Al “difensore civico” non può demandarsi un potere d’intervento incidente sull’autonomia costituzionale dell’Ente sostituito – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 167 del 29/04/2005

Ancora un richiamo
alla correttezza, nella conduzione dei rapporti tra Stato, Regioni ed Enti
locali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fatto ricorso alla Corte
Costituzionale per correggere il tiro di una legge regionale in tema di
"controllo sostitutivo" sugli atti "obbligatori". Nello
specifico, si è trattato della Legge della Regione Abruzzo n.4 del 23 gennaio
2004, con la quale si attribuiva al "difensore civico regionale" il
potere di controllare enti locali ed enti dipendenti dalla Regione, prevedendo
interventi sostitutivi "in caso d’inerzia e di inadempimento" nelle
attività da adottarsi "entro termini perentori". La disposizione,
contenuta nell’art.1 della Legge impugnata, è stata vista confliggere con gli
artt.114, 117 e 120 della Carta Costituzionale, per avere mancato, in buona
sostanza, al rispetto della riserva di competenze, delle regole di correttezza
procedurale e, in ultima analisi, al rispetto della giusta
"ordinazione" nei rapporti istituzionali. I Giudici della Consulta
hanno pero’ conclusivamente insistito su un aspetto della questione, che sembra
rivelare la maggiore vulnerabilità della logica regionale. Mai, infatti, al
"difensore civico" si sarebbe dovuto demandare un potere d’intervento
cosi’ vasto e incidente "sull’ordine delle competenze e sull’autonomia
costituzionale dell’ente sostituito". E questo, perchè, esorbitando tale
organo dalle semplici funzioni di tutela della legalità e della regolarità
amministrativa cui è destinato, per portarsi sul piano di una non più
generica vigilanza e d’intervento (ancorchè "sostitutivo"), lo
stesso richiederebbe qualificazione di "organo di governo", con
competenze e responsabilità politiche, proprie dei vertici decisionali
regionali. Il contrasto si è risolto nella dichiarazione d’illegittimità
costituzionale della norma contestata. Il "difensore civico"
regionale d’Abruzzo dovrà rientrare nei ranghi di una funzione puramente
garantista della regolarità formale delle procedure e del tutto accessoria a
quella del Governo della Regione

 

Sentenza 167/2005

Giudizio

 

Presidente

CAPOTOSTI

  Relatore

CAPOTOSTI

Udienza
Pubblica del

22/03/2005

  Decisione del

18/04/2005

Deposito del

29/04/2005

  Pubblicazione
in G. U.

 

 

Ricorsi
in via principale

48/2004  

Massime:

 

 

 

SENTENZA N.167

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Piero Alberto   CAPOTOSTI   Presidente

– Fernanda        CONTRI        
Giudice

– Guido           NEPPI
MODONA     

– Annibale        MARINI           

– Franco          BILE             

– Giovanni
Maria  FLICK            

– Francesco       AMIRANTE         

– Ugo             DE SIERVO        

– Romano          VACCARELLA       

– Paolo           MADDALENA        

– Alfio           FINOCCHIARO      

– Alfonso         QUARANTA         

– Franco          GALLO            

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004,
n. 4 (Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti
dipendenti dalla Regione), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri, notificato il 9 aprile 2004, depositato in Cancelleria il 19
successivo ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2004.

   
Udito
nell’udienza pubblica del 22 marzo 2005 il Giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;

   
udito
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