tuttavia, sono casi eccezionali perchè
il marciapiede – ricorda la stessa Cassazione con un’ampia rassegna, sul tema,
di circolari del Ministero dell’Interno – "è quella parte della strada esterna
alla carreggiata, rialzata e destinata ai pedoni". In proposito i supremi
giudici affermano che "la violazione del divieto di sosta sul marciapiede puo’
essere accertata dal personale in esame, esclusivamente nel caso in cui sussista
la deroga al divieto di sosta sul marciapiede o il marciapiede sia eventualmente
compreso nell’area oggetto della concessione, oppure, eccezionalmente, se vi
possano accedere i veicoli".
Se tutte queste condizioni non si verificano – aggiunge Piazza Cavour – "il
marciapiede non deve essere considerata una zona destinata alla sosta ed alla
circolazione, con la conseguenza che, anche se limitrofo all’area oggetto della
concessione, non puo’ costituire una superficie utilizzabile per compiere le
manovre indispensabili a garantire la fruizione del parcheggio". Pertanto –
conclude la Suprema corte – solo i vigili urbani possono fare le multe ai
ciclomotori posteggiati sui marciapiedi, mentre i dipendenti degli autoparking
non hanno le carte in regola per fare questo tipo di contravvenzioni.
Con riferimento agli ausiliari della sosta, gli "ermellini" spiegano che il loro
"potere" deve "ritenersi limitato all’accertamento delle sole violazioni in
materia di sosta che interessano l’area oggetto della concessione". "La ratio
dell’attribuzione di questi poteri – prosegue ancora la sentenza 7336 – è
individuata nell’esigenza di garantire la piena funzionalità del parcheggio",
ma, in generale, le norme che conferiscono poteri a soggetti "estranei
all’apparato della pubblica amministrazione" devono ritenersi di "stretta
interpretazione". E una lettura rigorosa delle norme che hanno conferito poteri
di accertamento anche a chi non è pubblico ufficiale – dotando i suoi atti di
fede pubblica – non ammette l’inclusione del marciapiede nell’area di ingerenza
dei ‘vigili privati’.
Alla stregua di questo orientamento la Cassazione ha annullato con rinvio, al
Giudice di pace di Firenze, in persona di un altro magistrato, la multa inflitta
al centauro fiorentino. Ora il giudice designato dovrà attenersi alle
indicazioni di Piazza Cavour e stracciare la multa se il marciapiede di Via
Varchi – come la maggior parte dei marciapiedi – era riservato solo ai pedoni e
non alle macchine.
Anche il rappresentante della Procura del ‘Palazzaccio’, Antonio Martone, si era
espresso per l’accoglimento del reclamo.
Fonte:
www.dirittoegiustizia.it



Commento all'articolo