Intercettazioni indirette ai parlamentari: la Consulta sceglie l’uscita di sicurezza – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 163 del 21/04/2005
Inammissibile la questione
sollevata dalla Cassazione sulla legge 140/03 precisando pero’ che se
l’onorevole non partecipa alla conversazione chi parla per suo conto non puo’
essere tutelato dalla norma (e dunque il problema non esiste nel caso di
specie)
Inammissibile la questione di legittimità delle norme sulle intercettazioni
telefoniche indirette dei parlamentari previste dalla legge 140/03. Lo ha
stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 163/05 (depositata ieri, 21 aprile,
redatta da Giovanni Maria
Flick e qui leggibile nei documenti correlati).
A sollevare la questione era stata la stessa Cassazione mentre esaminava la
richiesta di scarcerazione di Stefano Donno, uno dei militari della Guardia di
Finanza addetti alla scorta del senatore a vita, Emilio Colombo, finito
nell’inchiesta sul giro di droga fornita ai vip della capitale. In particolare,
i giudici del Palazzaccio dubitavano delle norme sull’utilizzabilità delle
intercettazioni indirette dei parlamentari per violazione del diritto di
eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (articolo 3 della Carta
fondamentale), del diritto di difesa (articolo 24) e del principio di
obbligatorietà dell’azione penale (articolo 112). In effetti, la legge prevede
che nel caso in cui il giudice intenda utilizzare le intercettazioni di
conversazioni alla quali abbiano preso parte casualmente membri del Parlamento,
debba richiedere l’autorizzazione a procedere dalla Camera di appartenenza del
parlamentare. E se viene rifiutata, le intercettazioni vanno distrutte entro e
non oltre dieci giorni.
La Consulta nel dichiarare inammissibile la questione e senza soffermarsi sul
fatto di cronaca in sè, ossia le telefonate provenienti da due utenze del
senatore tra il finanziere e Giuseppe Martello, accusato di fornire droga ai
vip, ha fornito importanti chiarimenti. Per i giudici delle leggi, infatti, il
caso è di più ampia portata e riguarda la legittimità degli articoli 6 e 7
della legge 140/03, molto più conosciuta per la prima parte, quella che
sospendeva i processi contro le cinque più alte cariche dello Stato e che
l’anno scorso fu dichiarata incostituzionale.
Questa volta, pero’, a finire nel mirino della Corte costituzionale sono state
due disposizioni di attuazione dell’articolo 68 della Costituzione, quello
sull’immunità parlamentare. E non sono neanche mancate le bacchettate per la
Suprema corte che è partita da una premessa sbagliata. Vale a dire, almeno
secondo il ragionamento dei giudici di legittimità, che la disciplina delle intercettazioni
indirette sarebbe applicabile non soltanto alle conversazioni o comunicazioni
alle quali partecipi personalmente il parlamentare, ma anche a quelle
"intrattenute da altro soggetto che si limiti a trasmettere la volontà e
la manifestazione del pensiero del parlamentare, quale semplice nuncius di
quest’ultimo". Per cui anche il finanziere Donno, sempre secondo la
Cassazione era da ritenersi tutelato dalla legge, perchè avrebbe agito per
nome e per conto di Emilio Colombo contattando telefonicamente Martello, in
cinque diverse occasioni. Un’interpretazione che la Consulta ha bocciato
sostenendo che ""prende parte" ad una conversazione o
comunicazione chi interloquisce in essa: non colui su mandato del quale uno
degli interlocutori interviene, sia pure nella veste di mero portavoce".
Inoltre, hanno concluso i giudici delle leggi una volta che Piazza Cavour
"reputi costituzionalmente illegittima la norma impugnata, in ragione
della asserita radicale estraneità delle intercettazioni indirette al perimetro
di protezione tracciato dall’articolo 68, comma 3, Costituzione, essa avrebbe
dovuto logicamente privilegiare, tra le diverse letture possibili, quella che
riduce l’"area di incostituzionalità", in ossequio al generale
canone dell’interpretazione secundum constitutionem; e non già quella che la
amplifica".
Cristina Cappuccini, Diritto & Giustizia
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695/2004 |
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ANNO 2005
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