Risarcimento a chi, vinta una gara, la vede annullare per una “dimenticanza” della Pa – TAR CAMPANIA, Sezione I, Sentenza n. 2774 del 30/03/2005
Un’amministrazione aveva vagliato
le offerte prima di acquisire le informazioni antimafia (in violazione del
protocollo di legalità) e i giudici riconoscono le ragioni dei costruttori
aggiudicatari danneggiati
La Pa sbaglia ad applicare il protocollo di legalità e annulla la gara: deve
risarcire il danno alla società vincitrice. A stabilirlo è la prima sezione
del Tar Campania con la sentenza 2774/05 (depositata lo scorso 30 marzo e qui
leggibile nei documenti correlati).
Il Tribunale campano ha accolto il ricorso di una associazione di costruttori
che dopo essersi aggiudicata l’affidamento dei lavori di completamento di un
asilo nido, vedeva annullare, dal Comune di Boscoreale, l’intera procedura.
La selezione, infatti, era viziata ab origine poichè l’amministrazione
comunale aveva vagliato le offerte prima di acquisire le informazioni
antimafia, in palese violazione dell’articolo 2 del protocollo di legalità.
Per cui la Pa non puo’ non ritenersi colpevole e quindi è giusto che risponda
del danno arrecato alla società. Risarcimento che, del resto, come hanno
suggerito i giudici partenopei, dovrà tenere conto del cosiddetto interesse
contrattuale negativo, da individuarsi nelle spese sostenute per l’inutile
partecipazione alla gara, nonchè nelle perdute occasioni di gareggiare in
altre licitazioni. (cri.cap, Diritto & Giustizia)
TAR CAMPANIA, Sezione I, Sentenza n. 2774 del 30/03/2005
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania 1^ Sezione – ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul
ricorso n. 10352/04 R.G. proposto da A.C.M – Associazione Costruttori
Meridionali s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e
difesa dagli Avvocati
Roberto Maria Bisceglia e Simona D’Antonio ed
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via
Simone Martini n.
59, presso lo studio dell’Avvocato Roberto Maria
Bisceglia;
c
o n t r o
Comune
di Boscoreale in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli
Avvocati Antonio Scala
e Raffaella Mauro ed elettivamente domiciliato in Napoli, Centro
Direzionale Isola G 8, presso lo studio Di Martino;
nonchè nei confronti di
Ufficio
Territoriale del Governo di Napoli, in persona del Prefetto p.t., rappresentato
e difeso in giudizio dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,
presso cui domicilia ex lege in Napoli, via A. Diaz n. 11;
nonchè nei confronti della
ditta
Verrone Ferdinando di Costantino Verrone, in persona del legale rappresentante,
non costituita in giudizio;
per
l’annullamento, previa sospensiva
- Del provvedimento dirigenziale n. 37 del
4.5.2004, con cui, secondo la nota del Dirigente &° Settore Tecnico
del Comune intimato prot. n. 12600 del 28.5.2004, “ai fini
dell’autotutela dell’ente appaltante“, sono state annullate le
procedure ed il
bando per i lavori di completamento dell’Asilo Nido di via G. De
Falco; - Della nota a firma del Dirigente
del 6° Settore Tecnico del Comune intimato prot. n. 12600 del
28.5.2004; - di qualsiasi altro atto
presupposto, connesso o consequenziale;
nonchè
per
il risarcimento dei danni subiti.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Boscoreale
e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Visti
tutti gli atti di causa;
Relatore
il Dott. Paolo Corciulo;
Uditi
alla pubblica udienza del 12.1.2005 gli Avvocati di cui verbale di
udienza;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F
A T T O
Il Comune di Boscoreale indiceva un pubblico incanto per l’affidamento di
lavori di completamento dell’Asilo Nido di via Giovanni De Falco,
gara che si concludeva con l’aggiudicazione in favore della società A.C.M.
Associazione Costruttori Meridionali s.r.l. disposta con
determinazione dirigenziale n. 20 del 24.3.2004.
Con
successiva nota del Segretario Generale n. 8565 del 9.4.2004, il Comune
invitava l’aggiudicataria a costituire la cauzione definitiva ed a
versare le spettanze necessarie per la stipula del contratto.
Tuttavia,
con nota prot. n. 865 del 19.4.2004, l’Amministrazione chiedeva alla A.C.M.
s.r.l. di soprassedere alle precedenti richieste, atto a cui faceva
seguito la
comunicazione n. 9820 del 27.4.2004 con cui la si informava
dell’avvio del procedimento di annullamento della procedura e del bando
di gara “per mero errore di interpretazione del protocollo di legalità“.
Nella
predetta comunicazione si rappresentava che il procedimento avrebbe dovuto
concludersi entro il 31.5.2004.
L’A.C.M.
s.r.l. otteneva dal Comune gli atti del procedimento solo in data
18.5.2004 e 28.5.2004, presentando la propria memoria defensionale in data
26.5.2004.
Con
nota del 28.5.2004, ricevuta in data 1°.6.2004, veniva comunicata alla società
aggiudicataria l’adozione della determinazione n. 37 del 4.5.2004 con cui il
Dirigente del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio aveva
disposto l’annullamento del bando e dell’intera procedura di gara.
Detto
provvedimento era stato motivato in base alla difformità della disciplina di
gara rispetto al protocollo di legalità a suo tempo stipulato tra il
Comune di Boscoreale e l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli a
fini preventivi di lotta contro la criminalità organizzata
nell’ambito degli appalti pubblici.
Avverso
tale determinazione, nonchè contro la relativa nota di comunicazione proponeva
ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la società A.C.M.
Associazione Costruttori Meridionali s.r.l., chiedendone l’annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari, oltre al
risarcimento del danno.
La
ricorrente lamentava la violazione del principio di partecipazione dl
procedimento, di fatto soppresso avendo l’Amministrazione provveduto
all’annullamento dell’intera gara prima di aver ricevuto le osservazioni
presentate ai sensi dell’art. 10 della legge 7.8.1990 n. 241; inoltre, nel ritenere
che il protocollo di legalità non fosse opponibile al terzo, attesa la
sua natura non normativa, la A.C.M. s.r.l. sosteneva ancora che
l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto delle opposte esigenze di
tutela dell’interesse pubblico con quelle di salvaguardia della sua
posizione di aggiudicataria, la cui estraneità a qualsiasi fenomeno di
criminalità organizzata avrebbe ben potuto essere dimostrata nel corso del
procedimento di gara, attraverso il compimento di un’idonea istruttoria che era
invece del tutto mancata.
Si
costituiva in giudizio il Comune di Boscoreale che eccepiva sia
l’irricevibilità del ricorso per tardività, sia la sua inammissibilità per
omessa impugnazione del bando, proponendo altresi’ difese nel
merito della controversia.
Si
costituiva anche l’Ufficio Territoriale del Governo chiedendo la propria
estromissione dal giudizio, essendo del tutto estraneo al thema
decidendum della controversia.
Alla
camera di consiglio del 20.10.2004, con ordinanza n. 4938/04, il Collegio
fissava l’udienza di discussione del merito per il 12.1.2005, ai sensi
dell’art. 23 bis L. n. 1034/71.
A
tale udienza, in vista della quale la società ricorrente
ed il Comune di Boscoreale
depositavano documentazione e memorie conclusionali, il Tribunale
tratteneva la causa per la decisione.
M
O T I V I D E L L A D E CI S I O N E
La
società A.C.M.- Associazione Costruttori Meridionali s.r.l. ha impugnato
la determinazione n.
37 del 4.5.2004, con la quale
il Dirigente del Settore Urbanistica ed Assetto del
Territorio del Comune di Boscoreale ha proceduto, in sede di autotutela,
all’annullamento sia della precedente determinazione n. 20 del 24.3.2004
di aggiudicazione definitiva in suo favore della gara per la realizzazione di
lavori di completamento dell’Asilo Nido di via Giovanni De
Falco, sia del bando e dell’intera procedura di gara e cio’ a causa della
mancata applicazione del protocollo di legalità cui il Comune si era
impegnato.
Deve
preliminarmente essere disposta l’estromissione dal giudizio dell’Ufficio
Territoriale del Governo di Napoli, attesa la sua estraneità al
giudizio.
Infatti,
con il presente ricorso la società A.C.M. s.r.l. ha impugnato un provvedimento
adottato dall’Amministrazione comunale di Boscoreale, rispetto al quale
legittimato passivo resta unicamente tale ente locale quale autorità emanante,
a nulla rilevando il richiamo operato al protocollo di legalità ” in cui
l’Ufficio Territoriale del Governo assume la veste di parte ” la cui validità
non costituisce neanche in minima parte oggetto del giudizio.
Alle
medesime conclusioni deve pervenirsi in riferimento alla domanda risarcitoria
la cui proposizione è stata fondata esclusivamente sul comportamento serbato
dal Comune
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