Concessioni edilizie: l’amministrazione non risponde del ritardo. TAR VENETO, Sezione II, Sentenza n. 1729 del 12/04/2005


Il risarcimento del danno a seguito dell’annullamento giurisdizionale della
concessione edilizia è configurabile solo quanto il rilascio del provvedimento
amministrativo sia un atto dovuto esente all’esercizio di poteri discrezionali
da parte del Comune.
Il caso prende le mosse dal rifiuto nel rilascio di una concessione edilizia
relativa all’ampliamento di un capannone artigianale sulla base della presunta
necessità di un piano di lottizzazione.
La società impugna il provvedimento di diniego ottenendone l’annullamento;
successivamente, chiede all’amministrazione comunale il risarcimento dei danni
conseguenti ai ritardi subiti.
Dal suo canto il Comune, resiste alla domanda affermando che il rilascio della
concessione è stato reso possibile esclusivamente in seguito alla
riclassificazione dell’area interessata dall’intervento edificatorio.
Il Tar, investito della questione, ha ritenuto che la società fosse titolare di
un interesse legittimo pretensivo nel senso che poteva vantare esclusivamente il
diritto a che l’amministrazione comunale vagliasse la domanda tesa al rilascio
della concessione esprimendosi sul progetto presentato.
Sotto questo profilo aveva ritenuto illegittimo il diniego e, conseguentemente,
aveva riconosciuto le ragioni della società.
Peraltro, nella prospettazione effettuata dal Tar, ottenere il rilascio della
C.E., non presuppone automaticamente il diritto all’ottenimento del risarcimento
dei danni subiti in relazione al ritardo.
In particolare, il riconoscimento del risarcimento dei danni è configurabile
solo quando il rilascio del provvedimento amministrativo non sia sottoposto
all’esercizio di alcuna attività discrezionale mentre, a contrario, deve essere
escluso quando la p.a. eserciti i propri poteri discrezionali.
Su queste basi il Tar ha ritenuto che la società non fosse legittimata
all’ottenimento del ristoro dei danni subiti in quanto la Pa, valutando il
progetto sottoposto alla sua attenzione, aveva la possibilità di esercitare la
propria discrezionalità in merito all’esecuzione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria.
Cio’ premesso, il Collegio osserva che il risarcimento del danno puo’ ammettersi
solo quando il rilascio del provvedimento favorevole, conseguente
all’intervenuto annullamento giurisdizionale, sia doveroso per l’amministrazione
ed escluda apprezzamenti discrezionali, e cioè residui soltanto un potere
vincolato, da esercitarsi entro i confini segnati dalla sentenza di
annullamento. (Donato Palombella,
www.dirittoegiustizia.it
)
 

 


REPUBBLICA
ITALIANA


IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,
Sezione Seconda, costituito da:

            Luigi Trivellato         
                  Presidente

            Lorenzo Stevanato                       Consigliere,
relatore

            Elvio Antonelli                             Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 3705/00 proposto da Ditta Novalegno
s.n.c., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Claudio Mussato e Ugo Ticozzi con domicilio eletto presso lo studio del
secondo in Venezia-Mestre, Corso del Popolo 58;


contro


il Comune di Comelico Superiore, in persona del Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Livio Viel e
Francesco M. Curato
con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, S. Croce 468/B;


per
la condanna


dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno
ingiusto causato alla società ricorrente dal provvedimento sindacale
28.12.1995 n. prot. 8200 di diniego della concessione edilizia, riconosciuto
illegittimo ed annullato da questo Tribunale, e dal conseguente ritardo con cui
le è stata successivamente rilasciata la concessione edilizia 14.6.1999 n.
3280.

           
Visto il
ricorso con i relativi allegati;

           
visto
l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata;

           
viste le
memorie prodotte;

           
visti
gli atti tutti della causa;

           
uditi
alla pubblica udienza del 10 marzo 2005 (relatore il Consigliere Lorenzo
Stevanato) gli avv.ti Mussato per la ricorrente e Curato per l’amministrazione.

           
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


La società ricorrente nel
1990 presento’ al Comune di Comelico Superiore una domanda di concessione
edilizia per l’edificazione di un capannone pertinenziale alla segheria di cui
essa è titolare. L’istanza fu rigettata con provvedimento sindacale 28.12.1995
n. prot. 8200, nel rilievo che occorreva predisporre un piano di lottizzazione.


Tale provvedimento fu
impugnato davanti a questo Tribunale che, con sentenza della seconda sezione n.
200 del 13.2.1999, accolse il ricorso ed annullo’ il provvedimento, per
contraddittorietà con una precedente determinazione e per illogicità della
motivazione.


In esito alla sentenza,
passata in giudicato, l’amministrazione si pronuncio’ nuovamente sulla domanda
della ricorrente rilasciando la concessione edilizia 14.6.1999 n. 3280.


Col presente ricorso è
stata proposta un’azione di accertamento e di condanna al risarcimento del
danno patrimoniale asseritamene derivante alla ricorrente dal ritardo nel
rilascio della concessione edilizia, ritardo causato da un provvedimento
riconosciuto illegittimo da questo Tribunale e lesivo della sfera giuridica
dell’interessata. Sussisterebbero, inoltre, gli estremi della colpa
dell’amministrazione e del nesso causale tra l’illegittimo diniego
ed il danno patrimoniale,
consistente in maggiori costi ed in perdita di utili d’impresa e d’immagine.


Il danno viene
complessivamente quantificato in euro 350.000.

           
L’Amministrazione
intimata, costituita in giudizio, ha contestato la fondatezza della pretesa
azionata, concludendo per la reiezione del gravame.


D I
R I T T O


Col ricorso all’esame è stata proposta un’azione di
condanna al risarcimento del danno derivante alla società ricorrente dal
provvedimento del Sindaco di Comelico Superiore 28.12.1995 n. prot. 8200 di
diniego della concessione edilizia per l’edificazione di un capannone
artigianale, annullato con sentenza di questa Sezione n. 200 del 13.2.1999, e
dal conseguente ritardo con cui le è stata successivamente rilasciata la
concessione edilizia 14.6.1999 n. 3280.


L’annullamento
giurisdizionale del provvedimento venne motivato da questa Sezione nel rilievo
che il diniego della concessione edilizia incorreva nei vizi di
contraddittorietà con una precedente determinazione del Sindaco (nella quale
si dava atto dell’esistenza delle principali opere di urbanizzazione) e di
illogicità della motivazione, in relazione alla circostanza che il manufatto
esistente (rispetto al quale l’edificio progettato si pone come completamento)
sarebbe stato costruito in difformità dalla concessione edilizia.


In esito alla sentenza,
passata in giudicato, l’Amministrazione comunale si è pronunciata nuovamente
sulla domanda della ricorrente rilasciando la concessione edilizia 14.6.1999 n.
3280.


Il rilascio della
concessione è motivato col rilievo che l’area è stata riclassificata nella
variante al p.r.g., adottata dal Consiglio comunale il 2.5.1999, da zona D2
(soggetta a piano attuativo) a zona D1 artigianale di completamento e, quindi,
che è stata acclarata la natura dell’area in controversia “di completamento”,
cio’ che comporta l’applicabilità degli artt. 9 e 109 della L.R. 61/85. Il
combinato disposto di tali norme, infatti, consente, “anche in assenza degli
strumenti urbanistici attuativi preventivamente richiesti dai vigenti strumenti
urbanistici generali, gli interventi singoli o di comparto, di cui al penultimo
comma dell’art. 9 (cioè quelli di completamento su parti del territorio già
dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria) in
attuazione diretta del Piano Regolatore Generale”.


Cio’ premesso, il Collegio
osserva che la ricorrente, quando le fu negata la concessione edilizia nel
1995, era titolare di una posizione di interesse legittimo di natura
pretensiva, aveva cioè una pretesa qualificata, cioè tutelata
(indirettamente) dall’ordinamento, che l’Amministrazione si pronunciasse sulla
domanda di concessione edilizia verificando la conformità del progetto
presentato alle norme urbanistiche ed al piano regolatore generale.


Tale pretesa ha trovato
riconoscimento nella citata sentenza di questa Sezione che ha annullato,
siccome illegittimo, il citato provvedimento 28.12.1995 di diniego della
concessione, ravvisandone l’illegittimità per eccesso di potere sotto i
profili della contraddittorietà e dell’illogicità della motivazione.


In altri termini, la
soddisfazione dell’interesse legittimo pretensivo del ricorrente si è tradotta
nel solo riconoscimento, da parte di questo Tribunale, di vizi sintomatici ed
estrinseci.


Ma l’annullamento del
provvedimento negativo per tali vizi non ha assunto contenuti sostanziali
ulteriori nei confronti dell’amministrazione soccombente, nel senso cioè che
sia stata accertata la doverosità del rilascio della concessione edilizia
richiesta: doveva solo essere riesaminata l’istanza con pronuncia esente dai
vizi accertati, cioè non contraddittoria e non illogicamente motivata.


L’interessata, percio

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