Diritto di accesso anche ai documenti “orali” – TAR LAZIO, Sezione II, Sentenza n. 3047 del 22/04/2005

Se l’Authority delle
comunicazioni richiama nella delibera una relazione la Rai ha diritto di
consultarla. Il Tar accoglie il ricorso contro il no dell’Agcom

 


R E P U B B L I C A   I T A L I A N A


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE


PER IL LAZIO


Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente


SENTENZ A

sul ricorso n. 522/2005
proposto da Radiotelevisione Italiana s.p.a., in persona del Direttore Affari
Legali e Societari Avv.to Rubens Esposito,  rappresentata e difesa dall’avv.Prof.
Massimo Luciani e dall’avv. Gian Michele Roberti ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del primo, via Bocca di Leone n.78;


C O N T R O

Autorità per le Garanzie
nelle comunicazioni in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata negli Uffici della
stessa in Roma, via dei Portoghesi n.12;

con l’intervento ad
adiuvandum
di :

RTI, Reti Televisive
Italiane s.p.a in persona del legale rappresentante dottoressa Gina Nieri,
rappresentata e difesa dagli Avvocati Aldo Bonomo e Luigi Medugno ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Medugno in Roma, via
Panama n.12;


1

Publitalia 80, s.p.a. in
persona del legale rappresentante dottor Giuliano Andreani, rappresentata e
difesa dagli Avvocati Aldo Frignani e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’Avv.to Medugno in Roma, via Panama n.12;


PER L’ANNULLAMENTO

del parziale diniego alle
istanze di accesso agli atti del procedimento avviato con delibera n.297/04/CONS 
formulate con note del 13, 19 e 26 ottobre 2004, comunicate con nota dell’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni del 9 dicembre 2004, prot. U2971/04/RM;

Visto il ricorso ed i
relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione
in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Visto l’atto di intervento
in giudizio delle società RTI e  Publitalia;

Viste le memorie prodotte
dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della
causa;

Relatore alla pubblica
udienza del 23.3.2005 il consigliere Roberto Capuzzi;

Uditi, altresi’, gli
avvocati Luciani e Perego su delega Roberti per la RAI,Polizzi per l’Autorità e
Medugno per le controinteressate RTI e Publitalia 80;

Ritenuto in fatto e
considerato in diritto quanto segue:


F A T T O

Con la nota impugnata l’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni ha negato alla società RAI l’accesso alla
relazione del Commissario Vincenzo Monaci, espressamente richiamata nella
deliberazione n.297/04/CONS, nell’assunto che si sarebbe trattato di una “
relazione
orale svolta in occasione della riunione del Consiglio del 15 settembre 2004,
per sua natura non accessibile, posto che, ai sensi dell’art.4, comma 1, del
regolamento concernente l’accesso ai documenti, i processi verbali delle sedute
dell’Organo Collegiale sono sottratti all’accesso per le parti in cui sono
riportate le opinioni singolarmente espresse dai partecipanti alle riunioni.”

Deduce la ricorrente profili
vari di violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare dell’art. 4 del
Reg. concernente l’accesso ai documenti adottato dall’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni.

Si è costituita l’Autorità
contestando dettagliatamente le tesi difensive sostenute nel ricorso.

Si sono costituite ad
adiuvandum
RTI s.p.a. e Publitalia 80 s.p.a. insistendo per l’accoglimento
del ricorso.

Sono state depositate
ulteriori memorie difensive.

Dopo l’ampia discussione
alla camera di consiglio del 23 marzo 2005 la causa è stata trattenuta dal
Collegio per la decisione.


D I R I T T O

1. Il ricorso è meritevole
di accoglimento.

2. Con la nota impugnata l’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni ha negato alla società RAI l’accesso alla
relazione del Commissario Vincenzo Monaci, espressamente richiamata nella
deliberazione n.297/04/CONS, nell’assunto che si sarebbe trattato di una “
relazione
orale svolta in occasione della riunione del Consiglio del 15 settembre 2004,
per sua natura non accessibile, posto che, ai sensi dell’art.4, comma 1, del
regolamento concernente l’accesso ai documenti, i processi verbali delle sedute
dell’Organo Collegiale sono sottratti all’accesso per le parti in cui sono
riportate le opinioni singolarmente espresse dai partecipanti alle riunioni.”

Viene dunque in rilievo,
nella presente vicenda contenziosa, l’ art.4, comma 1, lettera f) del Regol. che
dispone che sono sottratti all’accesso “
i verbali delle
riunioni del Consiglio e delle Commissioni nei casi in cui riguardino l’adozione
di atti sottratti all’accesso e nelle parti  in cui riportino opinioni
singolarmente espresse da partecipanti alle riunioni.”

L’Autorità ha ritenuto che
la Relazione presentata dal Commissario relatore dovesse cosiderarsi alla
stregua di una semplice
“..opinione singolarmente
espressa da un partecipante”.

Tale motivazione posta alla
base del diniego di accesso è illegittima

Ed invero la Relazione de
qua
è stata resa in esito ad una attività espressamente demandata al
Commissario relatore con delibera dell’AGCOM e rientra dunque nel procedimento
istruttorio che ha portato alla irrogazione di una sanzione nei confronti di RAI
s.p.a.  per violazione del formale richiamo di cui alla delibera n.226/03/CONS;
d’altro canto, costituisce altresi’ esplicazione di una delle funzioni
istituzionali della carica ricoperta dal predetto Commissario essendo in
facoltà del Consiglio, quando la natura del procedimento lo richieda, designare
uno  o più Commissari con il compito di seguire l’istruttoria per riferirne al
Consiglio (art.32, comma 3, del reg. concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorità).

Deve peraltro ritenersi che
la limitazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f del Regolamento AGCOM
in materia di accesso, puo’ essere applicata alle sole dichiarazioni di
carattere personale rese al di fuori di una funzione istituzionale del soggetto
che ne è autore .

Che quella del Commissario
Relatore non rivesta i caratteri di una semplice opinione espressa a titolo
personale, è comprovato dallo stesso tenore della deliberazione di chiusura
della fase istruttoria nella quale si dà atto che è stata udita “
la
relazione del Commissario Ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell’articolo
32, comma 3 del reg. concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”.

Quand’anche in ipotesi
potesse ravvisarsi la esistenza di ragioni di riservatezza, che peraltro non
vengano esplicitate nel provvedimento, tali ipotetiche ragioni sarebbero
comunque recessive a fronte del diritto della società ricorrente cosi’ come
configurato dagli artt. 3 e 25 della legge n.241/1990.

E’ il caso di ricordare che
la normativa sull’accesso non ha garantito alcuna limitazione nei confronti di
atti che hanno una diretta attinenza a provvedimenti amministrativi pubblici e
che come tali, in quanto formati o comunque deternuti dall’Amministrazione
nell’esercizio dei suoi compiti istituzionali, non possono in alcun modo essere
sottratti all’accesso( Cons. Stato, Sez. IV, 30 dic. 2003 n.9158).

In conclusione, il diniego
espresso alla istanza di accesso deve essere annullato e l’Amministrazione deve
consentire alla società ricorrente la visione della documentazione di cui è
causa ed il rilascio di copia della stessa.

Spese ed onorari del
giudizio possono essere compensati.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n.522/2005
proposto da soc. RAI contro Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati ed ordina
all’Amministrazione di consentire l’accesso alla documentazione di cui è causa
ed il rilascio di copia della stessa.

Compensa spese ed onorari.

Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Cosi’ deciso in Roma nella
Camera di Consiglio del 23.3.2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:

Dr. Domenico LA MEDICA   
Presidente

Dr.Roberto CAPUZZI      
Consigliere est.

Dr.ssa Anna BOTTIGLIERI 
Referendario

PRESIDENTE           GIUDICE
ESTENSORE

 

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