Inammissibile il conflitto sulla data dei referendum – CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 198 del 10/05/2005

Resta
confermata la data del 12 giugno per lo svolgimento dei quattro referendum
abrogativi di alcuni articoli della legge sulla fecondazione assistita. La Corte
Costituzionale – con l’ordinanza n. 198 scritta dal giudice Giovanni Maria Flick
– ha infatti dichiarato inammissibile il conflitto tra poteri dello Stato
sollevato dai comitati promotori secondo i quali il governo avrebbe dovuto
preventivamente consultarli e avrebbe fatto, nel fissare al 12 giugno la data
dei referendum, un cattivo uso del potere di convocare i comizi referendari in
periodi di vacanze scolastiche e di ferie lavorative, e in questo modo avrebbe
leso la regolarità delle operazioni di voto per quanto riguarda il
raggiungimento del quorum. La Corte inoltre rileva che i comitati svolgono una
funzione costituzionalmente garantita, rappresentando oltre 500.000 elettori: ma
questa non si estende alla fissazione della data del referendum, che compete al
Governo. “Non è configurabile alcuna concorrente attribuzione,
costituzionalmente garantita, del comitato promotore del referendum riguardo
alla scelta della data di votazione entro la fascia temporale prestabilita dal
legislatore”.

Ordinanza 198/2005

Giudizio

 

Presidente


CAPOTOSTI

  Relatore


FLICK

Camera di
Consiglio del


04/05/2005

  Decisione del


05/05/2005

Deposito del


10/05/2005

  Pubblicazione
in G. U.

 

 

 

 

Massime:

 

 

 



ORDINANZA N. 198

ANNO
2005


REPUBBLICA ITALIANA

IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA
CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:


Piero Alberto      CAPOTOSTI             Presidente


Fernanda           CONTRI                 Giudice


Guido              NEPPI MODONA              "


Annibale           MARINI                    "


Franco             BILE                      "


Giovanni Maria     FLICK                     "


Francesco          AMIRANTE                  "


Ugo                DE SIERVO                 "


Romano             VACCARELLA                "


Paolo              MADDALENA                 "


Alfio              FINOCCHIARO               "


Alfonso            QUARANTA                  "


Franco             GALLO                     "


ha
pronunciato la seguente


ORDINANZA

nel
giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato sorto a seguito dei decreti del Presidente della Repubblica del 7
aprile 2005, con i quali è stata fissata al 12 giugno 2005 la data per il
voto relativo ai referendum abrogativi ammessi con sentenze della
Corte costituzionale numeri 46, 47, 48 e 49 del 2005, nonchè della
deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 aprile 2005, avente ad
oggetto la fissazione della data del 12 giugno 2005 per lo svolgimento dei
referendum e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente,
promosso da Lanfranco Turci, Antonio Adolfo Maria Del Pennino, Rita
Bernardini, Barbara Maria Simonetta Pollastrini, Monica Soldano, Vittoria
Franco, Katia Zanotti, con ricorso depositato il 13 aprile 2005 ed iscritto
al n. 287 del registro ammissibilità conflitti.


   
Udito

nella camera di consiglio del 4 maggio 2005 il Giudice relatore Giovanni
Maria Flick.


   
Ritenuto

che, con ricorso depositato il 13 aprile 2005, Lanfranco Turci, Antonio
Adolfo Maria Del Pennino, Rita Bernardini, Barbara Maria Simonetta
Pollastrini, Monica Soldano, Vittoria Franco e Katia Zanotti, nella qualità
di promotori e presentatori di quattro referendum abrogativi
concernenti alcuni articoli della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita), sollevano conflitto di
attribuzione nei confronti del Presidente della Repubblica e del Consiglio
dei ministri in riferimento: a) ai decreti del Presidente della
Repubblica del 7 aprile 2005 che hanno indetto i referendum per il 12
giugno 2005; b) alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 7
aprile 2005 che ha fissato al 12 giugno 2005 la data di svolgimento dei
referendum
; c) a “ogni altro atto presupposto, connesso e
conseguente” a quelli dianzi indicati;

   
che i ricorrenti deducono che il Governo avrebbe fatto cattivo uso del
potere attribuitogli dall’art. 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme
sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo) e in tal modo leso la sfera di attribuzioni dei
promotori del referendum, quale determinata dall’art. 75 della
Costituzione: e cio’ in quanto la data prescelta per il voto referendario
(il 12 giugno 2005) non terrebbe conto del fatto che, per una serie di
situazioni oggettive di carattere eccezionale ” in specie, la circostanza
che il 10 giugno hanno inizio, in quasi tutte le Regioni, le vacanze
scolastiche e che a partire dallo stesso giorno vi è il primo
scaglionamento delle ferie di ampi settori dell’impiego pubblico e privato ”
è ipotizzabile una scarsa partecipazione degli elettori;

   
che ” ad avviso dei ricorrenti ” cio’ determina il rischio del mancato
raggiungimento del quorum fissato dall’art. 75 Cost., e consente alle
forze politiche e sociali contrarie all’abrogazione di avvalersi
dell’astensione come strumento per conseguire detto scopo: obiettivo,
questo, che non puo’ essere perseguito o avallato dal Governo, neppure

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