Autovelox: multe nulle se fa freddo, se fa caldo e se manca la taratura periodica – Giudice di Pace di Lendinara, Sentenza n. 96 del 22/04/2005
Rivoluzionaria sentenza: i
manuali d’uso e le circolari ministeriali prevedono che l’occhio elettronico
non debba superare temperature di +40 e -10 gradi e debba essere verificato
periodicamente da un ufficio tecnico che in Italia non esiste
Gli autovelox sono oggetti "intolleranti" e molto delicati. Nel senso
che non solo devono esattamente misurare la velocità senza che alcun margine
di oscillazione sia consentito, ma le loro rilevazioni per essere attendibili
devono provenire da apparecchi sottoposti a temperatura non superiore a 40°C. In poche parole, ci
troviamo di fronte ad uno strumento di alta precisione il cui manuale, per un
suo corretto uso, impone di evitare urti, vibrazioni, cadute ed anche
l’esposizione a temperature superiori a 40°C. Insomma, tutte situazioni che possono
alterare il corretto funzionamento degli autovelox ed alle quali è possibile
rimediare con la loro taratura periodica. Ed è proprio l’omissione di
quest’ultimo test che ha consentito al giudice di pace di Lenidinara – con la
sentenza 96/2005 depositata il 22 aprile scorso e qui leggibile tra gli
allegati – di annullare la multa di euro 148,85 per eccesso di velocità
inflitta ad un avvocato di Rovigo che alla guida della sua Jaguar viaggiava ad
una velocità di Km/h 92, eccedendo di km/h 17 il limite massimo stabilito
dall’ente proprietario della strada in Km/h 70.
Ad insinuare dubbi sull’affidabilità della rilevazione dell’autovelox
incriminato è stato lo stesso avvocato che, nel vestire la toga questa volta
per difendere se stesso, ha chiesto al giudice di Lenidinara di dichiarare la
"nullità del verbale di contestazione per omessa taratura
dell’apparecchiatura autovelox 104/C2 prima dell’uso" e la "nullità
del verbale per mancanza di prova della omologazione dell’apparecchio
rilevatore per l’utilizzo senza operatore". Motivi ampiamente accolti dal
magistrato onorario che, con un’articolata motivazione, ha spiegato come nel
caso di specie "le risultanze dell’autovelox, sprovvisto di regolare
certificato di taratura Sit, sono completamente inattendibili". In altre
parole, l’autovelox in questione "non solo non era dotato di specifica
omologazione per essere utilizzato senza operatore, ma non risultava essere mai
stato tarato o sottoposto a revisione o manutenzione". Quindi, non c’era
nessuna garanzia che la "velocità segnalata di 92 Km/h corrispondesse a
quella effettivamente tenuta dal ricorrente". In più, non andava
trascurato che l’apparecchio incriminato era chiuso in un contenitore di
metallo, sottoposto ad una temperatura probabilmente superiore ai 40° C
indicati dal manuale d’uso. Circostanza, conclude il giudice, che invalida
ancor più l’attendibilità della rilevazione "posto che il manuale d’uso
sconsiglia proprio l’utilizzo prolungato di autovelox in presenza di
temperatura superiore ai 40° C".
Fonte:
www.dirittoegiustizia.it



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