Diritto societario: la competenza per territorio, nei procedimenti camerali, spetta al giudice del luogo in cui la società ha la sede legale – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 194 del 10/05/2005
Non fondati i dubbi sul
radicamento davanti al giudice della sede legale. Scelta ragionevole in nome
della speditezza e della semplificazione
Diritto societario: la competenza per territorio, nei procedimenti camerali,
spetta al giudice del luogo in cui la società ha la sede legale. Cosi’ la
Corte costituzionale con la sentenza 194/05 (depositata ieri, 10 maggio,
redatta da Annibale Marinii) ha
dichiarato legittimo l’articolo 25 comma 1 del decreto legislativo 5/2003.A sollevare la questione era stato il Tribunale di Agrigento nella parte in cui
stabilisce che la competenza per territorio, nei procedimenti camerali in
materia di diritto societario, spetta al giudice del luogo in cui la società
ha la propria sede legale. Il remittente sosteneva, inoltre, che la norma,
escludendo il criterio generale che affida il caso al giudice del luogo in cui
l’impresa ha la sua sede effettiva, violerebbe il principio che vieta
l’introduzione di modifiche alla competenza per materia o per territorio. Ma
non solo. Introdurrebbe, anche, un’ingiustificata disparità di trattamento
rispetto ai procedimenti ordinari di cognizione nella medesima materia
societaria, per i quali rimarrebbe, al contrario, applicabile il principio
generale.
La Consulta, nel dichiarare non fondata la questione ha fornito, pero’,
importanti chiarimenti. La norma censurata, infatti, non individua un diverso
criterio di competenza per territorio, ma interviene sul quello già utilizzato
dall’articolo 19 Cpc. In sostanza, ne precisa il significato, nel senso che, ai
fini del procedimento camerale, per sede della società deve intendersi
soltanto quella legale, escludendo del tutto quella effettiva.
La ratio di tale intervento, hanno spiegato i giudici delle leggi, si ricollega
al criterio della rapidità del procedimento camerale. Del resto, il più delle
volte, l’onere di dimostrare l’esistenza della sede effettiva della società
nel luogo in cui siede il giudice adito determina un incongruo appesantimento
dell’istruttoria. Conseguenza, il pregiudizio delle esigenze di celerità che
sono viceversa alla base stessa del rito camerale. (cri.cap, Diritto &
Giustizia)
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Sentenza 194/2005 |
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Giudizio |
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Presidente |
CAPOTOSTI |
Relatore |
MARINI |
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Camera |
06/04/2005 |
Decisione del |
05/05/2005 |
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Deposito del |
10/05/2005 |
Pubblicazione |
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Ordinanze |
845/2004 |
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Massime: |
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ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: – Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente – Fernanda CONTRI – Guido NEPPI MODONA " – Annibale MARINI " – Franco BILE " – Giovanni Maria FLICK " – Francesco AMIRANTE " – Ugo DE SIERVO " – Romano VACCARELLA " – Paolo MADDALENA " – Alfio FINOCCHIARO " – Alfonso QUARANTA " – Franco GALLO " ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità <span style='font-size:1 |

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