È reato lasciare i bambini a mendicare sulla strada – CASSAZIONE PENALE, Sezione V, Sentenza n. 7556 del 01/03/2005
Chi lascia bambini
molto piccoli da soli sul marciapiede a chiedere l’elemosina rischia una
condanna per abbandono di minori. E’ quanto stabilito dalla Quinta Sezione
Penale della Corte di Cassazione, che ha confermato la condanna a carico di una
zingara che aveva lasciato i tre figli minorenni (dei quali uno di appena due
anni) a chiedere l’elemosina in una via di Genova. La Suprema Corte ha in
proposito sottolineato che sussiste il reato di abbandono di persone minori, in
quanto l’imputata era consapevole di aver abbandonato i propri figli, mentre
non costituiva una attenuante la "precocità dei bambini nomadi",
considerato che "un bimbo di due anni, lasciato libero dai fratellini, non
era in condizioni di provvedere a se stesso, girovagando a pochi passi dal
passaggio continuo di veicoli".(29
aprile 2005)
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta
Penale, sentenza n.7556/2005 (Presidente: G. Ietti; Relatore: G. Pizzuti)
LA
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con sentenza del 9/5/2003 la corte di appello
di Genova confermava la sentenza del tribunale della stessa città in data
30/6/2000, che aveva dichiarato H. Z. colpevole del reato di abbandono di
persone minori (art. 591c.p.) [1]e, per l’effetto, aveva condannato
la stessa H. alla pena di
anni uno mesi due di reclusione.
Avverso la menzionata sentenza della corte
d’appello di Genova la H. proponeva, per mezzo del difensore, ricorso per
cassazione, deducendo: violazione di legge (art. 591 c.p.) e vizio di
motivazione con riferimento all’affermazione della sua responsabilità in
ordine al reato contestatole, di cui sarebbero carenti sia l’elemento oggettivo
che quello soggettivo; vizio di motivazione con riferimento al diniego delle
attenuanti generiche e della riduzione della pena.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo è infondato.
Deve essere premesso che nel reato di
abbandono di persone minori o incapaci l’elemento materiale è costituito da
qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di custodia
o di cura che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo,
anche mentre l’elemento psicologico consiste nella coscienza di abbandonare il
soggetto passivo, che non ha la capacità di provvedere a se stesso, in detta
situazione di pericolo (Cass. 12/6/1990, De Rosa).
Cio’ posto, nella specie, la corte
territoriale ha evidenziato che i tre figli infraquattordicenni dell’imputata
erano stati sorpresi, dai vigili urbani di Genova, a mendicare in un luogo di
elevatissima pericolosità e cioè sul marciapiede, p,rivo di protezione, della
via XX Settembre; in particola,re, oil più piccolo, in tenerissima età di
poco più di due anni, era esposto ad una gravissima situazione di pericolo,
perchè, senza essere tenuto per mano dai fratellini più grandi, era stato
notato vagare in assoluta solitudine sul marciapiede, a pochissima distanza dal
passaggio dei veicoli.
La corte di merito ha, altresi’, rilevato i
ordine alla consapevolezza, da parte dell’imputata, di avere abbandonato i
predetti tre figli, che la dedotta precocità dei bambini nomadi non sia
attagliava ai soggetti passivi del reato de quo, segnatamente al bimbo di due
anni, che, lasciato libero dai fratellini, non era in condizioni di provvedere
a se stesso, girovagando a pochi passi dal passaggio continuo di veicoli.
Alla stregua delle illustrate risultanze, la
corte territoriale, non discostandosi dai sopra richiamati principi
giurisprudenziali, ha ritenuto che la condotta dell’imputata abbia realizzato,
sia sotto il profilo materiale che sotto quello psicologico, il reato ex art.
591 ascrittole e, conseguentemente, ha correttamente affermato la responsabilità
della stessa imputata in ordine a tale reato.
Il secondo motivo è, parimenti, privo di
fondamento.
La corte di merito ha giustificato il diniego
delle attenuanti generiche e di riduzione della pena con motivazione sintetica,
ma congrua e corretta basata sul rilievo della gravità del fatto e dei
numerosi precedenti specifici dell’imputata.
PQM
La corte rigetta il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 9/7/2004.
Depositata in Cancelleria il 1 marzo 2005.



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