Il genitore non ha il potere di far sospendere l’alimentazione artificiale essendo necessaria la nomina di un curatore speciale. CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Ordinanza n. 82914 del 20/04/2005

Eluana, la ragazza di
Lecco da 15 anni in coma irreversibile, deve continuare a vivere e ad essere
alimentata. Una ordinanza della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione
ha dichiarato inammissibile il ricorso del padre della giovane contro il
decreto della Corte di Appello di Milano che aveva respinto l’istanza
presentata dal genitore per chiedere l’interruzione delle cure di alimentazione
artificiale della figlia, in stato vegetativo permanente irreversibile per
effetto di un trauma cranico riportato a seguito di un incidente stradale
avvenuto nel 1992. La Suprema Corte, esaminando per la prima volta un caso di
eutanasia, ha spiegato che il padre di Eluana, in qualità di suo tutore, non
ha il potere di far sospendere l’alimentazione artificiale della figlia,
trovandosi oltretutto in una situazione di "conflitto di interessi"
con la persona della quale ha la rappresentanza (essendone anche il genitore,
quindi coinvolto affettivamente), ed è pertanto necessaria la nomina di un
curatore speciale. (27 aprile 2005)

 

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima
Civile, ordinanza n.8291/2005 (Presidente: R. De Musis; Relatore: M.R. San
Giorgio)

CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

E. B., […]

– ricorrente –

contro

avverso il decreto della Corte d’Appello di
MILANO, depositato il 10/12/2003 […]

ORDINANZA

Ritenuto in fatto

Con provvedimento in data 20 luglio 2002, il
Tribunale di Lecco, ritenuta la legittimazione attiva in capo a B. E., in
qualità di tutore della figlia interdetta Eluana, rigetto’ il ricorso,
proposto ex art. 732 cod.proc.civ., con il quale lo stesso, deducendo la
irreversibilità, secondo i criteri della scienza medica, dello stato
vegetativo permanente in cui la a predetta figlia si trovava, per effetto di un
trauma cranico encefalà­co riportato a seguito di un incidente stradale occorso
nel lontano 1992 stato in relazione al quale già nel 1999 l’E. aveva una prima
volta richiesto la interruzione delle cure che ne consentivano la protrazione,
ed in particolare dell’alimentazione artificiale, aveva avanzato nuova istanza
ai fini di ottenere l’autorizzazione a detta interruzione, sottolineando la
necessità di sottrarre la figlia alle condizioni di vita disumane e degradanti
nelle quali era costretta a proseguire la propria esistenza.

Rilevava il Tribunale che la nozione di cura
del soggetto incapace implica un quid di positivo, volto comunque alla
conservazione della vita del soggetto stesso, con la conseguenza che sarebbe
contraddittorio attribuire al tutore la potestà di compiere atti che
implichino di necessità la morte del soggetto; ed aggiungeva che l’ordinamento
giuridico sottende una totale difesa della vita umana, e che l’autorizzazione
al tutore, e cioè a soggetto diverso dal diretto interessato, a far cessare
ogni forma di somministrazione alimentare non trova, allo stato della
legislazione, adeguato fondamento giuridico.

Avverso detto decreto, l’E. propose reclamo
alla Corte d’appello di Milano, censurando la ricostruzione della funzione del
tutore operata dal Tribunale.

La Corte d’appello di Milano, sezione delle
persone e della famiglia, con decreto del 10 dicembre 2002, rigetto’ il
reclamo, facendo riferimento alla inutilizzabilità diretta del principio di
autodeterminazione nel caso del paziente in stato vegetativo permanente, ed al
ruolo del tutore, sottolineando il valore morale delle direttive anticipate di
trattamento, ma avvertendo la mancanza di regole allo stato, e percio’
escludendo la possibilità di adottare una interpretazione integratrice nella
specie, pur nell’auspicio della predisposizione da parte del legislatore degli
strumenti adeguati per la protezione della persona
ed il rispetto del suo diritto di
autodeterminazione.

Avverso tale decisione, l’E. ha proposto
ricorso per cassazione, non notificato ad alcuno.

Il ricorso è stato trattato in camera di
consiglio ex art. 375 c.p.c.

Considerato
in diritto

Lamenta il ricorrente la violazione degli artt. 357 e 424 cod.civ., in relazione agli artt. 2, 13 e 32
Cost. [1]
, ed omessa ed insufficiente motivazione.

Sottolinea come la propria figlia non sia in
grado di esprimere alcun consenso, riguardo ad atti che si configurano come
invasivi della sua personale integrità psico – fisica, e richiama la
giurisprudenza costituzionale sull’attinenza della tutela della libertà
personale a qualunque intromissione sul corpo o sulla psiche dell’individuo cui
questi non abbia consentito. Pone l’accento sulla tutela della dignità umana,
inscindibile da quella della vita stessa, come valore costituzionale, e richiama,
tra l’altro, l’art. 32 Cost., che preclude trattamenti sanitari che possano
violare il rispetto della persona umana, la cui perdita, in caso di soggetto in
stato vegetativo permanente, è in re ipsa. Chiede in subordine che sia
sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
2, 13 e 32 della Costituzione, dell’art. 357 cod.civ., o di quelle altre norme
che siano da interpretare in modo tale da non consentire la cessazione dei
trattamenti di alimentazione artificiale in atto.

Il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni
scritte, ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso in quanto non
notificato ad alcuno e privo dei requisiti del ricorso per cassazione.

Tali conclusioni sono state contestate dal
ricorrente con una memoria depositata nella imminenza della data fissata per la
camera di consiglio, nella quale, in particolare, si esclude la necessità
della notifica del ricorso al P.G. a quo.

La eccezione del Procuratore Generale appare
meritevole di accoglimento.

La notificazione del ricorso per cassazione,
in quanto indispensabile per la instaurazione del rapporto processuale,
costituisce elemento la cui mancanza determina la inammissibilità del ricorso.

Tale principio, affermato per i procedimenti
contenziosi ordinari, deve ritenersi operante anche nei procedimenti che si
svolgono in camera di consiglio.

Per questi ultimi e tale è quello di specie
questa Corte (ord. n. 6167 del 2002) ha affermato l’applicabilità di detto
principio nei procedimenti con pluralità di parti, rilevando che la
notificazione non occorre solo allorchè ricorra l’ipotesi di procedimento di
volontaria giurisdizione unilaterale,e cioè di procedimento nel quale non sia
individuabile un soggetto portatore di un interesse diverso da quello attribuito
al soggetto istante.

Occorre pertanto stabilire se nella specie
ricorra quest’ultima ipotesi.

Ed al riguardo va sottolineato che, se a tale
questione si darà risposta negativa, e cioè se si riterrà che
il il presente giudizio è
plurilaterale: a) sarà irrilevante, al fine di cui si discute, che le parti
individuate quali contraddittori necessari non abbiano partecipato ai
precedenti giudizi, e cio’ perchè la loro presenza nell’attuale giudizio
sarebbe indispensabile per la costituzione del relativo rapporto processuale,
anche se l’unica decisione adottabile sarebbe la rilevazione del difetto di
contraddittorio nei precedenti gradi di merito; b) non sarà consentita non
essendo prevista la rimessione in termini (richiesta in memoria), la quale è
stabilita dall’art. 184 bis c.p.c. per casi specifici e non è applicabile per
la rinnovazione della notifica del ricorso che non sia stato notificato ad
alcuno.

Per stabilire se sussistano interessi diversi
o addirittura contrapposti a quello oggetto della causa, e, conseguentemente,
se sussistano altri soggetti contraddittori necessari, occorre individuare
l’oggetto della controversia.

Il tutore, ritenendo che l’interdetta versi da
moltissimi anni in stato meramente vegetativo, nel quale a suo avviso è
mantenuta mediante presidi sanitari, e che tale stato, in quanto escludente la
dignità umana, fa escludere la ricorrenza della vita intesa nella sua portata
minima imprescindibile, ha chiesto l’autorizzazione alla cessazione di detti
presidi.

Va rilevato che tale cessazione dovrebbe
altrimenti non vi sarebbe motivo per l’autorizzazione alla stessa condurre a
morte il soggetto.

Sulla base di tale individuazione della
controversia occorre stabilire se sussistano altri soggetti interessati oltre
l’istante.

Il tutore evidentemente agisce ai sensi del
combinato disposto degli artt. 424 e 357 c.c., secondo i quali il tutore
"ha la cura della persona del…".

Premesso che costituisce questione di merito
stabilire se l’azione esercitata, come sopra individuata, possa essere
ricompresa nell’indicato potere del tutore, è di immediata evidenza che il
provvedimento di autorizzazione richiesto, che il tutore afferma corrispondente
all’interesse dell’interdetto, possa invece non corrispondervi.

Ed infatti, lo stabilire se sussista
l’interesse (al provvedimento autorizzatorio) prima che l’attuabilità dello
stesso giuridicamente presuppone il ricorso a valutazioni della vita e della
morte, che trovano il loro fondamento in concezioni di natura etica o
religiosa, e comunque (anche) extragiuridiche, quindi squisitamente soggettive:
con la conseguenza che giammai il tutore potrebbe esprimere una valutazione
che, in difetto di specifiche risultanze, nella specie neppure analiticamente
prospettate, possa affermarsi coincidente con la valutazione dell’interdetta.

A questa stregua, premesso, per quanto ora
esposto, che deve ritenersi che l’interdetta nella specie non sia in condizione
di esprimere la propria valutazione, e quindi la propria scelta, deve trovare
applicazione l’art. 78 c.p.c., che prevede la nomina di un curatore speciale al
rappresentato " …quando vi è conflitto di interessi con il
rappresentante".

Ad ulteriore supporto di tale conclusione, va
rilevato che le numerose n

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