Crocifisso compatibile con la laicità dello Stato. Non solo un simbolo religioso ma espressione di un sistema di valori – TAR VENETO, Sezione III, Sentenza n. 1110 del 22/03/2005
Il Crocifisso puo’ essere
esposto nelle aule della scuola pubblica in quanto non è in contrasto con il
principio della laicità dello Stato repubblicano. Lo ha deciso la terza sezione
del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, respingendo il ricorso di
un genitore contro il consiglio di istituto dell’Istituto Comprensivo “Vittorino
da Feltre” di Abano Terme, che aveva deciso di lasciare esposti nelle aule i
crocifissi. I giudici amministrativi hanno affermato che il provvedimento del
consiglio di istituto è legittimo in quanto il crocifisso, che non è soltanto
un simbolo religioso, ma anche storico e culturale, è espressione di un sistema
di valori, dalla dignità umana alla tolleranza, che è alla base degli stati
laici e democratici. Infatti, ha spiegato il Tar, i principi costituzionali di
libertà hanno molte radici tra le quali il Cristianesimo, e la stessa laicità
ha le sue fonti lontane proprio nella religione cristiana per cui la presenza
dei crocifissi nelle scuole pubbliche costituisce addirittura una affermazione
di tale principio
Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, Sezione terza, sentenza n.1110/2005
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,
con l’intervento dei signori
magistrati:
Umberto Zuballi – Presidente relatore
Angelo Gabbricci – Consigliere
Riccardo Savoia – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2007/02, proposto
da S. T. L., in proprio e quale genitrice dei minori A e B, rappresentata e
difesa dall’avvocato Luigi Ficarra, con domicilio presso la Segreteria del
T.A.R. Veneto, giusta art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,
contro
l’Amministrazione
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del ministro pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Venezia, per legge domiciliataria,
con l’intervento ad opponendum,
dell’associazione "Forum", rappresentata e difesa dal suo Presidente avvocato
Ivone Cacciavillani il quale dichiara di agire anche in proprio quale avvocato,
e altresi’ rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Dal Prà e domiciliata ex
lege presso la Segreteria del TAR, ai sensi dell’articolo 35 del r.d. 1054 del
1924, in quanto lo studio del domiciliatario indicato risulta situato al di
fuori del territorio comunale di Venezia;
e del signor P.B. in proprio e quale genitore della minore C e del signor L. B.,
in qualità di presidente della A. Ge. (associazione italiana genitori) di
Padova, rappresentati e difesi dall’avvocato Franco Gaetano Scoca ed
elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato Chiara Cacciavillani in
Stra (VE) Piazza Marconi n. 48 (rectius domiciliati ex lege presso la Segreteria
del TAR, ai sensi dell’articolo 35 del r.d. 1054 del 1924, in quanto lo studio
del domiciliatario indicato risulta situato al di fuori del territorio comunale
di Venezia);
per l’annullamento
della decisione assunta il 27
maggio 2002 dal Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo "Vittorino da
Feltre" di Abano Terme (Padova) ” verbale n. 5 ” nella parte in cui delibera di
lasciare esposti negli ambienti scolastici i simboli religiosi;
nonchè per l’annullamento degli atti presupposti e conseguenti, comunque
connessi con quello impugnato.
Visto il ricorso notificato il 24 luglio 2002 e depositato il 25 settembre 2002
con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Istruzione,
depositato il 30 ottobre 2003;
vista l’ordinanza di questo TAR n. 56 del 2004;
vista l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 389 del 2004;
vista la successiva domanda di fissazione d’udienza proposta dalla parte
ricorrente in data 11 gennaio 2005;
visto l’atto di intervento ad opponendum dell’associazione "Forum" depositato il
29 gennaio 2005;
visto l’atto di intervento ad opponendum del signor P. B. in proprio e quale
genitore della minore C e del signor L. B. in qualità di presidente della A. Ge.
(Associazione italiana genitori) di Padova, depositato il 4 marzo 2005;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 17 marzo 2005 – relatore il presidente Zuballi
– l’avvocato Ficarra per la ricorrente, l’avvocato dello Stato Gasparini per
l’Amministrazione resistente e infine gli avvocati Chiara Cacciavillani e Franco
Gaetano Scoca per il signor P.B. in proprio e quale genitore della minore C e
per il signor L. B., in qualità di presidente della A. Ge. (Associazione
italiana genitori) di Padova, nessuno comparso per l’associazione "Forum";
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
M. A. e S. T.L., quest’ultima
nata nella città di Sipoo, in Finlandia, sono i genitori di A e B, nati
rispettivamente nel 1988 e nel 1990, e iscritti nel 2002 rispettivamente alla
III ed alla I classe dell’istituto comprensivo statale "Vittorino da Feltre" di
Abano Terme (Padova).
Il 22 aprile 2002, nel corso di una seduta del consiglio d’istituto ” come si
legge nel verbale della riunione – lo stesso M. A., "in riferimento
all’esposizione di simboli religiosi" all’interno della scuola, ne propose la
rimozione; dopo una approfondita discussione, la decisione fu rinviata alla
seduta del 27 maggio, quando fu posta in votazione ed approvata una
deliberazione che proponeva "di lasciare esposti i simboli religiosi".
S T L, in proprio e quale genitrice esercente la potestà sui figli minori, ha
impugnato tale determinazione con il ricorso in esame; nel successivo giudizio
si è costituito il Ministero dell’istruzione, concludendo per l’inammissibilità,
l’improcedibilità e, comunque, per l’infondatezza del ricorso.
Il ricorso censura la deliberazione impugnata anzitutto per violazione dei
principi d’imparzialità e di laicità dello Stato, e segnatamente del secondo,
quale principio supremo dell’ordinamento costituzionale, avente priorità
assoluta e carattere fondante, desumibile insieme dall’art. 3 della
Costituzione, che garantisce l’uguaglianza di tutti i cittadini, e dal
successivo art. 19, il quale riconosce la piena libertà di professare la
propria fede religiosa, includendovi anche la professione di ateismo o di
agnosticismo: principio confermato dall’art. 9 della Convenzione europea dei
dirittidell’uomo, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848
[1], che riconosce la libertà di manifestare "la propria religione o il proprio
credo".
Il rammentato principio di laicità, prosegue la ricorrente, precluderebbe
l’esposizione dei crocefissi e di altri simboli religiosi nelle aule
scolastiche, disposta in violazione della "parità che deve essere garantita a
tutte le religioni e a tutte le credenze, anche a-religiose": l’impugnata
deliberazione del consiglio della scuola "Vittorino da Feltre" costituirebbe
"aperta e palese violazione dei suesposti principi fondamentali del nostro
ordinamento giuridico".
Inoltre, continua la L., la stessa deliberazione sarebbe illegittima anche per
eccesso di potere sotto il profilo della sua contraddittorietà logica.
Si desume invero dal verbale della seduta, in cui il provvedimento fu assunto,
che uno dei membri dell’organo aveva espresso l’auspicio per cui "tale problema
possa incentivare una maggiore educazione all’integrazione religiosa e al
rispetto della libertà di idee e di pensiero per tutti": ma, secondo la L., non
si potrebbe affermare cio’ e nel contempo negarlo, "dicendo che nella scuola
debbono essere presenti i simboli religiosi appartenenti peraltro ad una sola
determinata confessione religiosa".
L’Amministrazione si difende in giudizio contestando nel merito il ricorso e
ponendo tra l’altro un dubbio sulla giurisdizione del giudice adi’to.
La difesa erariale eccepisce altresi’ l’inammissibilità del ricorso, che non
sarebbe stato notificato a quei genitori ed allievi dell’istituto "Vittorino da
Feltre", i quali vogliono mantenere nelle aule scolastiche il crocifisso ” che
è l’unico simbolo religioso colà attualmente presente – e che per questo
avrebbero la qualità di controinteressati.
Ancora, lo stesso Ministero sostiene di aver diramato, sia pure dopo l’avvio del
processo, una circolare, datata 3 ottobre 2002, in cui si inviterebbero i
dirigenti scolastici ad assicurare l’esposizione del crocefisso nelle aule
scolastiche: e tale disposizione, secondo la difesa erariale, "sarebbe comunque
ostativa alla possibilità per la parte ricorrente, di ottenere la rimozione del
simbolo cristiano".
Questo Tribunale ha sospeso il giudizio e inviato alla Corte Costituzionale gli
atti, con l’ordinanza n. 56 del 2004, sollevando la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 159 e 190 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come
specificati rispettivamente dall’art. 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297
(Tabella C) e dall’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, nella parte in cui
includono il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche e dell’art. 676
del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nella parte in cui conferma la vigenza delle
disposizioni di cui all’art. 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Tabella C) ed
all’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, in riferimento al principio della
laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della
Costituzione.
La Corte costituzionale, ha dichiarato inammissibile la questione, disponendo
con l’ordinanza n. 389 del 2004 che a decidere sulla controversia sia questo
giudice, in quanto la sollevata questione di legittimità riguarda norme di
rango regolamentare prive di forza di legge.
E’ intervenuta ad opponendum l’associazione "Forum" rilevando la carenza di
giurisdizione del giudice amministrativo, in base al petitum sostanziale,
trattandosi di un diritto della personalità la cui cognizione spetta al giudice
ordinario.
Sono altresi’ intervenuti ad opponendum, con unico atto, il signor P. B. in
proprio e quale genitore dell’alunna minore C e il signor L. B. in qualità di
Presidente della A. Ge. (Associazione italiana genitori) di Padova, i quali
eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva notifica ad
almeno uno dei controinteressati, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 1034
del 1971, tra i quali va annoverato anche il signor P. B..
Quanto al merito, osservano che il crocifisso rappresenta il simbolo della
civiltà e cultura cristiana, come valore universale, indipendente da una
specifica confessione religiosa; comunque si tratterebbe di un segno non
discriminatorio.
In vista della trattazione, parte ricorrente ha depositato un’ulteriore
dettagliata memoria, nella quale eccepisce anzitutto l’inammissibilità
dell’intervento dell’associazione "Forum", priva di alcun interesse alla
controversia; del pari inammissibile sarebbe l’intervento di L.B., quale
presidente della A.Ge. di Padova.
Sostiene poi la giurisdizione del giudice amministrativo e contesta altresi’
l’eccezione sollevata dai secondi intervenienti circa l’inammissibilità del
ricorso per mancata notifica ai controinteressati, richiamando sul punto
l’ordinanza del TAR n. 56 del 2004.
Quanto al merito, parte ricorrente, rifacendosi anche alle memorie difensive
dell’Avvocatura dello Stato svolte in sede di giudizio di costituzionalità,
rileva come le norme regolamentari sull’esposizione del crocifisso, in quanto
collegate all’articolo 1 dello Statuto albertino, sono state tacitamente
abrogate almeno dalla legge n. 121 del 1985 recante modifiche al Concordato e
dalle successive norme che garantiscono la libertà di coscienza.
Ove il TAR considerasse ancora vigenti le citate norme regolamentari, esse
comunque dovrebbero essere disapplicate, in quanto contrastanti con i principi
costituzionali di aconfessionalità dello Stato e di libertà di coscienza.
Dopo un’ampia e approfondita discussione svoltasi nel corso della pubblica
udienza del 17 marzo 2005, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1.1. La controversia torna a questo Tribunale dopo la dichiarazione di
inammissibilità della Corte costituzionale, la quale con l’ordinanza n. 389 del
2004 ha stabilito che a decidere sulla questione sia questo giudice, nella
considerazione che la sollevata eccezione di legittimità costituzionale
degliarticoli 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 [2] è manifestamente
inammissibile, in quanto frutto di "un improprio trasferimento su disposizioni
di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme
regolamentari richiamate".
1.2. In via preliminare va affrontata la questione dell’ammissibilità
dell’intervento ad opponendum dell’associazione "Forum", la quale, peraltro,
sostiene nella sua memoria unicamente il difetto di giurisdizione del Tribunale
amministrativo.
Orbene, detta associazione, il cui scopo sociale è genericamente la difesa dei
diritti civili dei cittadini, afferma di voler intervenire con intento di "socialità
partecipativa". Come noto, l’intervento "ad opponendum", finalizzato ad
avversare la iniziativa del ricorrente, presuppone che l’interventore sia
portatore di un interesse alla conservazione dell’atto dal quale possa trarre –
sia pure di riflesso – una qualche utilità o comunque sia portatore di un
interesse al quale, a seguito dell’accoglimento del ricorso e al conseguente
annullamento del provvedimento impugnato, possa derivare indirettamente una
lesione (tra le tante, T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 5 aprile 2002, n. 1682). Nel
caso dell’associazione "Forum" tale interesse non viene affatto dimostrato e
nemmeno esplicitato; ne discende l’inammissibilità dell’intervento e
l’estromissione dell’interventore.
1.3. Per le stesse ragioni testè esaminate va estromessa l’associazione A. Ge.
(Associazione italiana genitori) di Padova, intervenuta attraverso il suo
presidente L. B., la quale anch’essa non ha affatto esplicitato l’interesse al
rigetto del ricorso.
1.4. Risulta invece ammissibile l’intervento ad opponendum proposto dal signor
P. B., in proprio e quale genitore della minore C, che frequenta la medesima
scuola dei minori ricorrenti, in quanto la sua posizione sostanziale fatta
valere appare qualificata in relazione alla questione oggetto del presente
giudizio.
Incidentalmente si osserva che la domiciliazione dei primi e dei secondi
interventori, elettivamente avvenuta presso lo studio di un avvocato sito fuori
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