Videonoleggiatori: il solo possesso di cassette senza bollino Siae non è reato – Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza n. 6339 del 08/02/2005

Annullando senza rinvio una
sentenza del tribunale di Agrigento, i massimi giudici chiariscono che la
fattispecie non è prevista dalla legge tra quelle sanzionabili (come invece,
ovviamente, è il noleggio)

La detenzione di cassette prive del "bollino" Siae da parte di un
videonoleggiatore non è reato. Il chiarimento arriva dalla terza sezione
penale della Cassazione che ha annullato senza rinvio la decisione del tribunale
di Agrigento che aveva condannato la titolare di un esercizio di videonoleggio
per aver detenuto "al fine di destinarle a noleggio 30 videocassette
cinematografiche". Rivolgendosi ai giudici di piazza Cavour la ricorrente
deduceva, principalmente, inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo
171quater della Legge 633/41. Tale articolo, infatti, punisce l’abusiva
concessione in noleggio o in uso a fini di lucro. La ricorrente, invece, era
stata condannata per la mera detenzione, reputata al fine di una concessione in
noleggio (circostanza che, secondo il ricorso, era stata ritenuta accertata
sulla base di elementi indiziari insufficienti, equivoci ed irrilevanti). Gli
ermellini hanno accolto le doglianze, confermando che il fatto per il quale
l’imputata era stata condannata non è previsto dalla legge come reato. E
motivando la decisione hanno ritenuto non condivisibile la sentenza del
tribunale agrigentino "perchè con essa si scade da una legittima
interpretazione estensiva ad una indebita interpretazione analogica della
condotta incriminata laddove equipara al noleggio la semplice detenzione per il
noleggio e finisce per configurare un reato a consumazione anticipata al di là
del dettato legislativo e della tassatività della fattispecie".
L’equiparazione, ai fini della configurabilità della fattispecie sanzionabile,
della condotta della semplice detenzione (sia pure ai fini di noleggio) si
porrebbe peraltro in contrasto con il fondamentale principio di legalità
sancito dall’articolo 1 Cp e con quello del divieto di analogia in malam partem
dettato dall’articolo 14 delle preleggi.


Fonte:
www.dirittoegiustizia.it

 

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