La vita spartana non può incidere sull’assegno di divorzio – Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 10102 del 16/05/2005

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La somma va agganciata alle
potenzialità economiche e alle disponibilità patrimoniali

Assegno di divorzio agganciato al potenziale regime di vita "da sposati". La
Cassazione precisa che l’entità dell’assegno divorzile non puo’ essere
calcolato in base al modesto tenore di vita – sia pur concreto – tenuto durante
la vita matrimoniale, ma sulle potenzialità economiche effettive della coppia.
Ossia sull’ammontare complessivo dei loro redditi e cespiti patrimoniali.
E’ quanto emerge dalla sentenza 10210/05 della prima sezione civile della
Cassazione, depositata il 16 maggio scorso. In particolare, i Supremi giudici si
sono occupati della vicenda di due coniugi torinesi che dopo trentacinque anni
di matrimonio, all’insegna dei sacrifici e del risparmio, avevano deciso di
divorziare. Il conflitto all’interno della ex coppia inizia quando la donna
chiede l’assegno di divorzio: in primo grado le viene negato, mentre la Corte
d’appello, in riforma della sentenza del tribunale, lo fissa nella misura di
500, 00 euro mensili. Per la Corte territoriale, infatti, ai fini dell’assegno
di divorzio è irrilevante "il basso tenore di vita tenuto dalla coppia in
costanza di convivenza rispetto a quello offerto dalle potenzialità economiche
dei coniugi". In sostanza, l’assegno si calcola in base alle entrate percepite e
non allo stile di vita imposto da uno dei coniugi o concordato da entrambi. I
giudici di Piazza Cavour si sono allineati alla decisione dei colleghi di merito
ed hanno anche ricordato che più volte la cassazione ha affermato il seguente
principio di diritto: "il tenore di vita, cui rapportare il giudizio di
adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente l’assegno di
divorzio, è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi – ossia
dall’ammontare complessivo dei loro redditi e delle loro disponibilità
patrimoniali – e non già quello tollerato, o subito, od anche concordato con
l’adozione di particolari criteri di suddivisione delle spese familiari e di
disposizione dei redditi personali residui".


Fonte:
www.dirittoegiustizia.it

 

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