DPR 75 01/03/2005 – Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
L’accesso delle persone disabili ai servizi informatici e
telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità è
ora tutelato e garantito. Secondo il decreto del presidente della Repubblica n.
75 del 1 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio
passato, i servizi realizzati tramite sistemi informatici utilizzati dalle
pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici, le aziende private
concessionarie di servizi pubblici, le aziende municipalizzate regionali, gli
enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, le aziende di trasporto e di
telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e le aziende
appaltatrici di servizi informatici devono fornire informazioni fruibili anche
da parte di disabili che necessitano di tecnologie assistite, quali strumenti e
soluzioni tecniche, hardware e software, che permettano di superare o ridurre
le condizioni di svantaggio. Spetta al Centro nazionale per l’informatica nella
pubblica amministrazione (Cnipa) ed ai suoi valutatori – soggetti qualificati
iscritti in un apposito elenco – certificare l’affabilità dei servizi e, in
caso di esito positivo, rilasciare un attestato di accessibilità. Accessibilità
il cui mantenimento deve essere verificabile dai valutatori del Cnipa per i
soggetti privati; da un responsabile informatico interno per le amministrazioni
pubbliche centrali; autonomamente organizzato per le regioni, le province
autonome e gli enti locali.
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 2005, n. 75
Regolamento
di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l’accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l’articolo
87[1] della Costituzione;
Visto
l’articolo
17, comma 1[2], della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
l’articolo
10[3] della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per
favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto
il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto2001[4],
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, recante delega
di funzioni del Presidente del
Consiglio
dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio,
dott. Lucio Stanca;
Visto
il decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39[5], recante norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell’articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive
modificazioni;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 2004;
Sentite
le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, nonchè quelle
di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di
hardware e software;
Acquisita
l’intesa della Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 23 settembre
2004;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell’adunanza del 25 ottobre 2004;
Esperita
la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva n.
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata
dalla direttiva n. 98/48/CE del
Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno
1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000,n.
427[6];
Acquisito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25
febbraio 2005;
Sulla
proposta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro per le pari opportunità;
E
m a n a
il
seguente regolamento:
Articolo 1.
Definizioni
1.
Ai fini del presente regolamento s’intende per:
a)
accessibilità: ai sensi dell’articolo 2, comma 1[7],
lettera a), della legge 9 gennaio 2004, n. 4, la capacità dei sistemi
informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche,
di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni,
anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie
assistive o configurazioni particolari;
b)
tecnologie assistive: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della
legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software,
che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di
svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;
c)
valutazione: processo con il quale si riscontra la rispondenza dei servizi ai
requisiti di accessibilità;
d)
verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti
informatici, sulla base di parametri tecnici;
e)
verifica soggettiva: valutazione del livello di qualità dei servizi, già
giudicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con l’intervento
del destinatario, anche disabile, sulla base di considerazioni empiriche;
f)
fruibilità: la caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità
e semplicità d’uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell’utente,
di gradevolezza e di soddisfazione nell’uso del prodotto;
g)
soggetti privati: soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3 della legge
n. 4 del 2004;
h)
valutatori: soggetti iscritti nell’apposito elenco e qualificati a certificare
le caratteristiche di accessibilità dei servizi.
Articolo 2.
Criteri e principi generali per l’accessibilità
1.
Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici che
presentano i seguenti requisiti:
a)
accessibilità al contenuto del servizio da parte dell’utente;
b)
fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata anche da:
1)
facilità e semplicità d’uso, assicurando, fra l’altro, che le azioni da
compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro;
2)
efficienza nell’uso, assicurando, fra l’altro, la separazione tra contenuto,
presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, nonchè la
possibilità di rendere disponibile l’informazione attraverso differenti canali
sensoriali;
3)
efficacia nell’uso e rispondenza alle esigenze dell’utente, assicurando, fra
l’altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e
informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l’accesso;
4)
soddisfazione nell’uso, assicurando, fra l’altro, l’accesso al servizio e all’informazione
senza ingiustificati disagi o vincoli per l’utente;
c)
compatibilità con le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle
raccomandazioni e nelle direttive sull’accessibilità dell’Unione europea,
nonchè nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli
indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali,
operanti nel settore, quali l’International Organization for Standardization
(ISO) e il World Wide Web Consortium (W3C).
2.
Con apposito decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di



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