Lavoro nero: la domanda di legalizzazione non può essere respinta sulla base di fatti successivi – TAR LAZIO, Sezione I Ter, Sentenza n. 3138 del 27/04/2005
La domanda di
legalizzazione del lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari deve essere
accolta se il richiedente possiede i requisiti previsti dalla legge al momento
della domanda, mentre sono irrilevanti i fatti successivi alla presentazione
della richiesta. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha cosi’
accolto il ricorso di un cittadino straniero contro il Ministero dell’Interno e
la Prefettura di Roma che ne avevano rigettato la domanda di emersione dal
lavoro irregolare in quanto a suo carico era pendente una denuncia. I giudici
amministrativi hanno invece chiarito che i presupposti richiesti dalla legge
per l’accoglimento di queste domande devono sussistere al momento della
proposizione della domanda o per il tempo necessario alla sua definizione,
mentre i fatti sopravvenuti non possono essere presi in considerazione.
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Sezione prima ter, sentenza n. 3138/2005
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sezione Prima ter –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 5235/2004, proposto da X
rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Tozzi, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in Roma, Largo Messina n.7;
contro
il Ministero dell’Interno e la Prefettura di
Roma, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato;
per l’annullamento
del decreto 8 aprile 2004 del Prefetto di
Roma, di rigetto della domanda di emersione di lavoro irregolare;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Udito alla Camera di Consiglio del 7 aprile
2005, fissata ai sensi dell’articolo 9 primo comma della legge 21 luglio 2000
n. 205, il relatore Luigi Tosti e uditi altresi’, per le parti, l’avv. Tozzi e
l’avvocato dello Stato Saulino, i quali hanno aderito alla proposta di
definizione immediata della causa nel merito;
Valutata la completezza del contraddittorio e
dell’istruttoria e ritenuta l’esistenza dei presupposti per emettere sentenza
in forma semplificata, essendo il ricorso manifestamente fondato;
Considerato che il ricorso ha ad oggetto un
provvedimento di rigetto della domanda di emersione di lavoro irregolare di
extracomunitario, ai sensi dell’articolo 1 comma ottavo
del D.L. 9 settembre 2002 n. 195 (convertito in L. 9 ottobre 2002 n. 222) [1],
motivato con riferimento ad una denuncia riportata dallo straniero per reati
rientranti in una delle ipotesi previste dagli artt. 380-381 c.p.p. [2],
Valutate le censure di violazione di legge e
di eccesso di potere, peraltro dedotte prima della conoscenza degli atti del
procedimento;
Vista la documentazione successivamente acquisita
al fascicolo di causa, dalla quale si evince che il ricorrente è stato
arrestato nell’agosto 2003 per il reato di rissa;
Considerato che il citato articolo 1 della
legge n. 222/2002, al quarto e quinto comma, faceva obbligo all’Amministrazione
di definire le domande di regolarizzazione nel breve termine di settanta giorni
dalla loro presentazione;
Ritenuto quindi, secondo costante
giurisprudenza di questa Sezione (Cfr. la recente sentenza n. 2466/2005), che
la verifica dei presupposti richiesti dall’ottavo comma dello stesso articolo 1
doveva essere condotta con riguardo alla data di presentazione della domanda o,
al limite, di quella prescritta per la sua definizione, e non ad elementi o
fatti sopravvenuti, se non espressamente valorizzati dal legislatore
Considerato inoltre che, successivamente alla
proposizione del ricorso, è stata pubblicata la sentenza 18 febbraio n. 78
della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità della normativa
in esame, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto
dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla sola
presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli artt. 380 e 381
cod. proc. pen. prevedono l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.
Ritenuto quindi di accogliere il ricorso, con
annullamento dell’atto impugnato;
Ritenuto tuttavia che sussistono giusti motivi
per compensare le spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio – Sezione Prima Ter-accoglie il ricorso proposto come in epigrafe da X e,
per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
Cosi’ deciso a Roma, addi’ 7 aprile 2005, in Camera di
Consiglio, con l’intervento dei Magistrati:
Luigi TOSTI Presidente estensore
Carlo TAGLIENTI Consigliere
Giampiero LO PRESTI Consigliere
Depositata in
Segreteria il 27 aprile
2005
Note:
[1] L’art. 1, comma 8, D.L. n. 195/2002 ("Disposizioni
urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari,
convertito nella legge 9 ottobre 2002 n. 222") è il seguente:
Le
disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro
riguardanti lavoratori extracomunitari:
a)
nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per
motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che
sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di
circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale. La revoca, fermi
restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non puo’ essere in
ogni caso disposta nell’ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia
stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia
concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o
non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso, ovvero risulti
destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio
nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 13, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive
modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato per lavoro subordinato di cui all’articolo 3, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate dello
stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di
revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera;
b)
che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali
in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c)
che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381
del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia
concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o
non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso, ovvero nei casi
di archiviazione previsti dall’articolo 411 del codice di procedura penale
ovvero risultino destinatari dell’applicazione di una misura di prevenzione o
di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
[2] Gli articoli 380 e 381 c.p.p indicano rispettivamente in
quali casi si debba procedere all’arresto obbligatorio e all’arresto
facoltativo in flagranza.
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