professori fuori ruolo possono candidarsi alla carica di Rettore – TAR LAZIO, Sezione III, Sentenza n. 2744 del 13/04/2005

La recente nomina
del neo – Rettore dell’Università di Roma "La Sapienza" è regolare, in quanto
anche i professori collocati fuori ruolo possono candidarsi alla cariche
accademiche delle Università. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
ha cosi’ respinto il ricorso presentato dal Prof. Gianni Orlandi, candidato alla
carica di Rettore dell’Università "La Sapienza" di Roma in concorso con il
Prof. Renato Guarini, poi nominato, con il quale si contestava tale nomina
sostenendo che il Prof. Guarini, in base ad una disposizione dello statuto dell’università,
non avrebbe potuto candidarsi in quanto docente fuori ruolo. I giudici
amministrativi hanno in proposito chiarito che la materia dell’elettorato
passivo a cariche accademiche nelle università non è compresa negli statuti ma
rientra nella normativa di competenza statale, la quale consente ai professori
collocati fuori ruolo di essere eletti all’ufficio di Rettore: pertanto la norma
statutaria che impedisce ai professori fuori ruolo di candidarsi non puo’
trovare applicazione poichè in contrasto con una norma statale.

 


Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio, Sezione terza, sentenza n. 2744/2005

REPUBBLICA
ITALIANA

IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO

Il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio

Sezione Terza

Composto dai
Signori Magistrati:

Stefano BACCARINI
Presidente

Guido ROMANO
Componente

Alessandro
TOMASSETTI Componente-Relatore

ha pronunciato la
seguente

SENTENZA

sul ricorso n.
453/2005 proposto dal prof. Gianni ORLANDI, rappresentato e difeso dall’avv.
prof. Vincenzo Caputi Jambrenghi e dall’avv. Giovanni Pellegrino, ed elett.te
dom.to presso lo studio del primo in Roma, via V. Picardi n. 4/b;

CONTRO

– il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro
pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura dello Stato;

– la Commissione
elettorale centrale, nominata con decreto del Decano del Corpo Accademico dell’Università
di Roma "La Sapienza" n. 434 del 23 novembre 2004 e con disposizione
direttoriale n. 490 del 24 novembre 2004 per procedere agli esami degli atti
relativi all’elezione del Rettore per il quadriennio 2004/2008, in persona del
suo Presidente, prof. Augusto Cerri, presso l’Università "La Sapienza", ufficio
di Rettorato;

E NEI CONFRONTI

– del prof.
Renato Guarini, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Vincenzo Cerulli Irelli e
dall’avv. prof. Luisa Torchia ed elett.te dom.to presso lo studio del primo in
Roma, via Dora n. 1;

NONCHE’

– dell’Università
degli Studi di Roma "La Sapienza", in persona del Rettore pro-tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Napoletano ed elett.te dom.ta presso il
suo studio in Roma, viale Angelico n. 38;

PER
L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

– del D.M. 30
dicembre 2004 che approva gli atti e nomina il prof. Renato Guarini nella carica
di Rettore dell’Università di Roma per il quadriennio 2004/2008;

– dell’atto di
proclamazione del risultato elettorale delle elezioni del Rettore dell’Università
degli Studi "La Sapienza" di Roma con il quale la Commissione centrale "procede
alla proclamazione dell’eletto alla carica di Rettore dell’Università degli
Studi di Roma "La Sapienza", nella persona del prof. Renato Guarini" (verbale
della 4° votazione, seduta del 23 dicembre 2004);

– di tutti gli
atti posti in essere dalla Commissione elettorale centrale con riferimento alla
validazione dei suffragi espressi in favore di un professore universitario fuori
ruolo privo di elettorato passivo a norma di Statuto quale è il professore
Renato Guarini;

– degli atti
connessi, in particolare della decisione di cui al verbale della seduta del 3
dicembre 2004 assunta dalla Commissione per respingere il reclamo presentato da
un elettore, prof. Marcello Scalzo, in ordine al difetto di elettorato passivo
del prof. Guarini;

– della decisione
a verbale 14 gennaio 2005 di rigetto del reclamo del prof. Orlandi.

NONCHE’ PER
L’ANNULLAMENTO

– a seguito di
ricorso incidentale, dell’art. 10, comma 3, dello Statuto dell’Università degli
Studi di Roma "La Sapienza", nella parte in cui stabilisce che "il Rettore è
eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno" e nella misura
in cui tale disposizione esclude i professori fuori ruolo dall’elettorato
passivo alla carica di Rettore.

Visto il ricorso
con i relativi atti.

Visti gli atti di
costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma e del prof. Renato
Guarini.

Visto il ricorso
incidentale proposto dal prof. Guarini

Visti gli atti
tutti di causa.

Designato
Relatore il Referendario Alessandro Tomassetti. Udite le parti, come da verbale,
alla pubblica udienza del 6 aprile 2005.

FATTO

Con ricorso n.
453/2005 notificato il 15 gennaio 2005 e depositato in data 19 gennaio 2005, il
ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe deducendo i seguenti fatti:

Il procedimento
per l’elezione del Rettore dell’Università di Roma "La Sapienza" ha visto la
luce con ritardo rispetto alle previsioni di cui al decreto del Decano dei
professori in data 29 aprile 2004 (che le avviava per i giorni 22 e 23
settembre) per via della necessità di espletare previamente le elezioni dei
rappresentanti degli studenti. Il ritardo ha fatto si che il calendario
elettorale sia stato articolato per i giorni 1 e 2 dicembre, 9 e 10 dicembre e
15 e 16 dicembre, con il ballottaggio previsto al 21 e 22 dicembre. Cio’ dispone
il decreto 15 novembre 2004 del Decano, organo competente per il procedimento
elettorale.

Sta di fatto che
già prima delle tornate andavano emergendo voti in favore del prof. Renato
Guarini, professore che dal 1 novembre 2004 era stato collocato fuori ruolo per
avere compiuto nel corso dell’A. A. 2003/2004 il suo settantaduesimo anno di
età.

Un elettore, il
prof. Marcello Scalzo, presentava allora reclamo alla Commissione elettorale
centrale, invocando la violazione della chiarissima norma di cui all’art. 10,
comma 3, dello Statuto de "La Sapienza" e chiedendo che non fossero conteggiati
i voti attribuiti ad un professore privo di elettorato passivo; ma la
Commissione escludeva in sede interpretativa che l’art. 10, comma 3, dello
Statuto precludesse l’elettorato passivo dei professori fuori ruolo e,
disapplicata la corrispondente norma di cui all’art. 5 del Regolamento per
l’elezione del Rettore de "La Sapienza", rigettava il reclamo.

Pervenuto al
ballottaggio con la discussa convalida dei voti espressi per un professore fuori
ruolo, il procedimento per l’elezione del Rettore qui impugnato si concludeva in
favore del controinteressato prof. Guarini che veniva proclamato Rettore dalla
Commissione elettorale con un margine di appena 46 voti sul ricorrente.
Senonchè le 60 schede bianche e le 78 schede nulle, oltre a non poche scelte
adottate dalla Commissione elettorale in termini inaccettabili nei confronti del
voto studentesco, nonchè su singole schede inducono, già a priori,
perplessità di fondo di per sè stesse giustificate in ordine alla reale
consistenza del maggior consenso conseguito dal prof. Guarini in vista di un
concreto significato elettivo dello scrutinio qui sospinto.

Da ultimo,
nonostante l’invio di una istanza soprassessoria da parte del concludente, il
Ministro competente emanava il decreto di approvazione degli atti nominando ed
insediando il Rettore dell’Università "La Sapienza" di Roma nella persona del
prof. Renato Guarini.

Deduce il
ricorrente la illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto i seguenti
profili:

– violazione
dello Statuto dell’Università "La Sapienza" di Roma: art. 10, comma 3; eccesso
di potere per illogicità e contraddittorietà;

– violazione di
legge, eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione e di
istruttoria, sviamento;

in via
subordinata deduce:

a) la
illegittimità del procedimento elettorale per essere state ammesse al voto
rappresentanze studentesche decadute dalla carica per i seguenti motivi:

– violazione
dello Statuto de "La Sapienza", art. 24, comma 1; violazione di legge, artt. 1,
2, 3, 6 e 8
del D.L. 16 maggio 1994, n. 293,convertito in L. n.
444/1994 [1]
;

b) la
illegittimità dell’art. 10, comma 5, Statuto de "La Sapienza" e delle norme
esecutive contenute nell’art. 11 del Regolamento per l’elezione del Rettore per
i seguenti motivi:

– eccesso di
potere per illogicità manifesta e difetto di proporzionalità e ragionevolezza;

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