La responsabilità civile dell’ente ospedaliero ha sempre natura contrattuale – CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 2042 del 02/02/2005
Il rilievo che l’accettazione del paziente in
ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la
conclusione di un contratto fa si’ che la responsabilità civile dell’ente
ospedaliero venga inquadrata nella responsabilità contrattuale che puo’
conseguire sia all’inadempimento delle obbligazioni che sono direttamente a carico
dell’ente debitore (art. 1218 c.c.), sia all’inadempimento della prestazione
medico-professionale svolta direttamente dal sanitario (art. 1228 c.c.), il
quale assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente
Dott. PERCONTE LICATESE Renato – Consigliere
Dott. FANTACCHIOTTI Mario – Consigliere
Dott. CALABRESE Donato – Consigliere
Dott. MANZO Gianfranco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. (…) (…)
in persona del suo Direttore Generale con funzioni di Commissario Liquidatore e
legale rappresentante pro tempore, Dott. (…) elettivamente domiciliata in
ROMA VIA GAVORRANO 12 SC. B INT 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO
GIANNARINI, difesa dagli avvocati GIUSEPPE DIMARTINO, PIETRO GIORGIANNI, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
(…) (…) elettivamente domiciliati in ROMA
VIA F. CESI 21, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO TORRISI, difesi
dall’avvocato GIORGIO ASSENZA, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso
la sentenza n. 772/00
della Corte d’Appello di CATANIA, sezione seconda civile, emessa il 28
settembre 2000, depositata il 29/11/00; RG. 872/97. udita la relazione della
causa svolta nella Pubblica udienza del 10/11/04 dal Consigliere Dott.
Gianfranco MANZO;
udito il P.M, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Svolgimento del
processo
I coniugi (…) e (…) in proprio e quali
esercenti la potestà genitoriale, sul figlio Minore (…) conveniva in
giudizio la USL – n.
(…) (…) Esponevano che dopo regolare gravidanza la (…) aveva partorito
presso il reparto ostetrico-ginecologico dell’Ospedale civile di (…) il figlio (…) ed era stata dimessa senza
diagnosi e prescrizioni particolari, il bambino sin dai primi mesi di vita
aveva presentato chiari segni di ritardo nello sviluppo psicomotorio e, infine,
gli era stata diagnosticata un’affezione da fenilchetonuria classica che poteva
essere fronteggiata unicamente con l’uso di prodotti dietetici a basso tenore
di aminoacidi. La totale invalidità del minore era stata confermata dalla
Commissione sanitaria provinciale che aveva riconosciuto a (…) il diritto all’assegno di
accompagnamento. Cio’ premesso gli attori, ritenuta la responsabilità
dell’ente in ordine alla mancata esecuzione di indagini specifiche, chiedevano
il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. La Usl,
costituitasi in giudizio, contestava il fondamento della domanda.
Il Tribunale di Ragusa riteneva la convenuta
responsabile e la condannava al risarcimento dei danni che determinava in lire
1.580.118.000 per (…) e in lire 15.000.000 per i genitori in proprio.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale n. (…) di
(…) proponeva appello. La Corte d’appello di Catania rigettava l’appello e
rivalutava le somme rispettivamente in lire 1.690.726.000 e in lire 16.050.000.
Avverso questa sentenza la Azienda Unità
Sanitaria Locale n. (…) di (…) propone ricorso per Cassazione affidato a
tre motivi ai quali resistono con controricorso (…) e (…) in proprio
ed il primo anche nella qualità
di tutore provvisorio del figlio convivente (…) Le parti hanno presentato
memoria.
Motivi della decisione
1. L‘Azienda ricorrente con il primo motivo
lamenta la "violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 163, terzo comma
n. 3 e 167 c.p.c. e insufficiente, errata e contraddittoria motivazione, in
relazione all’art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.", deducendo che erroneamente la
Corte d’appello aveva rigettato il motivo d’appello riguardante il vizio di
ultrapetizione in ordine alla causa petendi. Oggetto della domanda era la
responsabilità dell’Azienda per omessa applicazione di precise disposizioni di
legge e non per negligenza, imprudenza o imperizia dei sanitari, mai allegata
dagli attori che, anzi, non avevano mosso alcuna contestazione ai sanitari,
riconoscendo la regolarità dell’operato degli stessi. La domanda sulla quale i
giudici di merito dovevano pronunziare era quella riguardante "la grave
negligenza imputabile all’ente ospedaliero per omissione delle ‘misure di
prevenzione disposte con legge regionale n. 68 del 1981 ed aventi carattere di
screening di massà". L’errore dei giudici di merito, consisteva in cio’
che, pur avendo escluso, l’obbligatorietà di effettuare gli esami in
questione, avevano oltrepassato i confini posti dalla causa pretendi,
pronunziando circa la responsabilità dei dipendenti ospedalieri.
1.1. Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha rigettato il motivo
d’impugnazione concernente la violazione dell’art. 112 c.p.c. deducendo che non
poteva distinguersi tra colpa dell’Ente ospedaliero e colpa dei sanitari
dipendenti, poichè l’ente deve rispondere della condotta colposa di questi
ultimi. Ha ulteriormente precisato che, indipendentemente dal riferimento fatto
dai ricorrenti alla legge regionale 18 aprile 1081, n. 68 (che non faceva
specifico riferimento alla fenilchetonuria), "la causa pretendi dedotta
(era) pur sempre la colpa professionale e la negligenza dei sanitari,
consistenti nell’omissione degli esami diagnostici che, se effettuati, avrebbero
evitato il danno": elementi questi sui quali per l’appunto il Tribunale
aveva fondato la decisione.
La Corte territoriale ha dunque interpretato
la domanda e ha ritenuto che la causa pretendi non fosse limitata all’omissione
delle misure di prevenzione di cui alla legge regionale n. 68 del 1981, bensi’
alla colpa professionale e la negligenza dei sanitari, consistenti
nell’omissione degli esami diagnostici, delle quali doveva rispondere l’ente.
Cio’ premesso, nell’ambito dell’orientamento
che vuole sottratto al sindacato di legittimità l’indagine interpretativa sul
contenuto della domanda, questa Corte ha più volte enunciato il principio
secondo cui ®in sede di legittimità occorre tenere distinta l’ipotesi in cui
si lamenti l’omesso esame di una domanda, o la pronuncia su domanda non
proposta dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di
merito alla domanda stessa:
solo nel primo caso si verte propriamente in
tema di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per mancanza della necessaria
corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di
merito sia incorso in un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di
Cassazione ha il potere – dovere di procedere all’esame diretto degli atti
giudiziari, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della
pronuncia richiestale. Nel caso in cui venga invece in contestazione
l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attività
integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in Cassazione salvo
che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione
impugnata sul punto¯ (Cass. 20 agosto 2002, n. 12259; Cass. 26 aprile 2001, n.
6066; Cass. 2 marzo 2001, n. 3016; Cass. 19 settembre 1997, n. 9314;
Cass. 24 febbraio 1995, n. 2113).
Nel caso di specie, venendo in discussione,
come si è detto, l’interpretazione della domanda compiuta dalla Corte
d’appello si è al di fuori dell’ambito dell’art.
112
c.p.c.. In
altri termini, non si è in presenza di una violazione della norma processuale
e di un vizio di attività del giudice di merito, il quale ha interpretato
la domanda ed ha adeguato
a questa interpretazione la sua pronunzia relativa all’art.
112 c.p.c..
Il vizio, semmai, sarebbe un vizio attinente
al giudizio, come tale sottratto in sè al sindacato di legittimità e
censurabile unicamente per difetto di motivazione. E sotto questo profilo si
osserva che non si rileva alcun vizio di motivazione della sentenza impugnata
che ha proceduto, con un argomentare logico ed esente da vizi,
all’interpretazione della domanda introduttiva della causa.
Neppure censurabile è la conseguente
affermazione di responsabilità dell’ente ospedaliero.
Questa Corte infatti ha costantemente
inquadrato la responsabilità dell’ente ospedaliero nella responsabilità
contrattuale, sul rilievo che l’accettazione del paziente in ospedale, ai fini
del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un
contratto (Cass. 21 dicembre 1978, n. 6141; Cass. 8 marzo 1979, n. 1716; Cass.
1 marzo 1988, n. 2144; Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n.
5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; 2 dicembre 1998,
n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n.
9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; 21 luglio 2003,
n. 11316, in
motiv.
La responsabilità dell’ente ospedaliero ha
dunque natura contrattuale e puo’ conseguire, a norma dell’art. 1218 c.c,
all’inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell’ente
debitore. E puo’ anche conseguire, a norma dell’art. 1228 c.c,
all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente
dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta
la "violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 2236 c.c. nonchè
l’insufficiente, errata ed illogica e contradd



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