Diritto societario: la competenza per territorio, nei procedimenti camerali, spetta al giudice del luogo in cui la società ha la sede legale – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 194 del 10/05/2005

Non fondati i dubbi sul
radicamento davanti al giudice della sede legale. Scelta ragionevole in nome
della speditezza e della semplificazione

Diritto societario: la competenza per territorio, nei procedimenti camerali,
spetta al giudice del luogo in cui la società ha la sede legale. Cosi’ la
Corte costituzionale con la sentenza 194/05 (depositata ieri, 10 maggio,
redatta da Annibale Marinii) ha
dichiarato legittimo l’articolo 25 comma 1 del decreto legislativo 5/2003.A sollevare la questione era stato il Tribunale di Agrigento nella parte in cui
stabilisce che la competenza per territorio, nei procedimenti camerali in
materia di diritto societario, spetta al giudice del luogo in cui la società
ha la propria sede legale. Il remittente sosteneva, inoltre, che la norma,
escludendo il criterio generale che affida il caso al giudice del luogo in cui
l’impresa ha la sua sede effettiva, violerebbe il principio che vieta
l’introduzione di modifiche alla competenza per materia o per territorio. Ma
non solo. Introdurrebbe, anche, un’ingiustificata disparità di trattamento
rispetto ai procedimenti ordinari di cognizione nella medesima materia
societaria, per i quali rimarrebbe, al contrario, applicabile il principio
generale.
La Consulta, nel dichiarare non fondata la questione ha fornito, pero’,
importanti chiarimenti. La norma censurata, infatti, non individua un diverso
criterio di competenza per territorio, ma interviene sul quello già utilizzato
dall’articolo 19 Cpc. In sostanza, ne precisa il significato, nel senso che, ai
fini del procedimento camerale, per sede della società deve intendersi
soltanto quella legale, escludendo del tutto quella effettiva.
La ratio di tale intervento, hanno spiegato i giudici delle leggi, si ricollega
al criterio della rapidità del procedimento camerale. Del resto, il più delle
volte, l’onere di dimostrare l’esistenza della sede effettiva della società
nel luogo in cui siede il giudice adito determina un incongruo appesantimento
dell’istruttoria. Conseguenza, il pregiudizio delle esigenze di celerità che
sono viceversa alla base stessa del rito camerale. (cri.cap, Diritto &
Giustizia)

 

Sentenza 194/2005

Giudizio

 

Presidente

CAPOTOSTI

  Relatore

MARINI

Camera
di Consiglio del

06/04/2005

  Decisione del

05/05/2005

Deposito del

10/05/2005

  Pubblicazione
in G. U.

 

 

Ordinanze
di rimessione

845/2004  

Massime:

 

 

 

SENTENZA N. 194

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente

– Fernanda      CONTRI      
Giudice

– Guido         NEPPI MODONA    "

– Annibale      MARINI          "

– Franco        BILE            "

– Giovanni Maria     FLICK           "

– Francesco     AMIRANTE        "

– Ugo             DE SIERVO         "

– Romano          VACCARELLA        "

– Paolo         MADDALENA       "

– Alfio              FINOCCHIARO     "

– Alfonso       QUARANTA        "

– Franco        GALLO           "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 25, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e
di intermediazione finanziaria, nonchè in materia bancaria e creditizia, in
attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promosso con
ordinanza del 17 giugno 2004 dal Tribunale di Agrigento nel procedimento
civile vertente tra Curatela del Fallimento So.Ge.Im. s.p.a. e la Sicilcantieri s.r.l.,
iscritta al n. 845 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
44, prima serie speciale, dell’anno 2004.

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