Per il difensore mandato anche generale – Cassazione Penale, Sezione I, Sentenza n. 11547/2005
Non serve un mandato
specifico perchè tra cliente e difensore si instauri il rapporto fiduciario.
Soprattutto se il cliente in questione ha spesso a che fare con la legge e
ricorre a quel legale per ogni problema giudiziario. Ruota attorno a questo
perno la sentenza 11547/ 05 della Corte di cassazione ( prima sezione penale),
che ha respinto il ricorso presentato dal Pm contro la decisione del tribunale
del riesame, che, a sua volta, aveva anullato l’ordinanza di custodia cautelare
in carcere, emessa dal Gip di Potenza ai danni di un avvocato del capoluogo.
Il legale era accusato di
concorso esterno in associazione mafiosa.
Il penalista era stato contattato da un boss locale: come risultato dalle
intercettazioni telefoniche disposte ai danni del capomafia, questi aveva
chiesto al legale di informarsi di eventuali indagini a proprio carico. Il
penalista, senza ricevere specifico mandato ( ma risultando legato al boss da
un rapporto professionale consolidato), aveva comunicato alcune informazioni,
considerate riservate dall’accusa. In particolare, aveva informato
l’intelocutore che ” probabilmente vi erano state delle richieste di misure
cautelari non accolte dal Gip e che il Pm in pieno agosto stava svolgendo
indagini per trovare ulteriori elementi e in particolare aveva inviato
informazioni di garanzia per poter sentire delle persone indagate ” .
Di qui l’accusa di aver aiutato l’associazione criminale. Secondo il Pm,
infatti, l’assenza del mandato renderebbe impossibile applicare all’avvocato la
scriminante dell’esercizio del legittimo diritto di difesa.
Di tutt’altro avviso la Cassazione. La condotta del legale” scrivono i giudici”
cosí come viene descritta dall’accusa, non presenta alcun aspetto di
illegalità .
Gli atti di indagine ” ricorda la pronuncia ” sono coperti dal segreto fino a
quando l’imputato non può venirne conoscenza e comunque non oltre la chiusura
delle indagini preliminari. Il Pm può, se necessario, imporre il segreto per
singoli atti, ma nel caso in esame l’accusa non ha esercitato questa facoltà .
Invece, il difensore, ” munito o meno di mandato per quel particolare
procedimento ” , può acquisire informazioni su un’indagine in corso che
potrebbe coinvolgere un proprio cliente ( purchè lo faccia nel rispetto della
legge). Secondo la Cassazione, il modo in cui
il legale, nel caso in esame,
ha raccolto informazioni è lecito e quindi averle riferite al cliente ” rientra
nel fisiologico esercizio del diritto di difesa ” .
Ma soprattutto, conclude la Corte, per il corretto esercizio del rapporto fiduciario
non è necessario un mandato in relazione a un determinato procedimento.
Infatti, ” è ben possibile che un cittadino si rivolga a un legale anche quando
non sa se è indagato in un procedimento penale determinato, soprattutto quando
trattasi di persona gravata da vari procedimenti che ricorre a quel legale per
ogni suo problema giudiziario “. Gianluca Di Donfrancesco, Il Sole 24 Ore



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