DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n.77 – Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro

Il
decreto legislativo del 15 aprile 2005 n. 77, definisce le norme generali
relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge
marzo 2003 n.53. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età,
ferma restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il
contratto di apprendistato, possono presentare la richiesta di svolgere
l’intera formazione dai quindici ai diciotto anni, ovvero parte di essa, attraverso
l’alternanza di periodi di studio e di lavoro. Quanto sopra, per assicurare ai
giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili
nel mercato del lavoro e quindi di arricchire la formazione acquisita nei
percorsi scolastici e formativi, favorendo l’orientamento dei giovani e
valorizzandone le vocazioni personali. I percorsi in alternanza sono
prospettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità
dell’istituzione scolastica o formativa. Fermo restando le competenze
specifiche delle regioni e delle province di Trento e Bolzano, le istituzioni
scolastiche e formative stipulano apposite convenzioni con le imprese, con le
associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria
artigianato ed agricoltura, ovvero con gli enti pubblici o privati. Le
istituzioni, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei
percorsi in alternanza scuola-lavoro, nell’ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio. Tutto cio’ non viene applicato alle scuole, enti e istituti di
formazione e istruzione militare. E’ istituito, a livello nazionale, il
Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell’alternanza scuola-lavoro. Il
Comitato è stabilito assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati,
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle
rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la valutazione dei
percorsi il Comitato si coordina con l’Istituto nazionale di valutazione del
sistema dell’istruzione (INVALSI). I percorsi in alternanza si articolano in
periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienza
di lavoro. Questi ultimi fanno parte integrante dei percorsi formativi
personalizzati. Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale è svolta da
un docente tutor interno e da un dovente tutor esterno. Il primo svolge il
ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e
verifica, con la collaborazione del tutor esterno, il corretto svolgimento del
percorso stesso. Il secondo favorisce l’inserimento dello studente nel contesto
operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce
all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e
valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi. Le
istituzioni scolastiche e formative verificano e valutano gli apprendimenti
degli studenti e certificano le competenze da essi acquisite, che costituiscono
crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per
il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi
tra i sistemi, compresa l’eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.
Le valutazioni e le certificazioni delle competenze acquisite dai disabili,
sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Fino
all’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
g), della legge 28 marzo 2003, n. 53, i percorsi in alternanza possono essere
realizzati negli istituti di istruzione secondaria superiore secondo
l’ordinamento vigente.

 

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n.77

Definizione delle norme generali relative
all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo
2003, n. 53. (GU n. 103 del 5-5-2005)

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della
Costituzione; [1]

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53,
recante delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale, ed in particolare, l’articolo 4 [2]
che
prevede l’emanazione di un apposito decreto legislativo per la definizione
delle norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro;

Vista
la legge 20 marzo 2000, n. 62, [3]
recante norme per la parità scolastica
e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;

Vista
la legge 14 febbraio 2003, n. 30, [4]
recante delega al
Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro;

Visto
il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; [5]

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, [6] e successive
modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, ed in particolare l’articolo 21; [7]

Vista
la legge 24 giugno 1997, n. 196, [8]
che fissa norme in
materia di promozione dell’occupazione;

Visto
il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; [9]
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; [10]

Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

Sentite le Associazioni maggiormente
rappresentative dei datori di lavoro;

Considerato che, nella seduta del 14 ottobre
2004, la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ha
espresso la mancata intesa;

Ritenuto necessario, al fine di dare concreta
attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, attivare la
procedura di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;

Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 novembre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati, resi in data 9 e 16 febbraio 2005, e del Senato
della Repubblica, espressi in data 9 e 23 febbraio 2005; Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005; Su
proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto
legislativo:Articolo 1.

Ambito di applicazione

1.Il presente decreto disciplina l’alternanza
scuola-lavoro, di seguito denominata: "alternanza", come modalità di
realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel
sistema dell’istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai
giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili
nel mercato del lavoro.Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di
età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il
contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 48 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, [11]
possono presentare la
richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di
cui all’articolo 9, comma 1, l’intera
formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l’alternanza di
periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione
scolastica o formativa. 2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati,
verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o
formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le
rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi
inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per
periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono
rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative,
nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche
risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza
scuola-lavoro.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano alle scuole, enti e istituti di formazione e istruzione
militare.

Articolo
2.

Finalità dell `alternanza

1. Nell’ambito del sistema dei licei e del
sistema dell’istruzione e della formazione professionale, la modalità di
apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni
individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti
finalità: a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto
il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo
ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza
pratica; b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e
formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del
lavoro; c) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; d) realizzare
un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo
del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei
soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, nei processi formativi; e) correlare
l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del
territorio.

Articolo
3.

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https://www.litis.it

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