La sciatalgia (acuta) è un legittimo impedimento a comparire in udienza – Cassazione Penale, Sezione VI, Sentenza n. 12386 del 06/04/2005
Valutando l’affezione come idonea
a impedire il pieno esercizio del diritto di difesa, i giudici di piazza Cavour
annullano con rinvio (e incombe la prescrizione) le condanne di un magistrato
militare che usava l’auto blu per andare a far spese personali
Con un verdetto inusitatamente garantista – in tema di legittimo impedimento
dell’imputato a comparire – la Cassazione apre la porta alla sciatalgia, seppur
acuta, per farla entrare nel novero delle affezioni gravi che precludono la
possibilità, per chi è rinviato a giudizio, di comparire in udienza in quanto
fanno venire meno la necessaria "lucidità mentale", oltre a
provocare una notevole sofferenza.
Infatti, la Suprema Corte – con la sentenza 12836 della Sesta sezione penale –
ha annullato con rinvio la condanna a due mesi e 20 giorni di reclusione
(commutati in 3.098 euro di multa) inflitti in appello (il 5 aprile 2002) ad
Agostino Quistelli, presidente del Tribunale militare di Roma, processato per
peculato per aver più volte utilizzato l’auto blu per farsi accompagnare a
comperare piastrelle e materiale edilizio per una casa di sua proprietà in
corso di ristrutturazione.
L’annullamento deciso dalla Cassazione è dovuto al fatto che, in primo grado,
i giudici del Tribunale di Roma non concessero a Quistelli – che aveva una
sciatalgia acuta – il rinvio dell’udienza, ritenendo che il malessere non fosse
cosi’ grave da rimandare il processo.
Ma la Suprema Corte non è stata dello stesso parere ed ha annullato sia la
sentenza di primo grado che quella d’appello. Ora il processo a Quistelli
ricomincerà da capo e, probabilmente, sarà interrotto dalla prescrizione
perchè i fatti – in base a quanto emerso dalle testimonianze degli autisti che
accompagnarono Quistelli nello shopping illecito – risalgono al dicembre ’97 e
al febbraio ’98. A
mettere nei guai il togato militare era stato un suo collega che lo aveva
denunciato dopo aver appreso delle confidenze.
Per quanto riguarda le motivazioni del rinvio deciso da Piazza Cavour, gli ermellini
sottolineano che "la sciatalgia acuta da cui era affetto l’imputato è per
sua natura una infermità che, secondo lo stesso portato lessicale,
inevitabilmente provoca al paziente forti dolori a ogni movimento
corporeo". "Richiedere all’imputato che versi in tali condizioni e
che voglia comparire all’udienza – aggiungono i magistati di legittimità – di
impegnarsi mentalmente e materialmente per assicurarsi il tempestivo ausilio di
mezzi di trasporto che sopperiscano integralmente alla sua incapacità locomotoria,
e pretendere per di più che egli assista all’udienza, in simili condizioni di
sofferenza, va al di là di cio’ che puo’ legittimamente richiedersi a chi
voglia esercitare effettivamente, con la necessaria tranquillità d’animo e
capacità intellettiva, il suo diritto di difesa".
Cosi’ la Suprema Corte ha riscontrato la violazione, da parte dei giudici di
merito, del diritto di difesa per aver dichiarato contumace Quistelli e per
averlo considerato assente ingiustificato. Anche il rappresentante della Procura
del Palazzaccio, Giuseppe Veneziano, si era espresso in tal senso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it



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