Prostituzione, il governo cerca una soluzione. Sei in: Prima Pagina | Società | Testo A Montecitorio riprende l’esame del disegno di legge presentato due anni fa (Ddl 3826)

In strada aumentano le retate per colpire la prostituzione
e la Commissione Giustizia di Montecitorio riprende l’esame del disegno di
legge che il governo ha presentato due anni fa con l’obbiettivo di rivedere le
norme in materia. La Commissione, il 17 maggio, ha dunque ripreso l’esame del
testo ma non sono ancora iniziate le votazioni. Il provvedimento del governo,
datato marzo 2003, sostanzialmente punta a vietare l’esercizio della prostituzione
in luogo pubblico o aperto al pubblico, consentendo pero’ il suo svolgimento in
abitazioni private, a patto che non ci sia sfruttamento – nel qual caso le pene
attualmente previste vengono inasprite – e non siano coinvolti minori. Inoltre è
stata prevista la non punibilità delle attività di reciproca assistenza,
senza fini di lucro, tra soggetti che esercitano la prostituzione, con
l’obbiettivo di agevolare forme di solidarietà che possano aiutare chi si
prostituisce a non cadere vittima di situazioni di sfruttamento, neppure da
parte di chi affitta gli appartamenti. Si prevede, poi, l’opportunità di
eseguire periodici controlli sanitari, senza tuttavia renderli obbligatori per
legge. Infine è previsto che le questure segnalino ai servizi sociali i
cittadini stranieri indotti ad esercitare la prostituzione allo scopo di
favorirne, in condizioni di maggiore sicurezza, il ritorno al Paese d’origine.

 

Ddl 3826 Disposizioni concernenti la prostituzione

Articolo 1.

(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958,n. 75)


1. All’articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi:

"L’esercizio della prostituzione è vietato in luoghi
pubblici o aperti al pubblico.
Il contravventore al divieto di cui al secondo comma è punito con la sanzione
amministrativa da duecento a tremila euro. In deroga a quanto previsto
dall’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n.
689, ove una prima violazione sia stata accertata, e si sia verificata la
reiterazione di essa, il fatto è punito con l’arresto da cinque a quindici
giorni e con l’ammenda da duecento a mille euro.
Non è punibile per i fatti di cui al secondo comma chi, in base a specifici e
riscontrabili elementi, risulti essere stato indotto a prostituirsi mediante
violenza o minaccia.
Chiunque compie atti idonei diretti inequivocamente ad avvalersi delle
prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione in luogo
pubblico o aperto al pubblico è punito con la sanzione amministrativa da duecento
a mille euro. In deroga a quanto previsto dall’articolo 8-bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove una prima violazione sia stata
accertata, e si sia verificata la reiterazione di essa, il fatto è punito con
l’ammenda da duemila a quattromila euro".

2. Dopo l’articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è inserito il
seguente:

"Articolo 6-bis.- 1. Non è punibile per il reato di favoreggiamento
previsto dall’articolo 3, primo comma, numero 8), chi, esercitando esso stesso
la prostituzione, si sia attivato, senza alcun fine di profitto o di lucro, per
prestare assistenza nei confronti di un altro soggetto esercente la medesima
attività.
2. Ai sensi della presente legge, non costituisce
reato di favoreggiamento previsto dall’articolo 3, primo comma, numero 8), la
locazione per civile abitazione a canoni di mercato di appartamenti nei quali
si eserciti la prostituzione. In tali casi, i possessori di altre unità
immobiliari inserite nel medesimo fabbricato, che abbiano subi’to turbativa del
proprio possesso dall’esercizio dell’attività di prostituzione, possono agire
nei termini e con le forme di cui all’articolo 1170 del codice civile.
3. In ogni regolamento condominiale di fabbricati
destinati a civile abitazione, con la maggioranza di cui all’articolo 1136,
quinto comma, del codice civile, possono essere previsti il divieto o
limitazioni all’esercizio della prostituzione nello stabile".

Articolo 2.

(Valutazione della negligenza nella pratica
della prostituzione)


1. Dopo l’articolo 590 del codice penale è inserito il seguente:

"Articolo 590-bis. (Valutazione
del grado della colpa) –
Nei casi previsti dagli articoli 589 e 590, ove la
morte o la malattia sia stata provocata da agenti patogeni trasmessi
sessualmente da soggetto che eserciti abitualmente la prostituzione, il
giudice, nel valutare la
sussistenza ed il grado della colpa, tiene conto dei
controlli clinico-sanitari effettuati e della loro frequenza".

Articolo 3.

(Prostituzione minorile)


1. Il secondo comma dell’articolo 600-bis del codice
penale è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici
ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità anche non
economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
non inferiore a seimila euro. La pena è ridotta di un terzo se l’autore del
fatto è persona minore degli anni diciotto".

Articolo 4.

(Associazione per delinquere finalizzata allo
sfruttamento

della prostituzione)


1. Le pene previste dall’articolo 416 del codice penale sono aumentate fino a
due terzi per coloro che promuovono, costituiscono od organizzano
l’associazione e da un terzo alla metà per gli altri, nel caso che
l’associazione stessa abbia il fine di commettere più delitti di reclutamento,
induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Articolo 5.

(Interventi di protezione sociale)


1. Fermi restando i provvedimenti previsti dall’articolo 18 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, alle persone che collaborano significativamente con l’autorità
giudiziaria o con la polizia giudiziaria nelle indagini concernenti i delitti
di cui all’articolo 600-bis del codice penale e
all’articolo 4 della presente legge, si applicano, in quanto ne sussistano i
presupposti, le disposizioni del capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni.
2. A decorrere dall’anno 2003, lo stanziamento previsto per l’attuazione dei
programmi di cui all’articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aumentato di 5.580.000 euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005.
3. Le questure segnalano ai servizi sociali competenti gli stranieri che siano
stati indotti all’esercizio della prostituzione al fine di favorirne in
condizioni di sicurezza il ritorno in patria.
4. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2 si provvede, per l’anno
2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo e, per
gli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n.
222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’8 per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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