LEGGE 31 marzo 2005, n.56 Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore.
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la
seguente legge:
Articolo 1.
Costituzione
degli sportelli unici all’estero
1. Al fine di rendere più efficace e sinergica
l’azione svolta dai soggetti operanti all’estero per il sostegno
all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del
made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all’estero, avuto
riguardo anche alle iniziative in ambito culturale, turistico e di
valorizzazione delle comunità di affari di origine italiana, il Ministro delle
attività produttive e il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, investimenti per la costituzione di sportelli
unici all’estero, le cui sedi sono notificate alle autorità locali ai fini
formali esterni conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per
l’Italia. La costituzione degli sportelli unici è realizzata individuando
prioritariamente i Paesi di maggiore interesse economico, commerciale e
imprenditoriale per l’Italia, anche al fine di razionalizzare gli strumenti già
esistenti, e quelli dove non esistono strutture pubbliche adeguate capaci di
assicurare le attività di promozione commerciale e di sostegno alle imprese
italiane. Ai fini della costituzione degli sportelli va altresi’ tenuto conto,
in via prioritaria, delle aree di libero scambio e di integrazione economica,
nonchè delle macroaree di interesse economico-commerciale.
2. In coerenza con le linee di indirizzo dell’attività
promozionale definite dal Ministro delle attività produttive e sulla base delle
indicazioni formulate di intesa con il Ministro degli affari esteri, gli
sportelli di cui al comma 1 esercitano funzioni di orientamento, assistenza e
consulenza ad imprese ed operatori, italiani ed esteri, in riferimento anche
all’attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonchè di
coordinamento di attività promozionali realizzate in loco da enti pubblici e
privati. Per le specifiche finalità di assistenza e di consulenza per le
imprese multinazionali, nonchè per la creazione di reti transnazionali nel
campo della piccola e media impresa per la promozione dell’offerta delle aziende
contoterziste, gli sportelli unici all’estero cooperano con il Punto di contatto
nazionale OCSE, di cui all’articolo
39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 [1], secondo le modalità
previste dall’articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175. Gli sportelli svolgono
altresi’ funzioni di assistenza legale alle imprese e di tutela dei diritti di
proprietà industriale e intellettuale nonchè di lotta alla contraffazione, in
stretto collegamento con le strutture del Ministero delle attività produttive
ad hoc preposte, ai sensi dell’articolo
4, commi 72 e 74, della legge 24dicembre 2003, n. 350 [2].
3. All’attività degli sportelli di cui al
presente articolo, svolta in raccordo funzionale e operativo con le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e in coordinamento con la
rete degli sportelli unici regionali per l’internazionalizzazione in Italia e le
sedi regionali dell’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE),
partecipano gli uffici dell’ICE, dell’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT),
delle camere di commercio italiane all’estero con sede nelle località dello
sportello, di Sviluppo Italia Spa, quale società per l’attrazione degli
investimenti e per lo sviluppo di impresa, e di enti e istituzioni nazionali;
possono altresi’ aderirvi altri soggetti che operano nel campo
dell’internazionalizzazione ed enti nazionali e regionali, ivi compresi gli
istituti di credito, i consorzi di garanzia fidi e le rappresentanze dei sistemi
fieristici operanti in loco, al fine di raccordare tutte le componenti del
sistema Italia all’estero.
4. I soggetti di cui al comma 3 possono essere
individuati quali attuatori o fornitori di servizi degli sportelli, secondo
criteri e modalità da stabilire con il regolamento di cui al comma 5.
5. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400 [3], dal Ministro
delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, d’intesa con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentiti i soggetti partecipanti e le associazioni di categoria, sono definite le
modalità operative di costituzione e organizzazione, alla luce della
composizione delle strutture statali e regionali già presenti all’estero, anche
mediante l’impiego di nuove tecnologie, d’intesa con il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, degli sportelli unici di cui al presente
articolo.
6. I responsabili degli sportelli unici
all’estero, di comprovata professionalità, sono inseriti nell’organico della
rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare in qualità di esperti ai
sensi dell’articolo
168 deldecreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 [4],
e successive modificazioni. Essi vengono individuati, anche sulla base delle
proposte provenienti dai soggetti partecipanti allo sportello, dal Ministro
delle attività produttive tra i funzionari pubblici con specifica
professionalità in campo economico-commerciale ed esperti esterni alla pubblica
amministrazione con professionalità equivalente. Qualora i responsabili degli
sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo
34, terzo comma, del decretodel Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 [5].
7. Allo scopo di agevolare il raccordo
funzionale ed organizzativo tra le strutture già esistenti, attuare una
corretta economia di gestione e valorizzare le professionalità pubbliche del
Ministero delle attività produttive, del Ministero degli affari esteri e
dell’ICE, tali professionalità saranno prioritariamente valutate per la
direzione dello sportello.
8. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi
1, 3 e 6, nonchè per favorire all’interno degli sportelli unici la compresenza
di professionalità diversificate, anche attraverso significativi apporti di
comprovate competenze provenienti dal settore privato e dai ruoli dirigenziali
delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni, sono apportate le seguenti
modificazioni all’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni:
a) al secondo comma, recante la determinazione
della quota di personale proveniente dal settore privato, la parola: "dieci" è
sostituita dalla seguente: "trenta";
b) l’ottavo comma, recante la determinazione
della quota globale di personale estraneo all’Amministrazione degli affari
esteri, è sostituito dal seguente: "Gli esperti che l’Amministrazione degli
affari esteri puo’ utilizzare a norma del presente articolo non possono
complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da
destinare a posti di addetto agricolo, con l’esclusione delle unità riservate
da speciali disposizioni di legge all’espletamento di particolari compiti
relativi alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonchè al
contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica
e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione europea, di cui
all’articolo
4 del decretolegislativo 19 marzo 2001, n. 68 [6]".
9. Almeno quarantacinque esperti del
contingente di cui all’ottavo comma dell’articolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal comma 8, lettera b),
del presente articolo, vengono individuati secondo le procedure di cui al comma
6.
10. Per l’attuazione dei commi 1, 3 e 5 del
presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per ciascuno degli
anni 2004 e 2005.
11. Per l’attuazione dei commi 6, 8 e 9 del
presente articolo è autorizzata la spesa di euro 13.794.061 annui a decorrere
dall’anno 2005.
Articolo 2.
Disposizioni
organizzative a supporto dell’attività degli sportelli unici all’estero
1. Al fine di supportare adeguatamente le
funzioni attribuite agli sportelli unici all’estero, il Ministero delle
attività produttive è autorizzato ad effettuare, mediante le normali procedure
di concorso, nuove assunzioni di personale a tempo determinato, entro il limite
di spesa di euro 2.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Il
Ministero delle attività produttive è altresi’ autorizzato, nel rispetto del
suddetto limite di spesa, ad avvalersi di personale di comprovata
professionalità nel campo economico-commerciale, in posizione di comando,
proveniente dal comparto pubblico ai sensi dell’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[7], e
successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma, nel
rispetto del suddetto limite di spesa, il Ministero delle attività produttive
puo’, inoltre, utilizzare il procedimento previsto dall’articolo 39, comma 2,
della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nonchè le procedure di cui all’articolo
23-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 [8]. All’onere
derivante dall’attuazione del presente comma, pari a euro 2.000.000 annui per
ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
8, comma 1,lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68 [9].
2. Nelle more dell’attuazione della delega di
cui all’articolo 6 per il riordino degli enti operanti nel settore
dell’internazionalizzazione delle imprese ed in fase di prima applicazione, al
fine di agevolare la costituzione e il funzionamento degli sportelli unici
all’estero, è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un fondo
mirante a sostenere le iniziative condotte a tale scopo. Per le predette
finalità è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 per l’anno 2005 e di euro
1.600.000 a decorrere dall’anno 2006. A tale onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Ai fini della completa attuazione del nuovo
sistema degli sportelli unici all’estero, alla copertura degli oneri derivanti
dall’istituzione e dal funzionamento dei medesimi sportelli si provvede a regime
anche mediante le risorse individuate dall’articolo
9, comma 1-ter, lette



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