Cartelli assicurativi: sulle sanzioni decide il giudice italiano – Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 8882 del 22/04/2005

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Quasi cento compagnie
perdono il ricorso contro la decisione dell’Authority che aveva censurato
l’accordo per l’abbinamento di polizze alla Rc auto. Non c’è giurisdizione
comunitaria

Decide il giudice italiano e non quello comunitario sui "cartelli" assicurativi
che fissano la vendita congiunta delle polizze Rc auto ed incendio e furto sul
territorio nazionale. Le Compagnie non potranno invocare il difetto di
giurisdizione dell’autorità amministrativa contro i provvedimenti con cui l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato la loro pratica di accordi
anticoncorrenziali. Se gli effetti di quest’ultimi si riverberano esclusivamente
sul territorio nazionale, infatti, la giurisdizione è della magistratura
italiana e la speranza delle Assicurazioni di vedersi trasferita la causa nella
sfera dei giudici comunitari con prospettive di maggiore tutela svanisce nel
nulla.
E’ quanto affermato dalle Sezioni unite civili della Cassazione nella sentenza
8882/05 – depositata il 29 aprile – con cui i Supremi giudici hanno respinto il
ricorso di una serie di imprese assicuratrici contro la decisione con la quale
il Consiglio di Stato confermava il provvedimento sanzionatorio dell’Authority.
Secondo i ricorrenti la magistratura amministrativa avrebbe dovuto prendere atto
che "formalmente gli accordi tariffari tra imprese assicuratrici e (a maggior
ragione) lo scambio d’informazioni su tariffe già adottate costituivano materia
rientrante nell’ambito applicativo astratto del regolamento di esenzione Cee
3932/92 e, ai sensi dell’articolo l(n. 1) della legge 287/90, avrebbe dovuto
negare la giurisdizione italiana". Ma la Suprema corte ha sostenuto che nel caso
di specie, sia la pratica dello scambio d’informazioni sia quella relativa
all’abbinamento delle polizze erano limitate al territorio italiano ed anche gli
effetti potenziali contestati dall’Autorità avevano tale limitazione.


Fonte:
www.dirittoegiustizia.it

 

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