Il rifiuto di intrattenere rapporti affettivi per lungo tempo offende la dignità del coniuge – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 6267 del 23/03/2005
Il marito che si
rifiuta per anni di avere rapporti sessuali con la moglie puo’ vedersi
addebitata la separazione. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte
di Cassazione, decidendo il caso di un signore che, in seguito ad una lite con
la moglie, si era rifiutato di intrattenere con lei rapporti sessuali. Secondo
la Suprema Corte, infatti, "il rifiuto, protrattosi per ben sette anni, di
intrattenere normali rapporti affettivi e sessuali con il coniuge costituisce
gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner e situazione che
oggettivamente provoca senso di frustrazione e disagio, spesso causa, per come
è notorio, di irreversibili danni sul piano dell’equilibrio psicofisico": tale
rifiuto, nel caso in questione, aveva reso impossibile alla consorte il
soddisfacimento delle proprie esigenze di vita dal punto di vista affettivo e
l’esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato, ed un simile
comportamento non poteva in alcun modo essere giustificato come reazione o
ritorsione rispetto al comportamento dell’altro.
(vedi anche il commento pubblicato il
25 marzo 2005
Suprema Corte di
Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n.6276/2005 (Presidente: V. Proto;
Relatore: S. Del Core)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
CIVILE
SENTENZA
Svolgimento
del processo
Con sentenza del
30 maggio 2000, il Tribunale di Trapani pronuncio’ la separazione personale dei
coniugi P.N. e F.G., addebitandola a quest’ultimo e adottando conseguenti
statuizioni in ordine all’affidamento dei figli minori e agli aspetti economici.
Avverso tale
sentenza il G. propose appello chiedendo, tra l’altro, nuovamente che la
separazione, a lui precedentemente imputata, fosse invece addebitata alla
moglie.
Il gravame fu
respinto dalla Corte d’Appello di Palermo, la quale osservo’ che, contrariamente
a quanto sostenuto con l’atto impugnatorio, il primo giudice aveva tenuto
presenti tutte le dichiarazioni rese dall’appellante in sede di interrogatorio
formale, ivi compreso il riferimento al comportamento, non certo conforme ai
doveri di solidarietà verso il marito, assunto dalla N. quando si era schierata
col fratello che aveva accusato il G. di essersi appropriato di somme
appartenenti alla Cooperativa edilizia da cui era stato realizzato
l’appartamento coniugale e della quale era divenuto presidente. Il tribunale
aveva infatti valutato l’atteggiamento della N., ritenendo tuttavia del tutto
sproporzionata la reazione del G., rifiutatosi per ben sette anni di
intrattenere normali rapporti effettivi e sessuali con la moglie. Adottando tale
conclusione, il primo giudice aveva fatto retta applicazione dei consolidati
principi, invocati dallo stesso appellante, in materia di addebitabilità della
separazione, che impongono di valutare comparativamente i comportamenti dei
coniugi al fine di accertare quale dei due sia o se entrambi siano causa
efficiente dell’avvenuta separazione. Sempre al contrario di quanto affermato
con l’atto di appello, il G., in sede di interrogatorio formale, aveva sostenuto
di avere interrotto i rapporti con la moglie proprio in reazione alla condotta
di questa, cosi’ implicitamente affermando che l’interruzione era stata frutto
di una sua precisa determinazione. Pienamente da condividere era l’argomento
utilizzato dai primi giudici in ordine alla sproporzione tra il comportamento
del marito e la risalente condotta della N., improntata si a mancanza di
fiducia, e quindi di solidarietà, nei confronti del coniuge, ma certamente non
integrante di per sè una trasgressione grave dei doveri coniugali, tale da
sorreggere la pronuncia di addebito.
Contro tale
sentenza F.G. ha proposto ricorso per Cassazione, sostenuto da un valido motivo.
P.N. resiste con controricorso in seguito illustrato con memoria.
Motivi della decisione
La
controricorrente ha dedotto la inammissibilità del ricorso, risultandovi
indicato un codice fiscale non corrispondente a quello di parte ricorrente.
Oltre che
speciosa, l’eccezione è del tutto inconsistente.
L’errata
indicazione del codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio, peraltro non
prevista da alcuna disposizione del codice di rito, non puo’ non avere alcun
effetto invalidante l’atto medesimo sotto il profilo della identificazione del
suo autore. Del resto, anche l’omessa o erronea indicazione dei requisiti di cui
all’articolo 143 comma 1 c.p.c. produce nullità (e non certo inammissibilità)
soltanto se comporti l’impossibilità di identificare con sicura certezza il
postulante (Cassazione 3745/94, 2895/97). Senza considerare, poi, che qualunque
ipotetica nullità dell’atto ricorso, riconducibile a quelle previste e regolate
dall’articolo 164 c.p.c., comma 1, sarebbe stata nella specie sanata per effetto
del raggiungimento dello scopo, identificabile nello svolgimento, da parte della
N., di compiute difese nel merito della controversia, per mezzo del tempestivo
controricorso.
Con l’unico
motivo del ricorso, denunziando la violazione degli articoli143 e 151 c.c., il
G. lamenta che la corte palermitana, al pari del tribunale, ha omesso di
valutare comparativamente i comportamenti dei coniugi aifini della dichiarazione
di addebito e valorizzato soltanto alcune delle affermazioni da lui fatte in
sede di interrogatorio formale. Da quelle pretermesse si sarebbe potuto evincere
che la decisione di interrompere ogni rapporto, anche di natura sessuale, con la
moglie, pur continuando i coniugi a vivere sotto lo stesso tetto, era stata
determinata dalla condotta di quest’ultima. Facendo venire sono l’affectio
maritalis, la consorte aveva, infatti, preso le difese del fratello, che, per
difendersi dalle proprie responsabilità gestionali, lo aveva ingiustamente
accusato di essersi appropriato di somme appartenenti alla cooperativa edilizia
che aveva costruito la casa coniugale. Da nessun atto del giudizio, soggiunge il
G., era lecito inferire che l’interruzione dei rapporti sessuali fosse stata
frutto di una determinazione unilaterale, e ancor meno da ricollegare a una
intrapresa relazione adulterina. Il ricorrente imputa, infine, alla corte
territoriale di avere ritenuto offensivo per la moglie l’atteggiamento
affettuoso da lui tenuto verso una collega d’ufficio, laddove null’altro era
emerso in corso di causa se non che egli era solito viaggiare con la donna per
recarsi al posto di lavoro e che in un’occasione aveva ritirato presso l’ufficio
postale una raccomandata a lei diretta.
Il motivo appare
inammissibile nella sua formulazione, in quanto, nonostante il richiamo formale
a vizi di violazione di legge, si risolve in una serie di censure di mero fatto,
diretta a contrastare la valutazioni compiute nella sentenza impugnata e a
proporre una diversa ricostruzione dei fatti, ed una diversa lettura del
materiale probatorio acquisito, del quale si sostiene la idoneità a dimostrare
la responsabilità del G. nel fallimento dell’unione coniugale.
In particolare,
diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la corte di merito non ha
affatto disatteso il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale
l’indagine sull’intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base
della valutazione globale e comparativa dei comportamenti di entrambi i coniugi,
dacchè la condotta dell’uno non puo’ essere giudicata senza un raffronto con
quella dell’altro, e solo tale comparazione consente di riscontrare se e quale
incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel
verificarsi della crsi matrimoniale (vedi, tra le altre, Cassazione 14162/01,
279/00, 2444/99, 7817/97, 3511/94, 961/92). Per vero, il giudice a quo ha
avviato e condotto la sua indagine proprio seguendo questa prospettiva.
Sennonchè egli è arrivato alla ineccepibile conclusione che il comportamento
provatamente mantenuto dal G., costituendo lesione alla dignità, di donna e di
moglie, della N., e non potendo giustificarsi per l’evidente sproporzione, come
atto di ritorsione alla dedotta provocazione dell’altro coniuge, era tale da
rendere di per se addebitabile la separazione, sottraendosi, quindi, al giudizio
comparativo.
Cio’ in
applicazione di altro principio su cui questa Suprema Corte è uniformante
orientata. E’ stato infatti più volte affermato che nell’ipotesi in cui i fatti
accertati a carico di un coniuge integrino violazione di norme di condotta
imperative ed inderogabili, in quanto si traducano nell’aggressione a beni e
diritti fondamentali della persona, quali l’incolumità e l’integrità fisica,
morale e sociale e la dignità dell’altro coniuge, cosi’ superando la soglia
minima di solidarietà e di rispetto per la personalità del partner, essi
sfuggono ad ogni giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere
giustificati come atti di reazione o ritorsione rispetto al comportamento
dell’altro (Cassazione 15101/04, 5397/89, 6256/87, 2809/78).
Quindi, la
valutazione dei comportamenti dei coniugi effettuata dal giudice a quo è
conforme a diritto non potendosi dubitare che il rifiuto, protattosi per ben
sette anni, di intrattenere normali rapporti affettivi e sessuali con il coniuge
costituisca gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner e
situazione che oggettivamente provoca senso di frustrazione e disagio, spesso
causa, per come è notorio, di irreversibili danni sul piano dell’equilibrio
psicofisico. Consimile contegno, pertanto, configura e integra violazione del
dovere di assistenza morale e materiale sancito dall’articolo143c.c., nella cui
nozione sono da ricomprendere tutti gli aspetti di sostegno nei quali, con
riferimento anche alla sfera effettiva, si estrinseca il concetto di comunione;
si tratta, peraltro, di un dovere che non puo’ non essere il riflesso precettivo
di quel legame sentimentale sul quale realmente puo’ reggersi e prosperare il
rapporto di coppia. Ove volontariamente posto in essere, il rifiuto alla
assistenza affettiva ovvero alla prestazione sessuale non puo’ che costituire
addebitamento della separazione, rendendo impossibile all’altro il
soddisfacimento delle proprie esigenze di vita dal punto di vista affettivo e
l’esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato.
Oltre che
condotto secondo corretti criteri giuridici, l’iter argomentativo espresso dal
giudice del merito è privo di mende logiche e sorretto da stringente e
esaustiva motivazione. Esso sfugge, pertanto, alle censure mosse dal ricorrente
che, come anticipato, pretende di sottoporre al sindacato di questa Corte la
valutazione della prova istituzionalmente riservata al giudice del merito.
Inammissibile
anche sotto altri profili è infine la doglianza riguardante la valenza
offensiva asseritamene attribuita dalla corte palermitana all’atteggiamento del
G. verso una collega d’ufficio. In proposito, la Corte territoriale, premesso,
con argomentazione chiaramente ad abundantiam, che la corrispondente valutazione
del primo giudice era sintonica con giurisprudenza di questa Suprema Corte – per
la quale la separazione è addebitabile allorquando, in considerazione dei suoi
aspetti esteriori, la relazione del coniuge con estranei dia luogo a plausibili
sospetti di infedeltà e comporti quindi offesa alla dignità e all’onore
dell’altro coniuge – ha solo osservato , in rito, che tale ratio decidendi della
pronuncia di prime cure non era stata censurata in modo specifico dal G.,
limitatosi a rimarcare, con l’atto di gravame, la emersa falsità della
circostanza addotta dalla moglie a comprova della relazione extraconiugale (la
ricezione a casa della collega di una raccomandata a lei dirett).
In più, la corte
palermitana ha ritenuto del tutto in conducente la doglianza formulata
dall’appellante dacchè, per la stessa sentenza del tribunale, non era stata
raggiunta la prova dell’adulterio.
Ora tale punto
della decisione, come detto essenzialmente attinente al rito, e in particolare
alla individuazione del devolutum, non è stato censurato con il ricorso dal G.,
il quale non puo’ riproporre in questa sede la questione relativa alla
(presunta) valutazione anche di quell’aspetto dell’atteggiamento tenuto nei
confronti del coniuge. Inoltre, la corte territoriale ha posto a base della
statuizione di addebitabilità della separazione, quale causa determinante dell’intollerabilità
dell’ulteriore convivenza, es



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