Vilipendio della religione: la sanzione non può dipendere dal culto – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 168 del 29/04/2005

La Consulta, quindi, dichiara
illegittimo l’articolo 403 Cp. L’offesa alla Chiesa cattolica, finora,
"costava" di più: la protezione del sentimento religioso, invece,
deve essere imparziale

Vilipendio della religione cattolica: la pena è uguale a quella prevista per
le altre confessioni riconosciute dallo Stato italiano. Cosi’ la Corte
costituzionale con la sentenza 168/05 (depositata venerdi’ 29 aprile, redatta
da Guido Neppi Modona e qui leggibile nei documenti correlati) ha dichiarato
illegittimo l’articolo 403 del codice penale. A finire nel mirino dei giudici
costituzionali è proprio quella parte della norma che prevede che, chi offende
la religione cattolica, attraverso il vilipendio di chi la professa sia punito
con la reclusione fino a 2 anni. Da uno a tre se si offende, invece, un
ministro di culto. Per cui punizioni più severe rispetto alle pene diminuite
stabilite dall’articolo 406 Cp per gli stessi fatti commessi contro altri
culti.
A sollevare la questione era stato il tribunale di Verona, nel corso di un
processo a carico di Adel Smith, il presidente dell’Unione musulmani d’Italia
che nel corso di una trasmissione televisiva aveva usato parole ingiuriose nei
confronti della Chiesa cattolica, del Papa e del cardinale Giacomo Biffi.
Secondo il giudice veronese, il più grave trattamento sanzionatorio per le
offese alla religione cattolica determina una "inammissibile
discriminazione" nei confronti delle altre confessioni. Ma non solo. Vi’ola
anche gli articoli 3 e 8 della Carta fondamentale che sanciscono,
rispettivamente, l’eguaglianza di tutti cittadini davanti alla legge senza
alcuna distinzione di religione, e dell’eguale libertà di tutte le confessioni
davanti alla legge.
La Consulta nel dichiarare fondata la questione ha fornito importanti
chiarimenti. Del resto, le esigenze costituzionali di eguale protezione del
sentimento religioso che stanno alla base dell’equiparazione del trattamento
sanzionatorio per le offese recate sia alla religione cattolica, sia alle altre
confessioni, sono riconducibili, da un lato al principio di eguaglianza davanti
alla legge senza distinzione di religione, dall’altro alla laicità dello Stato
italiano. Aconfessionalità che implica, peraltro, l’equidistanza e
l’imparzialità verso tutti i culti.
Tuttavia, la pronuncia dei giudici delle leggi si colloca in un percorso già
intrapreso dalla giurisprudenza costituzionale. Già nel 1997, infatti, la
Consulta aveva dichiarato illegittimo l’articolo 404 Cp che puniva più
severamente chi offendeva la religione cattolica attraverso il vilipendio di
cose. Nel 2000, invece, ha cancellato totalmente dal codice penale l’articolo
402, ossia il vilipendio della religione cattolica. Infine, nel 2002, è stata
la volta dell’articolo 405 Cp che è stato dichiarato illegittimo nella parte
in cui prevedeva pene più severe per chi provocava turbamento di funzioni
religiose del culto cattolico.
Il 29 aprile, invece, è capitolato l’articolo 404 Cp che punisce più
duramente chi offende la religione cattolica, "l’unica fattispecie – hanno
concluso i giudici costituzionali – tra quelle contemplate dal capo dei delitti
contro il sentimento religioso che ancora prevede un trattamento sanzionatorio
più severo" rispetto alle pene previste per gli altri culti. (cri.cap. Diritto
& Giustizia) 

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 168 del 29/04/2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Piero Alberto   CAPOTOSTI          
Presidente

– Fernanda        CONTRI              
Giudice

– Guido           NEPPI MODONA            "

– Annibale        MARINI                  "

– Franco          BILE                    "

– Giovanni Maria  FLICK                   "

– Francesco       AMIRANTE                "

– Ugo             DE SIERVO               "

– Romano          VACCARELLA              "

– Paolo           MADDALENA               "

– Alfio           FINOCCHIARO             "

– Alfonso         QUARANTA                "

– Franco          GALLO                   "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 403, primo e secondo comma, del codice penale,
promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Verona con
ordinanza del 16 marzo 2004, iscritta al n. 628 del registro ordinanze del 2004
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2004.

    Visto l’atto di costituzione dell’imputato nel processo a quo;

    udito nell’udienza pubblica del 22
marzo 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona;

    udito l’avvocato Ugo Fanuzzi per l’imputato.

    Ritenuto in fatto

   
1. – Il Tribunale di Verona ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 403, commi primo e secondo, del codice penale (Offese
alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone), in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione.

   
Il giudice rimettente premette di procedere nei confronti di persona
imputata del reato in esame per avere offeso durante un dibattito televisivo la
religione dello Stato mediante vilipendio di chi la professa e di ministri del
culto cattolico.

   
Ai fini della rilevanza della questione il giudice a quo sottolinea che, ove l’imputato “fosse ritenuto responsabile
del reato di cui all’art. 403 cod. pen., non potrebbe beneficiare della
diminuzione di pena di cui all’art. 406 cod. pen. prevista per i culti ammessi
e quindi applicabile, dopo l’entrata in vigore della legge 25 marzo 1985, n.
121, che ha dato esecuzione all’accordo 18 febbraio 1984 tra lo Stato italiano
e la Chiesa cattolica, solo alle confessioni religiose diverse da quella
cattolica, non esistendo più una religione di Stato”.

   
Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente rileva che la
disciplina censurata prevede un trattamento sanzionatorio più grave per le
offese alla religione cattolica, non trovando applicazione, in tale ipotesi, la
diminuente che l’art. 406 cod. pen. riserva ai soli delitti commessi contro i
culti ammessi nello Stato.

   
Il giudice a quo rileva inoltre
che la Corte costituzionale ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale
degli artt. 404 e 405 cod. pen. nella parte in cui non prevedono l’applicabilità
della disposizione di cui all’art. 406 cod. pen. anche ai casi in cui l’offesa
viene portata alla religione cattolica  e
sia  realizzata, rispettivamente,
mediante vilipendio di cose o turbamento di funzioni religiose.

   
Ad avviso del rimettente, poichè tali decisioni hanno radicalmente
modificato la precedente giurisprudenza della Corte e definitivamente affermat

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