Il medico risponde dell’operato degli infermieri – CASSAZIONE PENALE, Sezione IV, Sentenza n. 9739 del 11/03/2005

Il medico ospedaliero,
capo di una equipe operatoria, non puo’ abbandonare il paziente affidandolo
alle cure del personale paramedico e degli infermieri, e in caso di gravi
conseguenze per il paziente operato ne risponde in prima persona. Lo ha
stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione respingendo il
ricorso di un medico contro una sentenza di condanna per omicidio colposo ai
danni di un paziente operato di urgenza a seguito di gravi ustioni e deceduto a
causa delle insufficienti cure prestategli dal medico di guardia notturno e
dagli infermieri. La Cassazione ha in primo luogo rilevato come non costituisca
comportamento corretto il fatto di decidere di eseguire un intervento molto
delicato nell’approssimarsi delle ore notturne – nel corso delle quali è più
scarsa la reperibilità di persona le medico – abbandonando oltretutto il
paziente all’unico medico di guardia rimasto e al personale infermieristico. La
Suprema Corte ha infine sottolineato che, se è vero che " gli operatori
di una struttura sanitaria, medici e paramedici, sono tutti ex lege portatori
di una posizione di garanzia, espressione dell’obbligo di solidarietà
costituzionalmente imposte ex art. 2 e 32 cost., nei confronti dei pazienti, la
cui salute essi devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci
l’integrità", e che "l’obbligo di protezione perdura per l’intero
tempo del turno di lavoro", il medico capo dell’equipe "non puo’
valersi quale scusante della propria condotta omissiva, in quanto vale qui la
regola sempre affermata da questa Suprema Corte e secondo la quale che versa in
colpa non puo’ invocare a propria scusante la condotta colposa altrui".

 


Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta
Penale, sentenza n.9739/2005 (Presidente:
G. Coco; Relatore: E, Calmieri)

LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV SEZIONE PENALE

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO

Con sentenza in data 3/7/2000 del Tribunale di
Bari in composizione monocratica, D.L. A, G.G., L.A., P.D. venivano assolti con
la formula perchè il fatto non sussiste dal reato di cui agli artt. 113, 589
c.p. [1] loro ascritto perchè per colpa, consistita in imprudenza,
negligenza ed imperizia, cagionavano la morte di S.M., avvenuta in Bari
il 7/11/1995, per arresto
cardiacocircolatorio terminale in soggetto affetto da shock infettivo o
ipovolemico ed in particolare il G. quale medico di guardia interdivisionale
(dalle ore 20 del 6/11/1995 alle ore 8,00 del 7/11/1995) presso l’Istituto
Policattedra di chirurgia d’urgenza, chirurgia plastica e chirurgia
ricostruttive dell’Università di Bari- Policlinico, la L. quale medico
tirocinante nel reparto di chirurgia plastica (presente nel corso dello stesso
turno), la P. e la C. quali infermiere professionali presso il citato reparto
nello stesso turno, omettevano di controllare i parametri vitali del paziente
S.M., li’ ricoverato a seguito di ustioni di 1° e 2° grado e sottoposto a due
innesti sottoposto a due interventi chirurgici (il primo di escarectomia della
regione posteriore delle cosce e riparo con innesti demo- epidermici,
effettuato il 4/10/1995 ed il
secondo di escarectomia tangenziale delle gambe e della regione lombale,
riparata con innesti cutanei prelevati dagli arti superiori e dai glutei, eseguito
il 6/11/1995 dalle ore 17,00 alle ore 21,00), che evidenziavano lo stato di
shock, omettendo conseguentemente di intervenire tempestivamente e rendendo
pertanto irreversibile la sindrome in atto che conduceva alla morte; il D.L,
quale chirurgo che aveva eseguito l’intervento del 6/11/1995, per aver posto in
essere le condizioni che causarono l’esito infausto dell’intervento, omettendo
tra l’altro, di chiedere una preventiva consulenza anestesiologica, e per aver
omesso da un lato di tenere anch’egli sotto diretto controllo il decorso post
operatorio del paziente, nonostante si fosse in presenza di un intervento
delicato e di urgenza, e dall’altro, di vigilare affinchè il personale medico
e paramedico del turno sopra indicato controllasse i parametri vitali del S.

Il Tribunale, premesso che il capo di
imputazione non spiegava neppure in che modo ed in quale misura l’omesso
controllo dei parametri vitali avesse esplicato efficienza causale sull’evento,
perveniva alla assoluzione di tutti gli imputati in forza della considerazione
che mancava qualsiasi prova del necessario nesso eziologico tra la condotta
omissiva contestata a medici ed infermiere
ed il decesso del paziente affidato alle loro cure.

Avverso detta sentenza proponevano rituale e
tempestivo appello il Procuratore Generale
ed il patrono delle Parti Civili costituite,
svolgendo motivi di doglianza in parte comuni e chiedendo la riforma della
impugnata sentenza.

Nel corso del dibattimento di secondo grado
veniva disposta perizia medico legale intesa ad accertare quali erano state le
cause della morte del S. e
se
tempestivi ed appropriati interventi terapeutici avrebbero
potuto evitare la morte; i periti venivano autorizzati ad acquisire il diario
infermieristico della notte del decesso e dei giorni immediatamente precedenti
e successivi che pero’ non fu possibile ottenere.

Acquisita la documentazione depositata dalle
parti e sentiti i periti ed i consulenti di parte, la Corte di appello
pronunciava sentenza con cui riconosceva la responsabilità di D.L. A., G.G.,
P.D. e C.D., condannandoli, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di
mesi quattro di reclusione ciascuno, oltre che al risarcimento dei danni in
favore delle parti civili alle quali assegnava una provvisionali ed al rimborso
delle spese di lite.

Assolveva
L. A. per non aver commesso il fatto.

La Corte ricostruiva con precisione la
sequenza degli avvenimenti che precedettero il decesso del S. ponendo maggiore
attenzione a quanto si era verificato dopo il secondo intervento operatorio,
atteso che fino ad allora il trattamento del paziente era risultato regolare.

Il S., di anni 46 era stato ricoverato a
seguito di un infortunio domestico nel quale riporto’ ustioni estese a circa il
50% della superficie corporea e sottoposto in data 4/10/1995 ad un primo
intervento chirurgico, e ad un secondo, quello in esame, il 6/11/1995; a tale
secondo intervento era giunto in condizioni sostanzialmente buone tanto che
l’anestesista che lo visito’ giudico’ che l’intervento avesse un grado rischio
inferiore a quello precedente.

L’operazione ebbe luogo nel pomeriggio, con
inizio alle 17,15 a
fine alle 20,20 (ora della estubazione); tutto si svolse regolarmente ed
all’esito l’anestesista ordino’ di eseguire un controllo radiografico del
torace e gli esami urgenti post operatori all’arrivo in reparto: controllo ed
esami che non vennero prontamente eseguiti.

Il D.L. prescrisse una terapia farmacologia,
tramite flebo, che non venne compiutamente somministrata (solo una flebo
risulta essere stata effettuata e neanche completata); non venne effettuato
alcun controllo del polso, pressione e temperatura.

Nel corso della notte le due donne più volte
sollecitarono il personale paramedico, dapprima segnalando che il gocciolamento
della flebo era lento, che dopo il precedente intervento era stata fatta una
trasfusione ematica ed erano stati somministrati più liquidi per via
endovenosa ed albumina, poi richiamando l’attenzione sul fatto che il paziente
accusava brividi, sudorazione e conati di vomito nonchè sulla scarsezza di
urine contenute nella sacca, rimasta immutata dal momento in cui il paziente
era stato riportato in reparto; esse sollecitavano anche l’intervento di un
medico, ma sempre ricevendo risposte volte ad assicurare regolarità del
decorso post operatorio e il suggerimento di aumentare le coperte (fino a
giungere a otto) e di inumidire le labbra del paziente.

Verso le dei del mattino la moglie di S.
misurava la temperatura corporea del marito, che ad una prima misurazione
risultava di 36 ° e poco dopo di 35°.

Nel frattempo era giunta la L. (medico
tirocinante) che controllo’ il ritmo cardiaco del S. e cerco’ di
tranquillizzare la donna, ma il paziente continuava a peggiorare fino a che
verso le sette le infermiere del nuovo turno trasferirono il paziente nel
reparto rianimazione; solo allora sopraggiunse il medico di guardia
interdivisionale, dott. G.

Dalla cartella del reparto rianimazione
risulta che il pazientavi giunse collassato, cute pallida e sudata, polsi periferici
e centrali non apprezzabili, diuresi contratta, in coma, non risponde agli
stimoli verbali, risponde in maniera in coordinata agli stimoli nocicettive.

Alle otto del mattino, nonostante i tentativi
per rianimarlo, avveniva l’exitus del paziente per collasso cardiocircolatorio
irreversibile.

La Corte dava atto di aver effettuato tale
ricostruzione sulla base delle dichiarazioni della moglie del S., che durante
la notte era stata costantemente al suo fianco, e della teste T.R., infermiera
professionale, amica di famiglia, che dalle 21,30 del 6 novembre alle 5,45
circa della mattina successiva si era unita alla moglie nell’assistenza del S.,
dichiarazioni ritenute pienamente attendibili sia per la loro precisione e
concordanza, sia perchè confermate dalle annotazioni della cartella clinica
redatta al momento del ricovero del S. in rianimazione; in assenza di un diario
infermieristico, mai acquisito ed esibito, nonostante l’espressa autorizzazione
ottenuta dai periti non poteva dunque darsi credito a diverse allegazioni
difensive.

I
RICORSI

A. D.L. denuncia vizio di motivazione in
ordine alla affermazione di responsabilità basata solo sul fatto di non aver
impartito ferree disposizioni scritte o orali al personale medico o paramedico
cui il paziente veniva affidato, in ordine alla gestione post operatoria.

La stessa sentenza da atto che egli ha bene
adempiuto l’intervento operatorio; di quanto avvenuto successivamente, del
deserto assistenziale riscontrato dalla sentenza, egli non puo’ e non deve
essere chiamato a rispondere; la situazione critica per il paziente nasce nel
reparto di terapia intensiva, dopo che il D.L. ha esaurito il suo compito e
pertanto l’adempimento del proprio obbligo di protezione; tutte le (eventuali)
macroscopiche, a dire della Corte, inadempienze verificatesi in quel reparto
sono assolutamente autonome e da valutare autonomamente in quanto facenti capo
a soggetti cui l’obbligo di garanzia era stato trasferito, interrompendo il
nesso di causalità rispetto a quanto verificatosi (correttamente) sino a quel
momento; non vi è prova che le disposizioni sarebbero state osservate; la
stessa Corte avrebbe riconosciuto che altri erano i soggetti che avevano il
dovere di protezione e sorveglianza del paziente e cioè il personale del
reparto di terapia intensiva dove il paziente era stato trasferito all’esito
dell’intervento operatorio, reparto dove la sorveglianza avrebbe dovuto essere
adeguata per definizione.

Non sussiste dunque nesso causale tra il
comportamento del D.L. e l’evento, atteso che se colpa vi fu questa è solo del
personale del reparto.

Peraltro nessun rapporto di causalità poteva
dirsi regola

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