Biglietti numerati e videosorveglianza negli stadi. Il parere del Garante

Il Garante (composto da Francesco Pizzetti, Giuseppe
Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) ha espresso il previsto 
parere  riguardo ai
due schemi di decreto predisposti dal Ministero dell’interno in attuazione di
un decreto legge (28/2003) che prevede misure contro la violenza negli stadi,
quali l’introduzione di sistemi di videosorveglianza e il rilascio di biglietti
numerati.

Videosorveglianza
L’Autorità ha stabilito che questo tipo di controllo rispetta i
principi di liceità e necessità in ragione dei reiterati disordini e degli
episodi di violenza verificatisi di recente. Proporzionata risulta, ad esempio,
la conservazione delle immagini per non più di una settimana.

Anche le modalità di ripresa che consentono
l’individuazione di singoli spettatori, appaiono proporzionate e non eccedenti
rispetto agli scopi prefissati. Per altri dispositivi e tecniche di ripresa
particolari, attualmente non previsti, sarà invece necessaria una verifica
preliminare del Garante.

La registrazione audio riguarda solo l’audio
complessivo dell’evento calcistico.

La previsione dei sistemi di videosorveglianza
riguarda solo gli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità
e ad eventi calcistici.


Biglietti numerati e biglietti nominativi
Il decreto legge 28/2003 prevede biglietti numerati: su questo
progetto il Garante non formula rilievi in quanto la disciplina sulla
protezione dei dati personali non contrasta con tale misura.

Il decreto ministeriale introduce, tuttavia, anche
l’obbligo di biglietti nominativi, che pero’ non sono previsti dal
decreto legge. Alla richiesta di parere in proposito "non sono stati
allegati specifici elementi che consentano all’Autorità di ritenere allo stato
proporzionata una misura cosi’ delicata a fronte degli innumerevoli dati
personali che dovrebbero essere trattati
" e di verificare la sua
effettiva utilità rispetto alle finalità perseguite e alle modalità con le
quali si svolgono gli incidenti, tenuto conto che potrebbero essere adottate
altre forme di controllo per identificare i tifosi violenti ed escluderli dagli
stadi.

Rilevando che spetta alle autorità di pubblica
sicurezza valutare la sussistenza dei presupposti per adottare idonee misure di
prevenzione e repressione di incidenti negli stadi, il Garante ha specificato
che, qualora le autorità competenti ritenessero in ogni caso necessari i
biglietti nominativi, si dovranno indicare specificamente: la decorrenza del
nuovo sistema; il titolare e il responsabile del trattamento dei dati (chi
dovrebbe, cioè, gestire la banca dati); i tempi di conservazione dei dati
personali; i soggetti che hanno accesso alle informazioni; l’eventuale
intreccio tra banche dati e singole società calcistiche.

L’Autorità resta, quindi, in attesa di tempestive
comunicazioni in ordine alle decisioni del Ministero rispetto al parere
formulato.

Roma, 4 maggio 2005

 

https://www.litis.it

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