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ORDINANZA N. 198
ANNO
2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
–
Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
–
Fernanda CONTRI Giudice
–
Guido NEPPI MODONA "
–
Annibale MARINI "
–
Franco BILE "
–
Giovanni Maria FLICK "
–
Francesco AMIRANTE "
–
Ugo DE SIERVO "
–
Romano VACCARELLA "
–
Paolo MADDALENA "
–
Alfio FINOCCHIARO "
–
Alfonso QUARANTA "
–
Franco GALLO "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato sorto a seguito dei decreti del Presidente della Repubblica del 7
aprile 2005, con i quali è stata fissata al 12 giugno 2005 la data per il
voto relativo ai referendum abrogativi ammessi con sentenze della
Corte costituzionale numeri 46, 47, 48 e 49 del 2005, nonchè della
deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 aprile 2005, avente ad
oggetto la fissazione della data del 12 giugno 2005 per lo svolgimento dei
referendum e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente,
promosso da Lanfranco Turci, Antonio Adolfo Maria Del Pennino, Rita
Bernardini, Barbara Maria Simonetta Pollastrini, Monica Soldano, Vittoria
Franco, Katia Zanotti, con ricorso depositato il 13 aprile 2005 ed iscritto
al n. 287 del registro ammissibilità conflitti.
Udito
nella camera di consiglio del 4 maggio 2005 il Giudice relatore Giovanni
Maria Flick.
Ritenuto
che, con ricorso depositato il 13 aprile 2005, Lanfranco Turci, Antonio
Adolfo Maria Del Pennino, Rita Bernardini, Barbara Maria Simonetta
Pollastrini, Monica Soldano, Vittoria Franco e Katia Zanotti, nella qualità
di promotori e presentatori di quattro referendum abrogativi
concernenti alcuni articoli della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita), sollevano conflitto di
attribuzione nei confronti del Presidente della Repubblica e del Consiglio
dei ministri in riferimento: a) ai decreti del Presidente della
Repubblica del 7 aprile 2005 che hanno indetto i referendum per il 12
giugno 2005; b) alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 7
aprile 2005 che ha fissato al 12 giugno 2005 la data di svolgimento dei
referendum; c) a “ogni altro atto presupposto, connesso e
conseguente” a quelli dianzi indicati;
che i ricorrenti deducono che il Governo avrebbe fatto cattivo uso del
potere attribuitogli dall’art. 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme
sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo) e in tal modo leso la sfera di attribuzioni dei
promotori del referendum, quale determinata dall’art. 75 della
Costituzione: e cio’ in quanto la data prescelta per il voto referendario
(il 12 giugno 2005) non terrebbe conto del fatto che, per una serie di
situazioni oggettive di carattere eccezionale ” in specie, la circostanza
che il 10 giugno hanno inizio, in quasi tutte le Regioni, le vacanze
scolastiche e che a partire dallo stesso giorno vi è il primo
scaglionamento delle ferie di ampi settori dell’impiego pubblico e privato ”
è ipotizzabile una scarsa partecipazione degli elettori;
che ” ad avviso dei ricorrenti ” cio’ determina il rischio del mancato
raggiungimento del quorum fissato dall’art. 75 Cost., e consente alle
forze politiche e sociali contrarie all’abrogazione di avvalersi
dell’astensione come strumento per conseguire detto scopo: obiettivo,
questo, che non puo’ essere perseguito o avallato dal Governo, neppure
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