MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 24 febbraio 2005 Modalità e procedure da seguire per l’esecuzione in economia di lavori.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emesso un
decreto datato 24 febbraio 2005 che è una sorta di vademecum per l’esecuzione
dei lavori in economia nell’ambito del sistema dei lavori pubblici, già
revisionato con la legge quadro 109/1994 (della "legge Merloni") ed in particolare dal regolamento
di attuazione n. 554/1999. Secondo questo nuovo Decreto ministeriale i lavori
che è possibile svolgere in economia devono appartenere alle seguenti
categorie: 1) manutenzione, adattamento, riparazione e realizzazione di opere
e/o impianti rese necessarie da eventi imprevedibili e quindi impossibili da
effettuare secondo la procedura di legge consueta; 2) b) manutenzione di opere
e di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro; 3) interventi non
programmabili per la sicurezza, oppure quelli tesi a scongiurare situazioni di
pericolo a persone, animali o cose, a danno dell’igiene e salute pubblica o del
patrimonio storico, artistico e culturale; 4) lavori necessari per la
compilazione di progetti; 5) completamento di lavori in corso d’opera dopo la
risoluzione del contratto o qualora l’appaltatore sia inadempiente, quando se
ne manifesti l’urgenza; 6) lavori non ancora assegnati, perchè le gare
d’appalto non sono andate a buon fine, ma non procrastinabili. Il Provvedimento
prevede che tutte queste tipologie di interventi possano essere realizzate o in
amministrazione diretta, con il limite di importo di 50.000 euro, I.V.A
esclusa; o per cottimo (assegnato dopo un’indagine di mercato fatta tra almeno
cinque imprese per importi superiori ai 20.000 Euro), con il limite di importo
di 200.000 Euro, I.V.A esclusa. Nel Decreto sono specificate tutte le procedure
e le modalità di esecuzione e di liquidazione dei lavori in entrambi i casi.
Inoltre, nel caso che, a seguito di una perizia suppletiva, si rilevi che la
somma prevista sia insufficiente, è previsto che il responsabile del
procedimento possa chiedere un’autorizzazione sull’eccedenza di spesa. In ogni
caso, la spesa complessiva non deve mai superare quella debitamente autorizzata
nei limiti di 200.000 Euro.

 

MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 24 febbraio 2005 Modalità e procedure da
seguire per l’esecuzione in economia di lavori.

IL
DIRETTORE GENERALE

dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato

Visto
il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni del patrimonio
e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;

Visto
il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni;

Visto
il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre
1928, n. 3474, e successive modificazioni, istitutivo dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;

Visto
il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la determinazione delle
facoltà dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle
attribuzioni del direttore generale dell’Amministrazione stessa;

Vista
la legge
5 agosto 1978, n. 468 [1]
, e successive modificazioni;

Vista
la legge
7 agosto 1990, n. 241 [2]
, e successive modificazioni;

Visto
il decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573[3]
;

Visto
il decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367[4]
, e
successive modificazioni;

Vista
lalegge
3 aprile 1997, n. 94 [5]
ed
il decreto legislativo 7agosto 1997, n. 279 [6];

Vista
la legge
8 marzo 1999, n. 50 [7]
;

Visto
il decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554[8]
, e
successive modificazioni;

Visto
l’art.
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 [9]
;

Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante
norme per la riorganizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;

Visto
il decreto
legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 [10]
;

Visto
il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384[11]
, che ha abrogato, tra l’altro, l’art. 16 del regio decreto
28 dicembre 1927, n. 2452;

Visto
il decreto direttoriale 10 settembre 2002 recante modalità e procedure da
seguire per l’acquisizione in economia di beni e servizi;

Considerato
che, per effetto del combinato disposto dell’art. 1 deldecreto del Presidente
della Repubblica n. 384/2001[12]
e dell’art.
88del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 [13]
,
ricorre la necessità di individuare con provvedimento i lavori, con i relativi
limiti di importo delle singole voci di spesa, da eseguirsi in economia da
parte degli uffici centrali e periferici di questa Amministrazione;

Decreta:

Articolo 1.

Lavori
in economia

Sono
eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto,
i seguenti lavori:

a)
lavori di manutenzione, adattamento, riparazione e realizzazione di opere e/o
impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia
possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli
articoli 19 e20 della legge n. 109/1994 [14]
, nei limiti d’importo
stabiliti dal successivo art. 2;

b)
manutenzione di opere e di impianti di importo non superiore a 50.000 euro;

c)
interventi non programmabili per la sicurezza, nonchè quelli destinati a
scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, a danno
dell’igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale,
nei limiti d’importo stabiliti dal successivo art. 2;

d)
lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o
le licitazioni o le trattative private e non possa essere differita
l’esecuzione, nei limiti di importo stabiliti dal successivo art. 2;

e)
lavori necessari per la compilazione di progetti, nei limiti d’importo
stabiliti dal successivo art. 2;

f)
completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o
in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di
completare i lavori, nei limiti di importo stabiliti dal successivo art. 2.

Articolo 2.

Modo
di esecuzione dei lavori

I
lavori in economia si possono eseguire:

a)
in amministrazione diretta, con il limite di importo di 50.000 euro, con
esclusione dell’I.V.A.;

b)
per cottimo, con il limite di importo di 200.000 euro, con esclusione
dell’I.V.A.;

Articolo 3.

Lavori
in economia mediante amministrazione diretta

Quando
i lavori vengono eseguiti con il sistema dell’amministrazione diretta, il
responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi per mezzo di
personale dipendente. Il responsabile del procedimento provvede altresi’
all’acquisto dei materiali ed all’eventuale noleggio dei mezzi necessari per la
realizzazione dell’opera.

Articolo 4.

Lavori
mediante cottimo
<span style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:
9.0pt;f

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *