Competitività, via libera alle nuove norme (Ddl Senato 14.03.2005)
Via libera alle nuove norme sulla competitività e per il
sostegno delle imprese. L’Aula del Senato, il 4 maggio, ha infatti approvato
con il voto di fiducia, il maxiemendamento del Governo che ha parzialmente
riscritto le norme del provvedimento in materia di deleghe al governo per
riformare il diritto fallimentare e quello di procedura civile. Viene
introdotta l’"esdebitazione": il fallito potrà esercitare una nuova
attività senza attendere i cinque anni attualmente previsti e la fine delle
procedure per il risarcimento dei creditori. Favoriti anche gli accordi
stragiudiziali, anche in questo caso per consentire all’azienda di rimanere in
vita. Scontate – per ora – le pense sulla bancarotta, ma il governo si è
impegnato ad intervenire in sede di esercizio della delega. Il decreto prevede
poi maxi sconti Irap per chi assume al Sud (fino a 100 mila euro a dipendente),
premi di concentrazione per le imprese, multe salate per chi compra prodotti
contraffatti e un Alto commissario contro la contraffazione. Nel testo
confermata anche l’abolizione della firma del notaio per i passaggi di proprietà
per le auto, e introdotta la possibilità anche l’istituto della cessione del
quinto dello stipendio (in pratica la possibilità di ottenere prestiti senza
garanzie) per pensionati e lavoratori atipici. Il provvedimento prevede anche
nuove entrate con l’aumento delle tasse su birra e alcol per 115 milioni. Molte
innovazioni anche per quel che riguarda i rapporti con la pubblica
amministrazione: potenziata la cosiddetta Dia, la dichiarazione di inizio
attività in base alla quale basta autocertificare l’avvio di una impresa senza
attendere l’autorizzazione; previsto il silenzio assenso in base al quale la
mancata risposta entro un certo periodo (il termine di riferimento è di 90
giorni) da parte della pubblica amministrazione (su licenze e permessi vari)
viene considerata alla stregua di un assenso. Tra le altre norme aumentano le
deduzioni fiscali per chi dona alle Onlus, al Terzo settore e agli enti di
ricerca privati: si potrà dedurre fino al 10 per cento del reddito complessivo
fino ad un tetto di 70 mila euro. Quattro miliardi di euro vengono destinati ad
un progetto per la costruzione di dieci fregate della Marina militare. Via
libera anche alle assunzioni alla Consob mentre una norma precisa che le
Ferrovie dello Stato potranno continuare a beneficiare degli sconti
sull’energia dall’Enel. Arriva anche l’istituto della cessione del quinto dello
stipendio (in pratica la possibilità di ottenere prestiti senza garanzie) per
pensionati e lavoratori atipici. Il provvedimento torna ora alla Camera.
Ddl
Senato 3344 – Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale
Sostituire
l’articolo 1 con il seguente:
"1.
Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito
del Piano d’azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2.
Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata vigore
della presente legge, un decreto legislativo recante modificazioni al codice di
procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443. Il
decreto, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in
conformità ai princi’pi ed ai criteri direttivi previsti dal presente comma,
provvede a realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni
vigenti ed è adottato, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, nonchè sottoposto al parere della Assemblea
Generale della Corte Suprema di Cassazione ai sensi dell’articolo 93 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il parere è reso entro trenta giorni dalla
data di trasmissione; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in
mancanza del parere. Lo schema di decreto è successivamente trasmesso al
Parlamento, perchè si espresso il parere delle competenti Commissioni
parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione;
decorso tale termine, è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto
termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine
previsto dal precedente periodo o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è
prorogata di centoventi giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo, il Governo puo’ emanare disposizioni correttive e
integrative nel rispetto dei princi’pi e dei criteri direttivi di cui alla
presente legge e con la procedura di cui al presente comma.
3.
Nell’attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si atterrà ai
seguenti princi’pi e criteri direttivi:
a)
disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo
identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi
dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione, prevedendo che il vizio
di motivazione debba riguardare un fatto controverso; l’obbligo che il motivo
ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità dello stesso, con la chiara
enunciazione di un quesito di diritto; l’estensione del sindacato diretto della
Corte sull’interpretazione e sull’applicazione dei contratti collettivi
nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del numero 3)
dell’articolo 360 del codice di procedura civile; la non ricorribilità
immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il
giudizio e la ricorribilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente
il merito, con conseguente esclusione della riserva di ricorso avverso le prime
e la previsione della riserva di ricorso avverso le seconde; la distinzione fra
pronuncia delle sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite prevedendo che
la questione di giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei
casi di cui all’articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, e possa invece,
essere assegnata, negli altri casi, alle sezioni semplici se sulla stessa si
siano in precedenza pronunziate le sezioni unite; il vincolo delle sezioni
semplici al precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione
semplice non intenda aderire al precedente, debba reinvestire le sezioni unite
con ordinanza motivata; l’estensione delle ipotesi di decisione nel merito,
possibile anche nel caso di violazione di norme processuali; l’enunciazione del
principio di diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto
dell’impugnazione e con riferimento a tutti i motivi della decisione;
meccanismi idonei, modellati sull’attuale articolo 363 del codice di procedura
civile, a garantire l’esercitabilità della funzione nomofilattica della Corte
di Cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi
dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione. Prevedere la revocazione
straordinaria e l’opposizione di terzo contro le sentenze di merito della
cassazione, disciplinandone la competenza;
b)
riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell’arbitrato prevedendo: la
disponibilità dell’oggetto come unico e sufficiente presupposto
dell’arbitrato, salva diversa disposizione di legge; che, per la stipulazione
di compromesso e di clausola compromissoria, vi sia un unico criterio di capacità,
riferito al potere di disporre in relazione al rapporto controverso; una
disciplina relativa all’arbitrato con pluralità di parti, che garantisca nella
nomina degli arbitri il rispetto della volontà originaria o successiva delle
parti, nonchè relativa alla successione nel diritto controverso ed alla
partecipazione dei terzi al processo arbitrale, nel rispetto dei principi
fondamentali dell’istituto; una disciplina specifica finalizzata a garantire
l’indipendenza e l’imparzialità degli arbitri; una disciplina unitaria e
completa della responsabilità degli arbitri, anche tipizzando le relative
fattispecie; una disciplina dell’istruzione probatoria, con la previsione di
adeguate forme di assistenza giudiziaria; che gli arbitri possano conoscere in
via incidentale delle questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per
legge sia necessaria la decisione con efficacia di giudicato autonomo; una
razionalizzazione della disciplina dei termini per la pronuncia del lodo, anche
con riferimento alle ipotesi di proroga degli stessi; una semplificazione e una
razionalizzazione delle forme e delle modalità di pronuncia del lodo; che il
lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di una sentenza; una
razionalizzazione delle ipotesi attualmente esistenti di impugnazione per
nullità secondo i seguenti princi’pi: a) subordinare la controllabilità del
lodo ai sensi del secondo comma dell’articolo 829 del codice di procedura
civile alla esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di legge
e salvo il contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, b)
disciplinare il procedimento, prevedendo le ipotesi di pronuncia rescissoria da
parte del giudice dell’impugnazione per nullità, c) disciplinare in generale i
rapporti fra arbitro e giudice, ivi compresa l’eccezione di patto
compromissorio; una disciplina dell’arbitrato amministrato, assicurando che
l’intervento dell’istituzione arbitrale nella nomina degli arbitri abbia luogo
solo se previsto dalle parti e prevedendo, in ogni caso, che le designazioni
compiute da queste ultime siano vincolanti; la eliminazione del capo dedicato
all’arbitrato internazionale, con tendenziale estensione della relativa
disciplina all’arbitrato interno, salvi gli opportuni adattamenti, con
esclusione di quanto previsto dall’articolo 838 del codice di procedura civile;
la previsione che le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione
in presenza di patto compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed
espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni
caso il rispetto del principio del contraddittorio, la sindacabilità in via di
azione o di eccezione della decisione per vizi del procedimento e la possibilità
di fruire della tutela cautelare.
4.
Nell’esercizio della delega di cui ai commi 2 e 3, il Governo puo’ revisionare
la formulazione letterale e la sistemazione topografica degli articoli del
vigente codice e delle altre norme processuali civili vigenti non direttamente
investiti dai principi di delega in modo da accordarle con le modifiche
apportate dalla legge delegata.
5.
Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princi’pi e dei
criteri direttivi di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi recanti la
riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio
decreto 16 marzo 1942, n. 67, e successive modificazioni. La riforma, nel
rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi
e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizza il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti, nonchè la riconduzione della
disciplina della transazione in sede fiscale per insolvenza o assoggettamento a
procedure concorsuali al concordato preventivo come disciplinato in attuazione
della presente legge. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e
successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da
parte delle Commissioni competenti che sono resi entro il termine di trenta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati
anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del
presente comma o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di
sessanta giorni.
6.
Nell’esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo si attiene seguenti
princi’pi e criteri direttivi:
modificare
la disciplina del fallimento, secondo i seguenti principi:
1)
semplificare la disciplina attraverso l’estensione dei soggetti esonerati
dall’applicabilità dell’istituto e l’accelerazione delle procedure applicabili
alle controversie in materia;
2)
ampliare le competenze del comitato dei creditori consentendo una maggiore
partecipazione dell’organo alla gestione della crisi dell’impresa; coordinare i
poteri degli altri organi della procedura;
3)
modificare la disciplina dei requisiti per la nomina a curatore, annoverando
tra i soggetti legittimati a ricoprire la carica gli studi professionali
associati, le società tra professionisti, nonchè coloro che abbiano
comprovate capacità di gestione imprenditoriale;
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