Risarcibile anche il lavoro della casalinga. i non può svolgere lavori domestici per un incidente stradale ha diritto ai danni – CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 4657 del 03/03/2005
La casalinga che, a
causa di un incidente stradale, non sia in grado di svolgere i lavori
domestici, ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali. Lo ha stabilito
la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione riconoscendo il risarcimento
ad una signora che, mentre si trovava in auto con il marito, era stata
investita da un autobus che aveva invaso la corsia opposta. La Suprema Corte ha
cosi’ aggiornato ed esteso la nozione di "casalinga", includendovi
qualsiasi persona che svolga esclusivamente, o anche in aggiunta ad una diversa
attività, lavori domestici, stabilendo che ha diritto al risarcimento del
danno patrimoniale se, a causa di un sinistro stradale, non sia più in grado,
in tutto o in parte, di svolgere direttamente tale attività.
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza
Civile, sentenza n.4657/2005 (Presidente: A. Giuliano; Relatore: A. Talevi)
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Nell’impugnata decisione lo svolgimento del
processo è esposto come segue.
Con atto di citazione notificato il 25-
26/10/1994, D. F. P. e A.
M. convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Roma l’ATAC, l’Ascoroma (ora
Le Assicurazioni di Roma) e A.
M. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza
dell’incidente stradale avvenuto in Roma il 24/10/1992, allorchè l’autobus
appartenente alla prima convenuta, assicurato dalla seconda e condotto dal
terzo aveva invaso la opposta corsia di marcia investendo l’autovettura Fiat
126 di proprietà della M. e condotta dalla P.
Mentre
il M. rimaneva contumace,
le società convenute si costituivano opponendosi alla domanda.
Inoltre l’ATAC chiedeva in via riconvenzionale
il risarcimento dei danni a sua volta subiti e a tal fine otteneva
autorizzazione a chiamare in giudizio l’Intercontinentale (ora incorporata
dalla Winterthur), assicuratrice dell’auto della M.
Questa società si costituiva contestando la
domanda proposta nei suoi confronti e chiedendo la condanna dell’ATAC e
rivelarla di quanto corrisposto a S. P., trasportata a bordo della Fiat 126.
Istruita la causa, il Tribunale adito, con
sentenza in data 11/12/1997- 13/2/1998, addebitava la responsabilità
dell’incidente per il 40% al M. e per il 60% alla P.; quindi condannava i
convenuti a pagare L. 577.350.000
a favore di quest’ultima e di L. 688.000 a favore della
M., oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e rifusione del
50% delle spese di lite; inoltre condannava la P., la M. e l’Intercontinentale
a pagare all’ATAC L. 3.720.000, oltre interessi legali dalla pubblicazione della
sentenza e refusione del 50% delle spese di lite.
La P. e la M. appellavano con atto notificato
il 20/9- 5/10/1998 lamentando con tre motivi l’erroneità della sentenza
impugnata, di cui chiedevano la riforma con declaratoria di responsabilità
esclusiva della controparte e liquidazione dei danni rispettivamente subiti in
misura più elevata.
Mentre
il M. rimaneva contumace
anche in questo grado, l’ATAC e Le Assicurazioni di Roma si costituivano
sostenendo l’infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
Inoltre la seconda proponeva appello
incidentale chiedendo venisse dichiarata la responsabilità esclusiva della P.
Anche la Winterthur proponeva appello
incidentale, ma per associarsi a quello principale e, quindi, chiedere la
condanna dell’ATAC a rimborsarle quanto dalla istante versato alla trasportata
Con sentenza 28/3- 19/4/2000 la Corte
d’Appello di Roma decideva come segue: definitivamente pronunciando sugli
appelli come in atti proposti avverso la sentenza resa tra le parti dal
Tribunale di Roma in data 11/12/1997, 13/2/1998, cosi’ provvede: rigetta
l’appello principale della P. e della M. e l’appello incidentale delle
Assicurazioni di Roma; in parziale accoglimento dell’appello incidentale della
Winterthur, che rigetta nel resto, condanna l’ATAC a pagare alla medesima la
somma di 20.000.000 oltre agli interessi dalla domanda al saldo; dichiara
interamente compensate tra tutte le parti le spese del grado.
Contro questa decisione hanno proposto ricorso
principale P. D.F. e M. A.
Ha resistito con controricorso l’ATAC s.p.a.,
già ATAC, Azienda delle Tramvie e Autobus Comunale Romana).
Ha resistito con controricorso proponendo
anche ricorso incidentale condizionato ex art. 371 2° c. c.p.c . la Winterthur
assicurazioni s.p.a.
Contro detto ricorso incidentale ha proposto
controricorso la predetta parte: Le Assicurazioni di Roma (Mutua Assicuratrice
Comunale Romana); la quale ha anche depositato memoria.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Anzitutto va disposta la riunione dei ricorsi
supra citati.
Le ricorrenti principali P. D.F. e M. A. artt.
115 e 116 c.p.c., arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze
istruttorie esponendo doglianze che possono essere sintetizzate come segue.
La dinamica dell’incidente è stata
ricostruita sulla base del rapporto dei carabinieri e dei rilevamenti da essi
eseguiti nonchè dalle dichiarazioni rese dall’unico teste L. L.
Le dichiarazioni rese dalla teste all’udienza
non sono diverse da quelle rese dai carabinieri.
Ella, già nella prima dichiarazione, aveva
affermato che la ricorrente frenava a causa dell’invasione di marcia del mezzo
ATAC.
Dalle risultanze istruttorie è emerso che la
P. marciava ad una velocità moderatissima, ed è stata trascinata
dall’autobus, che percorreva la strada in salita, per ben 10 metri; i
giudicanti non hanno nemmeno tenuto conto della velocità del mezzo.
In entrambi i gradi di giudizio si ribadisce
l’ipotesi dello sbandamento, ipotesi secondo loro confermata dalle foto, perchè
la macchina oltre ad essere danneggiata anteriormente lo è anche nella parte
laterale sinistra; deduzione illogica ed infondata in quanto l’autovettura
veniva urtata anteriormente e trascinata per oltre 10 metri, scaraventata contro
un albero; il danneggiamento latrale altro non era che la conseguenza dell’urto
posteriore e piegamento del tetto.
I giudicanti non avendo tenuto conto della
velocità della P., della frenata dovuta all’invasione del proprio senso di
marcia, hanno distorto la dinamica dell’incidente del sinistro.
Non si è nemmeno tenuto conto dello stato dei
luoghi.
La testimonianza del M., conferma che
l’autovettura non ha sbandato.
Dovrebbe, il M., spiegare, in base a quale
principio, una macchina che percorre la strada in discesa, dopo l’urto, riesce
a percorrere oltre 7 metri in salita (sua stessa ammissione) visto che lo
stesso percorreva la strada a velocità moderatissima.
M. ha mentito spudoratamente, ha negato di
aver invaso la opposta corsia di marcia; da un attento esame dello stato dei
luoghi è palese che un automezzo per affrontare la curva in questione deve per
forza invadere la corsia opposta.
La Corte di Appello, evidenzia che l’ipotesi
di sbandamento potrebbe essere confermata dal danneggiamento laterale della
Fiat 126, circostanza che non emerge da nessun atto e tanto meno dalle foto,
mentre è vero che le parti danneggiate sono parte anteriore e tettino e parte
posteriore.
L’addebito della responsabilità
dell’incidente, a carico della P., pari al 60% non è stata motivata, come
previsto dall’art. 2054.
Il motivo non puo’ essere accolto in quanto la
motivazione contenuta nell’impugnata decisione è sufficiente (anche se in
taluni punti parzialmente implicita), logica, non contraddittoria e rispettosa
della normativa in questione.
E’ opportuno aggiungere che le doglianze
esposte dalle ricorrenti, nella misura in cui si basano su specifiche
risultanze processuali debbono ritenersi inammissibili prima ancora che prive
di pregio per violazione del principio di autosufficienza del ricorso in quanto
non riportano ritualmente il contenuto delle risultanze stesse (nel giudizio di
legittimità, il ricorrente che deduce l’omessa o insufficiente motivazione
della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze
probatorie ha l’onere, in considerazione del principio di autosufficienza del
ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove
non (o mal) valutate, nonchè di indicare le ragioni del carattere decisivo
delle stesse; v. tra le altre Cass. n. 2838 del 25/3/1999, Cass. n. 3284 del
5/3/2003, e Cass. n. 14262 del 28/7/2004; cfr. Cass. a Sez. Un. N. 9561 del
16/6/2003).
Quanto agli asseriti vizi logici, occorre
rilevare che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede
di legittimità ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo se nel
ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia
riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della
controversia, e non puo’ invece consistere in un apprezzamento dei fatti e
delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata
norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e
valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo
logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta
dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del
proprio convincimento, e, all’uopo, valutare le prove, controllarne
l’attendibilità e la concludenza, e



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