Non sufficiente produrre in giudizio la sola ricevuta di ritorno della raccomandata senzala la copia della lettera – Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 10021 del 12/05/2005
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Non è sufficiente produrre
in giudizio la ricevuta di ritorno di una raccomandata per provarne il
contenuto. E’ necessaria l’esibizione di copia della lettera contenuta nella
busta. Secondo i supremi Giudici, la sola ricezione di quest’ultima da parte del
destinatario non costituisce prova del contenuto di essa.
La Cassazione ha affermato questo principio in un caso di cessione di credito
che vedeva coinvolte tre società. Su richiesta della cessionaria, infatti,
veniva notificato al debitore ceduto un decreto ingiuntivo di pagamento. Quest’ultimo,
pero’, si era opposto deducendo di aver saldato il suo debito con la società
cedente e di non aver mai ricevuto la notifica della cessione. Da parte sua
l’impresa cessionaria, in primo grado, produceva la ricevuta di ritorno della
raccomandata inviata e l’attestazione dell’amministrazione postale, ma non la
copia della lettera inviata. Il tribunale gli dava torto e, nell’accogliere
l’opposizione del destinatario, osservava che "la società opposta non aveva
provato di aver validamente notificato la cessione". In secondo grado la
situazione invece si è ribaltata: la Corte d’appello ha ritenuto provata
l’avvenuta comunicazione della cessione sulla base della ricevuta di ritorno. Ma
contro tale verdetto il destinatario della raccomandata ha deciso di ricorrere
in Cassazione, per sostenere che la società mittente non aveva prodotto in
giudizio la copia della lettera, nè aveva chiesto sul punto l’intervento di
testimoni. Questi motivi sono stati accolti dai giudici del Palazzaccio che, a
tale proposito, hanno affermato che "la lettera di cui, come nel caso in esame,
sia contestato il contenuto, non vale a provare che la notizia in questione sia
giunta nella sfera di conoscibilità del debitore ceduto". In altre parole, la
busta della raccomandata "poteva avere qualsiasi contenuto, anche del tutto
estraneo alla cessione, o poteva non averne alcuno" oppure poteva "avere un
contenuto irrilevante e tale, quindi, da non richiedere di essere conservato".
La sentenza di secondo grado, pertanto, va cassata e la causa inviata ad altra
sezione che deciderà secondo i principi stabiliti



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