Bocciato il divieto di ingresso per i rifiuti speciali di altre Regioni – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 161 del 21/04/2005
Le Regioni non possono
chiudere le porte ai rifiuti speciali prodotti in altre zone della Penisola. Il
divieto di accesso è legittimo solo se applicato ai rifiuti urbani non
pericolosi. Con questa motivazione la Corte costituzionale, con la sentenza 161/
05 depositata ieri, ha bocciato l’articolo 1 della legge 59/ 95 della
Basilicata. La normativa vietava agli impianti di smaltimento e stoccaggio
costruiti nella Regione, di accogliere, anche in via provvisoria, rifiuti di
altre regioni o nazioni. A portare la questione all’attenzione della Consulta è
stato il Tar della Basilicata.
La Consulta ricorda di aver già chiarito come il principio dell’autosufficienza
locale nello smaltimento dei rifiuti vale solo per i rifiuti urbani non
pericolosi e non per altri tipi di rifiuti, per i quali vige il criterio della
vicinanza di impianti di smaltimento appropriati, in modo da ridurne gli
spostamenti.
Principio correlato a quello della necessità di utilizzare impianti
specializzati per lo smaltimento di questo genere di residui. A tali criteri
sottostanno tutti i rifiuti speciali, pericolosi o no.
Di conseguenza, il divieto d’ingresso adottato dalla Basilicata può essere
accettato per i rifiuti urbani non pericolosi, ma entra in contrasto con la
Costituzione quando viene applicato a tutti gli altri tipi di rifiuti, perchè
invade la competenza esclusiva attribuita allo Stato sulla tutela dell’ambiente
e dell’ecosistema dall’articolo 117, comma 2, lettera s). Inoltre, viola il
vincolo generale imposto alle Regioni dall’articolo 120, comma 1, che impedisce
ogni misura in grado di ostacolare la libera circolazione delle cose e delle
persone.
A gennaio, la Consulta aveva bocciato un’altra legge della Basilicata ( la 31/
03) che aveva dichiarato ” denuclearizzato ” il proprio territorio per impedire
l’insediamento di siti di stoccaggio di rifiuti radioattivi decisi dal Governo.
Sempre a gennaio, la Consulta aveva in larga parte salvato il decreto legge per
la realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, inizialmente
localizzato nel comune di Scanzano Jonico ( Matera).
Sotto i colpi della Consulta, ieri, è caduta un’altra legge regionale, la 28/
03 della Calabria, sull’inquadramento degli ispettori fitosanitari ( i "
forestali"). La norma bandiva un concorso riservato al personale interno
per l’accesso alla qualifica di " funzionario D3" e prevedeva che
tutti gli idonei avrebbero lavorato nel dipartimento agricoltura, caccia e
pesca.
Ma, per la sentenza 159/ 05, la regola del pubblico concorso è rispettata solo se
le selezioni non sono caratterizzate da arbitrarie e irragionevoli restrizioni
dei candidati ammessi a partecipare. E lo stesso principio vale per la
progressione in carriera dei dipendenti della ” Pa ” . La legge della Calabria
non rispondeva a questi criteri di ragionevolezza.
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Sentenza 161/2005 |
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Giudizio |
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Presidente |
CONTRI |
Relatore |
FINOCCHIARO |
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Udienza |
22/02/2005 |
Decisione del |
07/04/2005 |
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Deposito del |
21/04/2005 |
Pubblicazione |
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Ordinanze |
351/2002 |
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Massime: |
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ANNO 2005 REPUBBLICA
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