Al “difensore civico” non può demandarsi un potere d’intervento incidente sull’autonomia costituzionale dell’Ente sostituito – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 167 del 29/04/2005
Ancora un richiamo
alla correttezza, nella conduzione dei rapporti tra Stato, Regioni ed Enti
locali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fatto ricorso alla Corte
Costituzionale per correggere il tiro di una legge regionale in tema di
"controllo sostitutivo" sugli atti "obbligatori". Nello
specifico, si è trattato della Legge della Regione Abruzzo n.4 del 23 gennaio
2004, con la quale si attribuiva al "difensore civico regionale" il
potere di controllare enti locali ed enti dipendenti dalla Regione, prevedendo
interventi sostitutivi "in caso d’inerzia e di inadempimento" nelle
attività da adottarsi "entro termini perentori". La disposizione,
contenuta nell’art.1 della Legge impugnata, è stata vista confliggere con gli
artt.114, 117 e 120 della Carta Costituzionale, per avere mancato, in buona
sostanza, al rispetto della riserva di competenze, delle regole di correttezza
procedurale e, in ultima analisi, al rispetto della giusta
"ordinazione" nei rapporti istituzionali. I Giudici della Consulta
hanno pero’ conclusivamente insistito su un aspetto della questione, che sembra
rivelare la maggiore vulnerabilità della logica regionale. Mai, infatti, al
"difensore civico" si sarebbe dovuto demandare un potere d’intervento
cosi’ vasto e incidente "sull’ordine delle competenze e sull’autonomia
costituzionale dell’ente sostituito". E questo, perchè, esorbitando tale
organo dalle semplici funzioni di tutela della legalità e della regolarità
amministrativa cui è destinato, per portarsi sul piano di una non più
generica vigilanza e d’intervento (ancorchè "sostitutivo"), lo
stesso richiederebbe qualificazione di "organo di governo", con
competenze e responsabilità politiche, proprie dei vertici decisionali
regionali. Il contrasto si è risolto nella dichiarazione d’illegittimità
costituzionale della norma contestata. Il "difensore civico"
regionale d’Abruzzo dovrà rientrare nei ranghi di una funzione puramente
garantista della regolarità formale delle procedure e del tutto accessoria a
quella del Governo della Regione
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Sentenza 167/2005 |
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Giudizio |
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Presidente |
CAPOTOSTI |
Relatore |
CAPOTOSTI |
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Udienza |
22/03/2005 |
Decisione del |
18/04/2005 |
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Deposito del |
29/04/2005 |
Pubblicazione |
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Ricorsi |
48/2004 |
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Massime: |
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ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: – Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente – Fernanda CONTRI – Guido NEPPI – Annibale MARINI “ – Franco BILE “ – Giovanni – Francesco AMIRANTE “ – Ugo DE SIERVO “ – Romano VACCARELLA “ – Paolo MADDALENA “ – Alfio FINOCCHIARO “ – Alfonso QUARANTA “ – Franco GALLO “ ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità |

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